TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-04-11, n. 202200240
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00240/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2021, proposto da
EE AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno - Sportello Unico per l'Immigrazione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 30 giugno 2020 il sig. NN EN, in qualità di titolare della omonima azienda agricola, inoltrava dichiarazione di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 in favore del lavoratore, odierno ricorrente sig. AD EE, cittadino pakistano.
Con provvedimento prot. N. P-AP/L/N/2020/100406 datato 6 aprile 2021, lo Sportello Unico per l’Immigrazione operante presso la Prefettura di Ascoli Piceno rigettava la predetta dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in quanto “ …il Sig. EN NN nato in [...] il [...] titolare della ditta Individuale EN NN C.F. [...]con sede ad Ortezzano (FM) Via Aso 80 nell’ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2013, pur avendo ottenuto il nulla osta per l’assunzione di n. 2 lavoratori extra-comunitari, non ha provveduto all’instaurazione del rapporto di lavoro e non ha provveduto , pertanto all’assunzione del lavoratore straniero e alla sottoscrizione del relativo contratto… ” (con ciò ritenendo sussistente la causa ostativa prevista dal comma 9 dell’art. 103, secondo cui “ Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare ”).
2. Il sig. AD impugna il provvedimento di rigetto articolando i seguenti motivi di ricorso:
- violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere, per non avere il S.U.I. comunicato il preavviso di rigetto anche ad esso lavoratore;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020, per non avere il S.U.I. adeguatamente considerato la memoria difensiva presentata dal datore di lavoro a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto. In tale memoria, infatti, il sig. EN spiegava che, in occasione del c.d. decreto flussi 2013, aveva posto in essere ogni azione utile al fine di poter usufruire dell’attività lavorativa degli stranieri per i quali aveva ottenuto il nulla osta all’assunzione, e che, tuttavia, la mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari presso l’azienda agricola aveva impedito la regolare conclusione delle procedure, il che lo aveva indotto a richiedere alla Prefettura l’annullamento dei nulla-osta. In questo senso, dunque, si è in presenza di una causa di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Prefettura di Ascoli Piceno.
Con ordinanza n. 221/2021 il Tribunale,