TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-07-27, n. 201100807
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N. 00807/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2005, proposto da:
H S, rappresentato e difeso dall’avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Moretta, 7;
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in corso Stati Uniti, 45;
PREFETTURA della PROVINCIA di T, in persona del Prefetto pro tempore;
QUESTURA della PROVINCIA di T, in persona del Questore pro tempore;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento Prot. n. 2204/2004/RE/Area V del 07.10.2004, notificato a mezzo raccomandata in data successiva e prossima all’08.10.2004, con il quale il Prefetto della Provincia di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 06.05.2004 avverso il provvedimento del Questore di Torino Prot. n. 167/2004 del 27.02.2004, di revoca del permesso di soggiorno n. STO197507, rilasciato dalla Questura di Torino il 14.04.2003,
e per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Torino n. 167/2004 del 27.02.2004, notificato il 07.04.2004, di revoca del permesso di soggiorno n. STO197507, rilasciato dalla Questura di Torino il 14.04.2003, valido fino al 17.04.2004,
nonché per l’annullamento
della nota prot. n. 60/04 Div. Imm. Categ. A. 12/04 - Cont.so del 27.08.2004, con la quale la Questura di Torino ha motivato alla Prefettura l’intervenuta adozione del provvedimento opposto,
ed ancora per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Vincenzo Salamone;nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato e per i motivi in esso dedotti il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento Prot. n. 2204/2004/RE/Area V del 07.10.2004, notificato a mezzo raccomandata in data successiva e prossima all’08.10.2004, con il quale il Prefetto della Provincia di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 06.05.2004 avverso il provvedimento del Questore di Torino Prot. n. 167/2004 del 27.02.2004, di revoca del permesso di soggiorno n. STO197507, rilasciato dalla Questura di Torino il 14.04.2003, l’annullamento del provvedimento del Questore di Torino n. 167/2004 del 27.02.2004, notificato il 07.04.2004, di revoca del permesso di soggiorno n. STO197507, rilasciato dalla Questura di Torino il 14.04.2003, valido fino al 17.04.2004, nonché l’annullamento della nota prot. n. 60/04 Div. Imm. Categ. A. 12/04 - Cont.so del 27.08.2004, con la quale la Questura di Torino ha motivato alla Prefettura l’intervenuta adozione del provvedimento opposto, ed ancora l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 gennaio 2005;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.