TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-27, n. 201501763
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N. 01763/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2015, proposto da:
Francesca Roberta D'Attolico, da sé medesima rappresentata e difesa, domiciliata ex lege presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l'ottemperanza
del decreto decisorio rep. n. 1305/2011 R.G.V.G., depositato in Cancelleria il 25.6.2013, munito di formula esecutiva il 5.7.2013 e passato in giudicato per mancata impugnazione nel termine di rito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il Cons. Rosaria Trizzino e udito, nei preliminari, l’avv. dello Stato G. Marzo;
Rilevato che:
- la parte ricorrente agisce per il pagamento delle sole spese legali liquidate nel decreto di pagamento in epigrafe indicato;
- dalla consultazione informatica dei ricorsi pendenti è risultato che per l’esecuzione del medesimo decreto rep. n. 1305/2013 è pendente dinnanzi alla terza Sezione il ricorso