TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201600629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201600629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600629
Data del deposito : 15 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00819/2015 REG.RIC.

N. 00629/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00819/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
UNIONE DEI COMUNI BA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio eletto presso M B in Cagliari, Via Garibaldi N.105;

contro

- PROVINCIA DI NUORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Dante N.19;

-REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S, M P, con domicilio eletto presso Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, N. 69;

-CONSORZIO INDUSTRIALE DI MACOMER, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

-COMUNE DI MACOMER non costituito in giudizio;

-ASL 3 di NUORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Calabrò, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Libeccio N. 32;

-MINISTERO DELL'INTERNO - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;

nei confronti di

-

TOSSILO TECNOSERVICE

Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

per l'annullamento

-della Autorizzazione Integrata Ambiente (A.I.A.) rilasciata al Consorzio Industriale di M dalla Provincia di Nuoro, determinazione n. 1289 del 29 luglio 2015 del Settore Lavori Pubblici-Protezione Civile-Ambiente;

-delle precedenti determinazioni della Provincia di Nuoro nn.: 1964 del 25.06.2010;
1446 del 26.07.2013;
1693 del 12.09.2013;
1377 del 11.07.2014;
1878 del 3.10.2014;
712 del 10.04.2015 e 1247 del 24.06.2014, tutte concernenti il rilascio ed il rinnovo dell'A.I.A. al Consorzio Industriale di M;

-della nota prot. 14383 del 1.08.2014 con la quale la Provincia di Nuoro ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 29 quarter comma 3 del D.L.vo 152/2006 nonchè del provvedimento di conclusione della Conferenza di servizi;

-della determinazione della Provincia di Nuoro n. 2003 del 21.10.2014 e della nota prot. 17769 del 6.10.2014 della Provincia di Nuoro (entrambe non conosciute);

-della delibera della Giunta Regionale n. 12/39 del 27.03.2015 mediante la quale è stato espresso il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento "Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di M Tossilo - proposto dal Consorzio Industriale di M. Procedura di VIA";

-della nota prot. 9652 del 20.05.2015 con la quale il Comune di M ha espresso parere favorevole all'intervento;

-della Conferenza di servizi decisoria provinciale, il cui esito è stato favorevole alla modifica sostanziale dell'A.I.A. per la costruzione e l'esercizio di una nuova linea di termovalorizzazione da circa 30 MWt (non conosciuta);

-della nota prot. 12576 del 5.06.2015 del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - SAVI;

-della nota prot. 1307 del 19.06.2015 del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - SAVI;

-della nota prot. 13745 del 22.06.2015 del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - SAVI;

-della delibera G.R. Regione Sardegna n. 12/22 del 25.03.2010 e della delibera G.R. Regione Sardegna n. 39/32 del 23.09.2011;

-della nota ASL Nuoro prot. PG/2015/0011100 del 4 marzo 2015 (non conosciuta);

- del parere dei Vigili del Fuoco;

di tutti gli ulteriori provvedimenti, atti o pareri istruttori cha hanno determinato e sostenuto il provvedimento definitivo di A.I.A. del 29.07.2015 e il provvedimento di V.I.A..

e con I MOTIVI AGGIUNTI depositati il 3 dicembre 2015:

-del permesso di costruire comunale n. 32 del 27.10.2015, relativo alla realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di M, rilasciato dal Dirigente del settore tecnico del Comune di M al Consorzio per la Zona Industriale di M

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro, della Regione Sardegna, del Consorzio Industriale di M;
di Tossilo Tecnoservice Spa, dell’ Asl 3 di Nuoro e del Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio industriale di M presentava, con nota 19.6-4.7.2014 sia alla Regione (per la VIA) sia alla Provincia (per l’AIA) istanza di avvio della procedura per la realizzazione di una <nuova linea>
di termovalorizzazione presso l’impianto (già esistente) di M-Tossilo.

La procedura di rilascio del provvedimento finale (AIA) veniva gestita dalla Provincia di Nuoro, sul presupposto della già ottenuta valutazione positiva della Giunta regionale (VIA).

Il vecchio impianto(inceneritore in senso proprio), strutturalmente obsoleto, era stato realizzato a “due linee” e con una tecnologia “a letto fluido” ed era idoneo ad accettare una quantità inferiore di rifiuti (impegnando circa 38 operai);
con il <revamping>
la “capacità termica” sarebbe aumentata da 17,4MW a 30 MW .

Il nuovo impianto, sostanzialmente sostitutivo del precedente, sarebbe stato realizzato applicando una differente ed aggiornata tecnologia “a griglia” , soddisfando in tal modo gli attuali e moderni criteri tecnici.

Il nuovo impianto avrebbe garantito:

-la possibilità di smaltire 61.120 tonnellate/anno di rifiuto (contro le 48.000 del precedente)

-la produzione di 27,97 MW energia.

Il nuovo impianto rappresenta quindi l’innovazione strutturale in materia di incenerimento/termovalorizzazione/recupero dell’energia prodotta dal trattamento dei rifiuti.

Si può, quindi, affermare che l’impianto preesistente, qualificabile come mero “inceneritore” (a due linee) sarebbe stato sostituito con un “termovalorizzatore” capace, da un lato, di smaltire 61.120 tonnellate/anno di rifiuto, e, dall’altro lato, di produrre energia termica pari a 27,97 MW (autorizzato per 30).

Si evidenzia che l’impianto esistente si presentava peraltro solo parzialmente operativo (le linee erano solo parzialmente utilizzate);
l’ inceneritore infatti è risultato attivo per un limitato numero di giorni nell’anno.

Il progetto è stato presentato al pubblico il 3.10.2014 (unitamente al SIA, studio impatto ambientale).

Seguivano osservazioni, controdeduzioni, integrazioni. L’Amministrazione regionale intendeva dimostrare la regolarità normativa dell’intervento e l’assenza di impatto per l’ambiente e per la salute pubblica.

E’ stato acquisito, in sede di istruttoria, uno studio del Centro Epidemiologico della ASL di Nuoro, inerente le principali cause di decesso nel periodo 2000-2013 nelle zone industriali del territorio di competenza, ed in particolare di M.

Tale studio non ravvisava, nella sostanza, particolari dati di maggior incidenza e di mortalità per tumori specifici, correlati ad industrie insalubri, nel distretto di M.

Il SAVI e la Provincia convocavano, per l’11 novembre 2014, una Conferenza coinvolgente le varie Amministrazioni.

L’istituzione di una Conferenza istruttoria e di servizi era finalizzata al “coordinamento” e semplificazione dei due procedimenti da esperire di VIA e di AIA.

Tutti gli enti coinvolti esprimevano parere positivo alla realizzazione dell’intervento:

la Provincia di Nuoro, il Comune di M, l’ ARPAS, il Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della Regione e, ovviamente, i promotori, il Consorzio industriale di M e la Tossilo spa.

In sede di Conferenza regionale il Comune di M (qui non ricorrente, essendo a favore dell’intervento, ma neppure costituito in giudizio quale controinteressato), manifestando il proprio orientamento affermava “il Comune di M esprime parere favorevole per il procedimento di VIA per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di M/Tossilo viste le sue ripercussioni positive, nel rispetto delle aree di interesse naturale e delle attività agricole”.

Con deliberazione della GR del 27.3.2015 n. 12/39 è stata rilasciata la VIA (Valutazione positiva di Impatto Ambientale).

Con successiva determinazione n. 1284 del 29.7.2015 la Provincia di Nuoro ha rilasciato l’ AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), per la realizzazione di una nuova linea di trattamento rifiuti presso l’impianto di Tossilo, sul presupposto dell’intervenuta positiva valutazione di VIA da parte della GR (titolare del potere programmatorio e di compatibilità ambientale dell’intervento) e dopo aver convocato per il 21.5.2015 una nuova Conferenza di servizi, con l’espletamento degli ulteriori approfondimenti istruttori (il provvedimento di AIA non era un mero atto esecutivo della VIA, ma un provvedimento autonomo avente una sfera di valutazioni più ampia).

All’esito dunque della (nuova) Conferenza di servizi decisoria è stata rilasciata il 29.7.2015 anche l’ AIA provinciale, provvedimento finale impugnato con il RICORSO PRINCIPALE, unitamente a tutti gli atti presupposti (indicati in epigrafe);
l’impugnativa è diretta, principalmente e prioritariamente, a sostenere (rispetto all’AIA ed atti presupposti endoprocedimentali) la violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera della GR il 20.12.2008 .

In esecuzione dei suindicati provvedimenti, in data 27.10.2015 il Comune di M ha poi rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione del termovalorizzatore (provvedimento impugnato con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI depositati il 3.12.2015, con nuova istanza cautelare).

Con successivi SECONDI MOTIVI AGGIUNTI notificati e depositati nel gennaio-febbraio 2016 , sono stati impugnati, sia per vizi propri che per illegittimità derivata, le delibere che hanno disposto il finanziamento regionale, nonché il nuovo Report registro tumori della ASL Nuoro, ritenuto confermativo dei dati ISDE, prodotti da parte ricorrente.

Complessivamente sono state formulate (con ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti), in estrema sintesi, le seguenti censure:

a)violazione del Piano regionale gestione rifiuti;

b)mancato rispetto del principio di precauzione – difetto di istruttoria;

c)omessa considerazione dei dati sulla salute (specie tumorali) del territorio interessato;

d)contrasto con la vocazione agricola e pastorale del territorio.

La Regione, la Provincia di Nuoro, la ASL 3 di Nuoro si sono costituite in giudizio chiedendo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, nonché il suo rigetto, sostenendo che il complesso procedimento si è svolto nel rispetto delle norme previste e della pianificazione regionale.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita limitatamente all’impugnazione del parere del Comando Provinciale dei VV.FF. del 10.9.2015, eccependo l’inammissibilità, per questa parte, dell’impugnazione..

La società Tossilo Tecnoservice e il Consorzio industriale di M, in quanto promotori, si oppongono (ovviamente) al ricorso e formulano le medesime eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni .

Il Comune di M, invece, pur se chiamato in causa come controinteressato (avendo espresso parere favorevole all’intervento), non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 2.12.2015 la domanda cautelare è stata riunita al merito.

Alla successiva nuova Camera di consiglio (per la trattazione del cautelare sul ricorso e sui primi motivi aggiunti) tenutasi il 12.1.2016 la domanda cautelare è stata rinunciata, con richiesta di una trattazione nel merito a breve.

Sono seguiti scambi di memorie e di repliche finalizzate a contestare le tesi delle controparti.

All’udienza del 22 giugno 2016 la causa, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

RITO – ESAME PRELIMINARE DELLE ECCEZIONI

La ricorrente UNIONE DEI COMUNI BA, con sede in Lodine, istituita nel 2008, riunisce 8 Comuni (Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule e Tiana) e si colloca in un’area centrale della Sardegna, e rientra nell’ambito della Provincia di Nuoro.

L’Unione si trova nella medesima Provincia (di Nuoro) ove ricade l’intervento a valenza sub-regionale di Tossilo (volto a soddisfare le esigenze del Bacino area centro-nord della Regione Sardegna), e comprende anche i territori che competono alla ricorrente.

Già questo (primo) profilo di collocazione territoriale, <coincidente>
con l’Autorità che ha assunto il provvedimento impugnato (AIA della Provincia), assume una significativa valenza giuridica.

Inoltre va, poi, considerato (secondo profilo) che l’ Unione si trova nelle vicinanze del sito industriale di Ottana, che rappresenta una delle problematiche ambientali più complesse della Sardegna a causa degli inquinanti rilevati e dei riscontrati negativi effetti sulla salute dei cittadini (evidenziati anche nella documentazione pubblica prodotta in questo giudizio, concernente l’incidenza di mortalità per tumore in questa zona).

Tale criticità assume rilevanza in considerazione di giustificati timori di possibile “sovrapposizione” di sostanza nocive nell’ambiente e per la salute. La vicinanza ad un impianto operante con emissioni rilevanti e preoccupanti matura nella popolazione e, per essa, nei Comuni limitrofi o vicini, la giustificata “preoccupazione” di dover subire un accentuamento delle sostanze nocive a causa della pluralità degli impianti.

Olzai ad esempio, che è Comune limitrofo di Ottana, si trova a circa 13 Km..in linea d’aria.

A sua volta quest’area, decisamente critica ,sotto il profilo ambientale e della salute, si colloca in posizione ravvicinata a M (circa 23 km, distanza in linea d'aria).

Quella tra M e Olzai è di 33 Km.

Si tenga conto che la Provincia di Nuoro che ha rilasciato il provvedimento finale si trova a quasi 50 km. di distanza da M.

Ovviamente i riferimenti delle distanze debbono essere quelli “in linea d’aria” e non certo quelli automobilistici (considerati, invece, dalle controparti che hanno sollevato le eccezioni processuali), vertendo la problematica contestata in giudizio in materia di collocazione e relative emissioni in atmosfera e contaminazioni del suolo di impianto potenziato di termovalorizzazione.

Come tale si prescinde (ovviamente) dalle distanze stradali.

L’Unione dei Comuni della Barbagia ritiene che, la realizzazione del progetto approvato del nuovo termovalorizzazione, con consistente potenziamento rispetto al preesistente (collocato vicino ad un’area già riconosciuta a rischio, Ottana), potrebbe determinare una riduzione della salubrità dei propri territori a causa della migrazione delle particelle inquinanti (diossine ed altre sostanze collegate alla combustione ed incenerimento di ingenti quantitativi di rifiuti) nel suolo e, soprattutto, nell’aria.

Ma un ulteriore elemento (terzo) di legittimazione, oltre a quello squisitamente territoriale precedentemente esaminato (di potenziale contaminazione dei propri territori), va considerato e posto in luce:

trovandosi l’Unione in una posizione di soggetto direttamente coinvolto ed interessato, specificamente, nel conferimento e alle modalità di trattamento dei rifiuti (inerenti, cioè, anche la propria area territoriale), le decisioni in ordine all’analisi della legittimità delle scelte assunte (a livello provinciale e regionale) in ordine alle opzioni di localizzazione e di trattamento del secco/indifferenziato da conferire ben possono essere sindacate anche dai Comuni ricadenti nella stessa area di raccolta.

Trattandosi di Bacino, costituente porzione territoriale di riferimento, così come individuato nei confini territoriali (e nelle preferite modalità di recupero/smaltimento) dalla Regione con individuazione dei relativi fabbisogni, i Comuni hanno titolo a contestare, sotto il profilo della legittimità, le scelte compiute dai diversi enti coinvolti nel procedimento.

Con verifica di tutti gli elementi che costituiscono il presupposto della volontà di realizzazione dell’intervento di potenziamento del termovalorizzazione di M, a livello, prima regionale, e, poi, provinciale.

Trattasi di profili sostanziali ( individuazioni aree, modalità e opzioni concrete) che toccano direttamente anche le posizioni dei singoli Comuni e delle relative Unioni che ricadono nell’ambito della Provincia di competenza e che si riferiscono ad una Bacino di utenza (quello del centro-nord, addirittura più ampio di quello dei confini provinciali), così come individuato dalla Regione e che costituisce il parametro e l’area di riferimento per quantificare il fabbisogno (profilo, tra gli altri, contestato in questo giudizio).

Oltretutto si consideri che la gestione del servizio di igiene urbana comunale, e relativi costi, spettano proprio ai Comuni.

Conclusivamente, sul punto, va riconosciuta, in capo all’Unione, la sussistenza di un interesse concreto e diretto , anche in relazione allo sviluppo di soluzioni tecnologiche alternative rispetto ai tradizionali sistemi di smaltimento (incenerimento), più rispettosi dell’ambiente e della salute, al fine di garantire una maggior tutela della vita dei cittadini.

E tale obiettivo può essere coltivato anche tramite iniziative di carattere giudiziario.

Nel caso di specie sono riscontrabili, dunque, tutti gli elementi necessari per sostenere la sussistenza della legittimazione, in capo all’ente comunale associativo, ad opporsi alla localizzazione realizzazione di un impianto di trattamento tradizionale dello smaltimento a mezzo incenerimento, e ciò sia al fine di salvaguardare l’ambiente, ma anche al fine di interloquire in ordine al ciclo virtuoso dei rifiuti, in considerazione delle dirette ricadute sulla gestione spettante a livello sovra comunale, all’Unione.

Con legittima coltivazione di tutti gli strumenti giuridici idonei a stimolare lo sviluppo del riciclo dei rifiuti, a tutela dell’interesse collettivo, con beneficio del territorio e della salubrità dell’ecosistema.

Si rinvengono, dunque, anche per i Comuni, unificati in ente più esteso rappresentativo (Unione):

-sia il collegamento con il territorio (a dimensione, quanto meno provinciale, ma comunque a livello di Bacino di fabbisogno);

-sia la rappresentatività e stabilità (trattandosi di Istituzione formale e giuridicamente autonomamente rilevante),

-sia il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela ambientale (tipici anche per le attività comunali);

-sia l’interesse a contribuire ad una riduzione dei sistemi tradizionali di smaltimento/trattamento dei rifiuti, con potenziamento delle raccolte differenziate, tenendo anche conto che le modalità di gestione del servizio di igiene urbana comunale, e relativi costi, spettano proprio ai Comuni (con conseguente consistente interesse in ordine alle modalità di smaltimento);
e con interesse ad individuare sistemi alternativi, rispetto a quelli tradizionali.

Del resto va considerato che il recupero virtuoso dei rifiuti ed il depotenziamento dei sistemi tradizionali di smaltimento con incenerimento è ampiamente incentivato dalla Comunità europea con le proprie Direttive, le quali , oltretutto, stimolano, specificamente, ad attuare la chiusura degli impianti esistenti .

Sulla base di tali presupposti l’ UNIONE DEI COMUNI BA ha la piena legittimazione ad impugnare la procedura svolta (AIA provinciale, VIA regionale e atti presupposti ed endoprocedimentali) concernente il “revamping”, con potenziamento, dell’impianto di termovalorizzazione di M, sussistendo in capo ad essa un interesse attuale, concreto ed immediato.

Per quanto concerne invece l’eccezione della Regione , del Consorzio industriale e della Provincia di tardività (il ricorso sarebbe tardivo essendo stato avviato per la notifica solo il 27.10.2015) in relazione all’impugnazione dei provvedimenti pregressi rispetto all’AIA, ed in particolare la VIA, delibera della GR del 27.3.2015 n. 12/39 (contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale), pubblicata in BURAS il 4.6.2015 (ex LR 1.2.2012 n. 3 artt. 1 e 2) il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato, correttamente, il provvedimento conclusivo del complesso iter di valutazione pianificatoria, economica, sanitaria ed ambientale.

Con l’approvazione del progetto in sede di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è emersa, nella concretezza, la lesività della decisione assunta dalle diverse autorità. Provvedimento che non solo recepisce ma dispone, secondo una propria valutazione autonoma e con istruttoria integrata, l’approvazione dell’intervento. Fino a quel momento l’intervento era ancora suscettibile di modifiche e rivalutazioni. Come tali gli atti precedenti costituiscono solo atti endoprocedimentali, rispetto ai quali non sussisteva un onere di immediata impugnazione.

Tanto è vero che, dopo la VIA regionale del 27.3.2015, sono stati acquisiti dalla Provincia nuovi, ulteriori ed importanti pareri/apporti istruttori: vedasi la fase integrativa svoltasi in sede di Conferenza ARPAS con parere favorevole condizionato di cui alla nota 22.6.2015;
informazioni e chiarimenti integrativi da parte del Consorzio il 15.6.2015;
l’ARPAS, che con nota del 28.5.2015, evidenziava che rimaneva ancora (cioè persisteva ancora in quella fase!) un aspetto “ostativo” legato alla verifica del “calcolo per il raggiungimento dell’efficienza energetica”.

L’AIA non costituiva dunque un provvedimento confermativo e/o di mero recepimento delle pregresse valutazioni VIA.

In sostanza l’emanazione dell’AIA presupponeva ancora lo svolgimento di un iter di “autonoma ed integrata istruttoria”, da svolgersi in sede provinciale nell’ambito di una “nuova” Conferenza di servizi “istruttoria” e “decisoria”, la quale doveva affrontare non solo gli aspetti squisitamente ambientali, ma, nel suo complesso, valutare la sussistenza di tutti gli altri presupposti per riconoscere all’impianto un giudizio positivo.

La Provincia in sede di AIA ha considerato l’intera sfera di incidenza dell’impianto, in riferimento ai diversi aspetti di rilievo:

ambientali, economici, strutturali, di compatibilità con le previsioni regionali pianificatorie e di soddisfazione dei criteri europei vigenti in materia, volti allo sviluppo del recupero dei rifiuti con strumenti e mezzi il più possibile rispettosi dell’ecosistema .

Tali elementi del provvedimento di AIA connotano, conseguentemente, come non definitivo (e come tale non obbligatoriamente impugnabile) il precedente parere di compatibilità ambientale (VIA), riferito ad un (solo) e limitato profilo (ambientale).

La complessa decisione della Provincia di deliberare la costruzione del nuovo termovalorizzatore implicava una valutazione più ampia. Ed, in ogni caso, in sede di Conferenza di servizi del maggio e del 22 giugno 2015 (decisoria) è stato approvato un progetto di variante sostanziale (rispetto a quello del 25.6.2010 AIA).

Sul punto si è espressa specificamente anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (rapporto di relazione fra VIA e autorizzazione finale) che ha ritenuto che “il provvedimento lesivo, e quindi impugnabile, è il provvedimento finale di autorizzazione e non la precedente valutazione di impatto ambientale;
l’omessa impugnazione dell’autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell’interesse a coltivare il ricorso avverso la VIA” (cfr. Cs. V, n. 2611 del 26.5.2015 e 14.7.2011 n. 4290).

Infine, quale ulteriore elemento a sostegno dell’impugnabilità in via autonoma si rileva che, al punto 17 dell’AIA provinciale, si indicava espressamente la facoltà di impugnare il provvedimento innanzi al TAR Sardegna.

Non sussiste dunque tardività in relazione a tutti i molteplici atti endoprocedimentali assunti (dal giugno 2010 in poi, data della prima determinazione della Provincia n. 1964 del 25.6.2010), da parte delle diverse Amministrazioni –regionale e provinciale- (in particolare SAVI-VIA), fino all’AIA del 29.6.2015.

***

MERITO

Innanzitutto si evidenzia che il T.U. Leggi Sanitarie del 27.7.1934 del 1265, nell’ambito del Titolo III “Dell’igiene del suolo e dell’abitato”, al Capo III “delle lavorazioni insalubri”, all’art 216, prevede che “le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas e altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato”.

L’approvazione dell’elenco è stato rimesso a successivo Decreto Ministeriale.

Il DM Sanità del 5.9.1994 Parte I <Industrie di Prima Classe>
lett. C “attività industriali”, attuativo della norma,art. 216, contempla espressamente, sub n. 14, gli “inceneritori”.

Parte ricorrente sostiene, con la prima censura, che l’intervento approvato nel 2015 si porrebbe in contrasto con il Piano regionale dei rifiuti del 2008.

Il Piano comparava 5 scenari possibili evolutivi del sistema regionale (cfr. pag. 17 del Rapporto di “sintesi non tecnica” del Piano rifiuti regionale e pagg. 396 e ss. del Piano vero e proprio, per esteso):

*SCENARIO A): 2 POLI di termovalorizzazione:

-Cagliari da rimodernare (per bacino centro-sud);

-Ottana realizzazione ex novo (per bacino centro-nord);

con “dismissione” a fine transitorio dell’impianto di M;

*SCENARIO B) 2 POLI:

-“revamping” Cagliari (per bacino centro-sud);

-Sassari ex novo (per bacino centro-nord);

con “dismissione” a fine transitorio di M;

*SCENARIO C) 3 POLI:

-Sassari (per bacino nord) ex novo;

-Cagliari (per bacino sud), da rimodernare;

-M (per bacino centro), da rimodernare (a regime).

In questo caso (scenario a 3, C) Mentre per Cagliari veniva previsto solamente un rimodernamento, per M il revamping prevedeva un potenziamento della <capacità termica>
rispetto a quella attuale: per circa 8 Gcal/h;
inoltre la capacità massica dell’attuale doveva essere adeguata per garantire un surplus di portata di circa 9.000 t/a. (scorie e ceneri in nuova discarica in quanto la discarica esistente risultava in saturazione col periodo transitorio);
il potenziamento era qui giustificato dal fatto che l’impianto avrebbe operato “a regime”;

*SCENARIO D) come soluzione B) :2 POLI: (Cagliari revamping;
Sassari ex novo);
dismissione a fine transitorio M;
con termovalorizzatore per bacino di Sassari localizzato presso gli impianti di Fiumesanto;

*SCENARIO E) come soluzione C), cioè 3 POLI (Cagliari, M e Sassari), con termovalorizzatore per il bacino di Sassari localizzato presso gli impianti di Fiumesanto.

Si evidenzia, fin d’ora, che il

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