TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2015-03-26, n. 201500744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2015-03-26, n. 201500744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201500744
Data del deposito : 26 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00572/2015 REG.RIC.

N. 00744/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00572/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2015, proposto da M S, rappresentato e difeso da sé stesso e, per procura a margine del ricorso, dall'avv. M B M, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Palermo, via N. Morello, n. 40;

contro

- Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
- Università degli studi di Palermo;
- Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

a) del decreto del Rettore dell'Università di Palermo n. 4253 del 1° dicembre 2014, comunicato per raccomandata A/R il successivo 4 dicembre, con cui:

1) si è rideterminato, a decorrere dal 1° febbraio 2014 il trattamento giuridico ed economico del ricorrente, con la conseguenza che non compete più l'assegno ad personam di € 62.570,40 e continuerà ad essere corrisposto esclusivamente il trattamento economico del collega di pari anzianità;

2) si è disposto di procedere al recupero delle mensilità dell'assegno ad personam già trasferitogli dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2014;

b) del provvedimento dirigenziale n.1735 del 9 gennaio 2015, pervenuto il successivo 13 gennaio, con cui si comunica che, a decorrere dal corrente mese di gennaio, sulla retribuzione di competenza sarà operata una trattenuta, pari a un quinto dello stipendio, fino alla concorrenza del debito scaturito dalle somme percepite a titolo di assegno ad personam dal 1° febbraio al 31 ottobre 2014 e (asseritamente) non dovute, nonchè

c) ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione rettoriale di avvio del procedimento del 22 ottobre 2014, n. 75396 pervenuta il 27 ottobre 2014;

d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 49968 del 9 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, espressamente richiamata, nel provvedimento impugnato sub a), a sostegno della decisione assunta;

e) ove occorra e per quanto di ragione, delle deduzioni del MIUR, anch'esse richiamate nel provvedimento impugnato e che non sono note al ricorrente;

f) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 febbraio 2015 il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Preliminarmente, il Collegio ritiene di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio circa tale eventualità.

Ciò premesso, deve procedersi a una sintetica ricostruzione dei principali fatti di causa.

Con ricorso, notificato il 29 gennaio 2015 e depositato il 16 febbraio successivo, il prof. M S, titolare della cattedra di diritto privato comparato presso l’Università di Palermo, esponeva di essere stato eletto dal Parlamento, quale membro del Consiglio superiore della magistratura, per il quadriennio 31 luglio 1998 – 31 luglio 2002 e di essere, conseguentemente, stato collocato fuori ruolo.

Cessato dalla carica, era stato ricollocato nel ruolo organico e, con decreto rettoriale n. 1041 del 30 luglio 2002, era stato determinato il suo trattamento economico comprensivo dell’assegno di cui all’art. 3 della l. 3 maggio 1971, n. 312, pari a quello mensile goduto, ex art. 40 della l. n. 195/1958, durante la carica presso il CSM.

Con nota del 22 ottobre 2014, l’Università gli aveva, però, comunicato l’avvio del procedimento per l’adeguamento stipendiale e il conseguente recupero delle somme corrisposte, assegnandogli 10 giorni per formulare eventuali osservazioni.

Malgrado la presentazione, in data 4 novembre 2014, di una articolata memoria e la richiesta, in data 29 novembre 2014, di accesso a un parere dell’Avvocatura dello Stato in materia del quale aveva avuto informale notizia, era stato adottato il decreto rettoriale n. 4253 del 1° dicembre 2014, comunicato congiuntamente al richiesto atto della difesa erariale.

Con tale decreto era stato rideterminato, a decorrere dal 1° febbraio 2014, il trattamento giuridico ed economico del ricorrente, prevedendosi, in particolare, che non competeva più l'assegno ad personam di € 62.570,40 e che sarebbe stato corrisposto esclusivamente il trattamento economico del collega di pari anzianità;
era stato, altresì, previsto il recupero delle mensilità dell'assegno ad personam già corrisposte nel periodo 1° febbraio - 31 ottobre 2014.

Con provvedimento dirigenziale n.1735 del 9 gennaio 2015, era stato, poi, comunicato che, a decorrere dal mese di gennaio, sulla retribuzione di competenza sarebbe stata operata una trattenuta, pari a un quinto dello stipendio, fino alla concorrenza del debito scaturito dalle somme percepite a titolo di assegno ad personam dal 1° febbraio al 31 ottobre 2014, in quanto asseritamente non dovute.

Per effetto di tali provvedimenti la retribuzione del ricorrente era passata da € 5.183,00 ad € 2.438,29 con l’ulteriore taglio derivante dalla trattenuta del quinto dello stipendio a titolo di ripetizione delle somme già erogate.

Così ricostruiti i fatti di causa, il Collegio ritiene opportuno anticipare la trattazione del terzo motivo, con il quale si deduce essenzialmente la violazione dell’art. 3 della l. 3 maggio 1971, n. 312.

La doglianza è fondata.

L’art. 3, comma 1, della l. n. 312/1971 statuisce che: “Ai componenti” (del Consiglio superiore della magistratura) “che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195” (i.e. indennità spettante a coloro che percepiscono stipendio o assegni a carico del bilancio dello Stato) “l’assegno mensile a carico del Consiglio superiore della magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

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