TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202301818
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 01818/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G A C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Isola delle Femmine (Palermo), in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 12.12.2017 con la quale il Comune di Isola delle Femmine ha ordinato di eseguire il ripristino dello stato dei luoghi tramite la demolizione delle opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per la parte ricorrente presente all’udienza straordinaria del giorno 8 maggio 2023;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’impugnato provvedimento il Comune di Isola delle Femmine ha ingiunto al ricorrente (e ad altri comproprietari) la rimozione delle opere ivi descritte, realizzate in assenza di titolo abilitativo su area soggetta a diversi vincoli (paesaggistico e sismico), in assenza di nulla osta degli enti preposti alla relativa tutela.
2.- Per l’ipotesi di inottemperanza il Comune ha, ad un tempo, ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis , d. P.R. n. 380 del 2001.
3.- A sostegno della correlata domanda di annullamento il ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione degli artt. 7 e 21- octies l. n. 241 del 1990 in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sigg.ri -OMISSIS-, rispettivamente proprietari ciascuno per 1/6 e all’odierno ricorrente, proprietario per 4/6. La comunicazione avrebbe compresso le facoltà partecipative ben potendo, in tesi, il ricorrente far presente il carattere precario della struttura e l’(asserita) insussistenza dei presupposti per far luogo all’ordine di ripristino;
2) Violazione d.P.R. n. 380 del 2001 e l.r. sic. n. 16 del 2016;difetto di istruttoria. Poiché la realizzazione delle opere risalirebbe al 2014, sarebbe illegittima l’applicazione della disciplina sanzionatoria – art. 31 d. P.R. n. 380 del 2001 – introdotta in ambito regionale siciliano soltanto nel 2016. Le contestate opere, peraltro, non avrebbero determinato una c.d. «variazione essenziale».
4.- Parte ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno.
5.- Il Comune di Isola delle Femmine, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7.- In linea con la pacifica giurisprudenza, la natura estremamente vincolata dell’ordine di ripristino non necessita di comunicazione di avvio del procedimento (men che mai a tutti i comproprietari), circostanza, questa che esclude la fondatezza della correlata doglianza.
Nel caso di specie, peraltro, una piana lettura della descrizione delle opere abusivamente realizzate contenuta nel provvedimento impugnato evidenzia come si tratti di intervento di «trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio» (art. 10, comma 1, d. P.R. n. 380 del 2001), il quale necessitava di titolo concessorio.
L’ingiunzione di ripristino, d’altronde, si rivela perfettamente in linea con l’assetto normativo di riferimento risultando del tutto infondate le questioni di diritto intertemporale sollevate da parte ricorrente.
A parte la circostanza che il provvedimento di ripristino è stato emanato in data successiva al richiamo espresso, in ambito regionale, del d. P.R. n. 380 del 2001 ad opera della l.r. sic. n. 16 del 2016, deve anche ricordarsi che il predetto art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce una mera trasposizione compilativa dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985, richiamata in Sicilia con il rinvio dinamico voluto dall’art. 1 della l.r. n. 37 del 1985 (« la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge […] ») con le conseguenze che da tale tecnica normativa derivano.
Ed invero, sol se si legge l’art. 7 della l. n. 50 del 1999, si comprende come la natura e qualificazione dei testi unici misti – qual è il d.P.R. n. 380 del 2001 – abbiano voluto soddisfare, tra gli altri criteri e princìpi direttivi: a) la puntuale individuazione del testo vigente delle norme;b) l’esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;c) il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo (cfr. in tal senso, Cons. St., Ad. gen., parere 29 marzo 2001).
Orbene, il rinvio dinamico disposto dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985 all’art. 7 della l. n. 47 del 1985 riguardava tutte le modificazioni apportate in sede statale al predetto art. 7, comprese quelle di riscrittura formale dello stesso contenute nel d. P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, nell’art. 31.
Anche prima della l.r. sic. n. 16 del 2016 l’art. 31 soprarichiamato trovava, dunque, applicazione nella attività di controllo del territorio di competenza degli enti locali della Regione Siciliana.
Sotto altro profilo, ove la questione di diritto intertemporale fosse da ritenersi indirizzata dal ricorrente alla enunciata, futura, sanzione ex art. 31, comma 4- bis , d. P.R. n. 380 del 2001, la stessa si rivelerebbe inammissibile poiché detta sanzione non risulta ancora irrogata.
8.- Conclusivamente il ricorso va rigettato.
9.- Non è luogo a statuizione sule spese in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di Isola delle Femmine.