TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-12-10, n. 200902091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-12-10, n. 200902091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200902091
Data del deposito : 10 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05146/2004 REG.RIC.

N. 02091/2009 REG.SEN.

N. 05146/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5146 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso Santi Pappalardo in Catania, viale XX Settembre, 28;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A – quanto al ricorso:

- della scheda di valutazione del 30/3/2004 (rilasciata al ricorrente il 14/6/2004) con la quale il "compilatore" -OMISSIS- abbassando i precedenti giudizi di "eccellente", ha attribuito al ricorrente, per il servizio da questi prestato dal 15/10/2002 al 21/10/2003, un giudizio di "superiore alla media";

- delle successive schede di valutazione modelli "F" (fine servizio compilatore dal 22/10/2003 al 10/01/04, fine servizio dell'interessato dal 9/4/04 al 21/4/2004 e conferimento qualifica di luogotenente dal 22/4/2004 al 30/6/2004) e "C" (cambio del compilatore dall'11/01/2004 all'8/04/2004) con i quali sono stati abbassati i precedenti giudizi di "eccellente" conferiti al ricorrente per il servizio da questi svolto successivamente al 21/10/2003;

B – quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento prot. n.MD/GM11,03-II/5/5/2004/00- 76021 3/12/2005 notificato il 19/05/2005 del-OMISSIS- (Direzione generale per il personale militare II reparto, 5° divisione stato e avanzamento sottufficiali) con il quale è stato negato al m.llo-OMISSIS- la qualifica di "luogotenente", non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/11/2009 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento:

- della scheda di valutazione del 30/3/2004 (rilasciata al ricorrente il 14/6/2004) con la quale il "compilatore" -OMISSIS- abbassando i precedenti giudizi di "eccellente", ha attribuito al ricorrente, per il servizio da questi prestato dal 15/10/2002 al 21/10/2003, un giudizio di "superiore alla media";

- delle successive schede di valutazione modelli "F" (fine servizio compilatore dal 22/10/2003 al 10/01/2004, fine servizio dell'interessato dal 9/4/2004 al 21/4/2004 e conferimento qualifica di luogotenente dal 22/4/2004 al 30/6/2004) e "C" (cambio del compilatore dall'11/01/2004 all'8/04/2004) con i quali sono stati abbassati i precedenti giudizi di "eccellente" conferiti al ricorrente per il servizio da questi svolto successivamente al 21/10/2003.

Si muovono le seguenti censure:

motivazione inesistente;
violazione dell'art.3 della l. n. 241 del 1990;
violazione della l. n. 1695 del 1962, del d.p.r. n. 213 del 2002 e delle circolari n.536235-6-1990 del 22/10/1985 e n.536/235-11-1990, dell'11/11/2002 del Comando generale, 1° Reparto, ufficio personale ufficiali;
violazione del diritto di difesa;
sviamento della causa tipica, in quanto non esisterebbe alcun motivo che possa giustificare il giudizio peggiorativo di "superiore alla media" con il quale sono state valutate le qualità del ricorrente, declassando i precedenti giudizi di "eccellente" che il ricorrente ha riportato in precedenza.

Con i motivi aggiunti si chiede l’annullamento del provvedimento prot. n.MD/GM11,03-II/5/5/2004/00- 76021 3/12/2005 notificato il 19/05/2005 del-OMISSIS- (Direzione generale per il personale militare II reparto 5° divisione stato e avanzamento sottufficiali) con il quale è stato negato al m.llo-OMISSIS- la qualifica di "luogotenente", non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente.

Si muovono le seguenti censure:

Incompetenza;
violazione dell' art.7 della l. n. 241 del 1990;
violazione delle norme che disciplinano la redazione dei documenti caratteristici (d.p.r. 213/02);
illegittimità derivata in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti è stato emanato dal "-OMISSIS-" mentre competente ad emettere l'atto che nega la qualifica di "luogotenente" sarebbe il Direttore Generale della direzione per il personale militare del-OMISSIS-.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2009 La causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va premesso che il 5 gennaio 2004, il-OMISSIS-, ha formato, nella qualità di unico compilatore, attesa l'astensione dal giudizio del 1° revisore (il Comandante Provinciale CC di Siracusa, -OMISSIS- che ha assunto l'incarico il 22 settembre 2003) per mancanza di sufficienti elementi di valutazione, la scheda valutativa nr. 47 sul conto del ricorrente. La scheda è stata compilata, in coerenza a quanto disposto dal D.P.R. n. 213/2002, per compimento del 12° mese di servizio non documentato, non avendo l'interessato ricevuto valutazione caratteristica dal 15 ottobre 2002 al 21 ottobre 2003.

La valutazione caratteristica redatta per il servizio prestato dal giorno 11 gennaio 2004 al giorno 8 aprile 2004 è stata erroneamente attribuita al-OMISSIS-, atteso che la stessa è stata compilata dal comandante pro- tempore (in sede vacante) della Compagnia Carabinieri di Noto, -OMISSIS- e revisionata dal -OMISSIS-, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa.

Gli altri documenti caratteristici impugnati non riportano alcuna valutazione, essendo delle mere dichiarazioni attestanti la mancata redazione di documenti caratteristici per assenza a causa di malattia dell'interessato.

Il 30 marzo 2004 la scheda valutativa è stata portata a conoscenza dell'interessato che ha attestato la presa visione integrale, dunque, anche delle singole voci interne del documento caratteristico, apponendo la propria firma sullo stesso.

La valutazione caratteristica effettuata dal-OMISSIS- con il documento impugnato è stata motivata e trova riscontro nell'attività, anch'essa documentata, di controllo sui subordinati.

Nel periodo che decorre dal 15.10.2002 al 2 1.10.2003, l'unità comandata dal ricorrente, la Stazione Carabinieri di Palazzolo Acreide, è stata oggetto, a cura del predetto Ufficiale, delle prescritte visite periodiche trimestrali in quattro occasioni nel corso delle quali si è proceduto ad invitare il Comandante a migliorare il rendimento in diversi settori del servizio istituzionale, come emerge dai resoconti delle dette attività di comando e controllo del mod. OP/34 "Registro visite alla Stazione".

Il 13 dicembre del 2002, con riferimento all'attività istituzionale della Stazione riferita al periodo 26.09.2002 - 13.12.2002, il -OMISSIS-, avendo rilevato "solo due interventi nel trimestre con il segnalamento di 7 persone" raccomandava di "aumentare ancora di più la pressione investigativa nel settore del consumo e spaccio di stupefacenti ".

Nella medesima visita periodica emergevano, inoltre, lacune attinenti ad aspetti di natura gestionale, talché risultava necessario invitare il ricorrente a “fare attenzione alla tenuta del carteggio”: il predetto Ufficiale aveva "nuovamente riscontrato disordine nella pratiche", ove l'avverbio sottolinea come la negligenza si fosse già evidenziata in passato.

Minore attenzione nel governo del personale veniva, anche, evidenziata dalla minor equità con cui, nei mesi di ottobre e novembre 2002, era stato ripartito l'onere della reperibilità tra il personale dipendente, tanto che il-OMISSIS- invitava il -OMISSIS- ad "improntare la suddivisione degli oneri del servizio con maggiore equità".

Nella successiva visita periodica del 31 marzo 2003, con riferimento all'attività istituzionale della Stazione riferita al periodo 14.12.2002 - 31.03.2003, il -OMISSIS- contestava al -OMISSIS- alcune lacune attinenti l'ordine interno della caserma e le predisposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed invitava il ricorrente a maggiore attenzione nello svolgimento della documentazione del servizio e della documentazione relativa all'attività contravvenzionale.

Si legge nella relazione "...sebbene nell'ultimo periodo abbia più volte ribadito una maggiore attenzione alla contabilità contravvenzionale, ho verificato che il registro cronologico non era aggiornato (due contestazioni non erano trascritte). Nell'esaminare, poi, la documentazione operativa, in alcuni casi lacunosa per mancanza di iniziativa nel settore della polizia giudiziaria, l'Ufficiale concludeva con l'esortazione del Salemi "a migliorare il rendimento operativo e sanare gli inconvenienti riscontrati".

Nel giudizio complessivo della visita, il -OMISSIS- affermava: "Ho dovuto riscontrare anomalie in settori che avevo già additato all'attenzione del Comandante di Stazione. Per il prossimo trimestre eliminare le anomalie riscontrate e dare una vigorosa impennata alle attività di controllo del territorio".

Nella visita periodica del 18 e 19 giugno 2003, con riferimento all'attività istituzionale della Stazione riferita al periodo 01.04.2003 - 18.06.2003, il -OMISSIS- tornava in argomento sulle modalità di compilazione del memoriale del servizio del ricorrente (a cui "ho indicato la corretta compilazione del registro dei servizi eseguiti dal Comandante"), come sulle lacune attinenti l'iniziativa nel delicato settore dell'attività di polizia giudiziaria, interessata nel periodo da un incremento di alcuni fatti delittuosi che avevano allarmato la collettività.

In tema di qualità delle relazioni con le Autorità locali, l'Ufficiale invitava il ricorrente a migliorare il rapporto con il Sindaco di Palazzolo Acreide, sottolineando che "emerge continuamente la necessità di un approccio con la locale Amministrazione Comunale che dimostri attenzione per le aspettative e le problematiche dimostrate ".

Nella visita trimestrale del 29 settembre 2003, con riferimento all'attività istituzionale della Stazione riferita al periodo 19.06.2003 - 29.09.2003, il -OMISSIS- rilevava, nuovamente, lacune nell'attività operativa, segnatamente nell'attività di p.g. d'iniziativa;
si legge nella relazione "L'attività di indagine relativa al furto nr. 25 I /1 datata 31.08.2003 manca del verbale di sopralluogo, opportuno anche in relazione alla particolarità della vicenda ") e nelle attività di controllo del territorio;
sillegge nella relazione "Solo 16 le perquisizioni nel trimestre, 3 delle quali positive con il rinvenimento di modesti quantitativi di stupefacente (contestate 2 violazioni all'art. 75 DPR 309/1990) 1990) ed un tagliandino assicurativo falso. Sei (6) gli OP / 85 compilati. Sollecito una maggiore attività delle pattuglie all'esterno " .

In particolare, il cap R invitaa il ricorrente a maggiore attività di comando e controllo.

Nella relazione si legge "dal controllo a campione degli ordini di servizio ho infatti rilevato che possono essere acquisite più notizie e che il documento può essere meglio predisposto".

Veniva, anche, rilevata una minore attenzione del Comandante di Stazione nello svolgimento della documentazione attestante i controlli sulle armi.

Il -OMISSIS- concludeva la visita periodica affermando: “Rispetto al periodo precedente si nota qualche timido segnale di miglioramento operativo, come ad esempio in materia di droga, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi. Raccomando una decisa attività di controllo sul territorio, con mirate perquisizioni di iniziativa e più frequenti controlli, di modo da rispondere alle attuali richieste di sicurezza della popolazione locale, rappresentate anche sui mass media".

Con letera nr. 375/5-2002 del 16.01.2003, a conclusione di procedimento disciplinare, il -OMISSIS- reiterava l’invito al ricorrente a prestare maggiore attenzione e senso di responsabilità nello svolgimento dell'attività contravvenzionale.

Stesso invito veniva formulato con lettera nr. 420/13-2001 del 19.072003 per prestare maggiore scrupolo e senso di responsabilità nella valutazione caratteristica dei dipendenti e con lettera nr. 420/11-5-2001 del 23.07.2003, per prestare “maggiore ammaestramento e controllo dei dipendenti, nonché alla partecipazione diretta e responsabile alle investigazioni di gravi fatti che avevano allarmato l'opinione pubblica locale”.

Non trova riscontro negli atti del procedimento prodotti in giudizio l'affermazione contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti secondo la quale il -OMISSIS- era stato sempre stato giudicato "eccellente" in quanto, tenuto conto che, pur arruolatosi il 28 luglio 1972, risulta essere stato valutato "eccellente" solamente dal 17 settembre 1997.

La valutazione caratteristica dei militari è disciplinata dal D.P.R. 8 agosto 2002 nr. 213 "Regolamento per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri".

Nel sistema introdotto da tale normativa, i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA. dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate in concreto.

Nella fattispecie il ricorrente è stato più volte richiamato a migliorare il rendimento proprio e quello del reparto di cui era comandante, come riscontrabile dai documenti prima indicati.

In relazione, poi, alla circostanza delle valutazioni caratteristiche espresse antecedentemente alla scheda valutativa oggetto d'impugnativa, va rilevato che vige il principio dell'autonomia dei giudizi riguardanti i singoli servizi prestati dal valutando ed oggetto di valutazione da parte dei superiori.

Il servizio reso in un certo periodo di riferimento, infatti, per quantità e qualità, oltre che per rendimento, può essere inferiore a quello precedente.

Il contrasto tra due valutazioni non è di per sé sintomatico di alcun eccesso di potere, sempre che non si accompagni ad altre circostanze da cui emergono profili di irragionevolezza o arbitrarietà nell'esercizio del potere valutativo;
situazioni che nella fattispecie non emergono in relazione alla documentazione prodotta giudizio.

Anche i motivi aggiunti sono infondati.

Ai sensi dell'art.38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, introdotto dall'art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, l'aver riportato, costantemente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, nell'ultimo triennio, e il non aver riportato, nell'ultimo biennio, alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" sono requisiti essenziali e tassativi per l'attribuzione della qualifica di luogotenente.

Nell'ultimo triennio il ricorrente ha riportato una volta la qualifica finale di "superiore alla media" - scheda valutativa n.47 riferita al periodo 15 ottobre 2002 - 21 ottobre 2003 - nonché, nel rapporto informativo n.49, relativo al periodo 11 gennaio 2004 — 8 aprile 2004, un giudizio complessivo finale non rapportabile alla qualifica di "eccellente".

In tale giudizio, infatti, si legge: "il -OMISSIS-è un militare in possesso di positive qualità e doti complessive. Ha assolto il proprio incarico con sufficiente impegno talché le prestazioni conseguite sono state di pari livello. In particolare l'impegno nel delicato settore del controllo del territorio e nella gestione della risorse deve essere più intenso e determinato".

Legittimamente, pertanto, il ricorrente, preso in esame per il conferimento della qualifica di "luogotenente", alla luce delle sopra richiamate disposizioni, è risultato privo dei requisiti richiesti per l'attribuzione ditale qualifica.

Infondata è la censura argomentata sul presupposto che l'Amministrazione non avrebbe dovuto tener conto della documentazione caratteristica impugnata in sede di ricorso giurisdizionale.

Ad avviso del Collegio, infatti, la documentazione caratteristica oggetto di impugnativa mantiene la sua efficacia;
pertanto, l'Amministrazione deve tenere conto di detti documenti nella procedura relativa al conferimento della qualifica di "luogotenente" (salvo che non sia intervenuta misura cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati).

Infondata è altresì la censura di incompetenza, secondo la quale il provvedimento con cui è stato negato il conferimento della qualifica di "luogotenente" risulterebbe viziato perché firmato dal Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare.

L'amministrazione resistente in sede di produzione documentale ha dimostrato che con decreto dirigenziale del 2 aprile 2004 è stata attribuita al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare la delega all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di "luogotenente".

Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati.

In considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

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