TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-10-22, n. 201201701
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01701/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2011, proposto da:
Casa di Cura San Camillo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso C F in Lecce, via Principi di Savoia, 67;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso D M in Lecce, Vico Storto Carita' Vecchia, 3;
per l'annullamento
(in parte qua) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto n° 2477 del 24 Agosto 2011, avente ad oggetto: “Piano di acquisto per l’anno 2011 delle prestazioni erogabili in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono sul territorio della ASL TA. Valorizzazione economica per specifica disciplina”, nonché del contratto provvisorio per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero per l’anno 2011 sottoscritto con riserva in data 28 Ottobre 2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 Ottobre 2012 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti L S e G C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Casa di Cura San Camillo S.r.l., con sede in Taranto – struttura privata operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale – impugna la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto n° 2477 del 24 Agosto 2011, avente ad oggetto: “Piano di acquisto per l’anno 2011 delle prestazioni erogabili in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono sul territorio della ASL TA. Valorizzazione economica per specifica disciplina”, nonché il contratto provvisorio per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero per l’anno 2011 sottoscritto con riserva in data 28 Ottobre 2011, nella parte in cui (applicando - a decorrere dal 1° Settembre 2011 - criteri del tutto innovativi, sostitutivi del tradizionale criterio del “posto letto pesato”, per la determinazione del “Fabbisogno di prestazioni”, dei “Fondi di Disciplina” e dei tetti di spesa individuali, basati sulla valorizzazione meramente matematica dei posti letto accreditati, senza considerare il tasso di effettiva occupazione dei posti letto e il peso medio dei DRGS effettuati, e dando inedita grande prevalenza in termini di budget e prestazioni alle branche mediche rispetto a quelle chirurgiche) hanno fissato un tetto di spesa invalicabile per l’anno 2011 di soli € 10.853.578,00 (per 28 posti letto di Ortopedia e Traumatologia, 16 posti letto di Ostetricia e Ginecologia, 19 posti letto di Chirurgia Generale, 6 posti letto di Urologia, 24 posti letto di Medicina e per la quota di attribuzione del Fondo per la rete di emergenza-urgenza e prestazioni di Day Service di Chirurgia ambulatoriale Ortopedica), inferiore a quello previsto nei prospetti presentati dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nella riunione del 14 Luglio 2011 (basati sul criterio del “posto letto pesato”) nella misura di circa € 2.000.000,00, e ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Illegittimità derivata.
2) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni e dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1494 del 4 Agosto 2009 – Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria e motivazionale, disparità di trattamento, contraddittorietà – Illogicità ed irragionevolezza manifeste.
3) Eccesso di potere sotto differente profilo: per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per manifesta irragionevolezza; per carenza dei presupposti e di istruttoria; per erronea considerazione dei presupposti e per violazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale