TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-10-03, n. 201202265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-10-03, n. 201202265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202265
Data del deposito : 3 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01324/2012 REG.RIC.

N. 02265/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01324/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2012, proposto da:
C L F, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Comune di Gagliano Castelferrato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Musumeci, 171;

per l'annullamento

diniego istanza di accesso agli atti necessari per l' approvazione del rendiconto dell' esercizio finanziario presentata da un consigliere comunale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gagliano Castelferrato;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la istanza del 3 aprile 2012 parte ricorrente ha chiesto al responsabile dell’area economico- finanziaria del comune intimato “di conoscere nel dettaglio la provenienza dei residui attivi e passivi, specificando l’anno di provenienza, nonché gli atti amministrativi dai quali gli stessi provengono”. All’esito il Dirigente interpellato ha comunicato, con nota 2366 del 10 aprile 2012, di avere svolto la propria attività di ricognizione dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti, “provvedendovi con formale atto dirigenziale n. 90 del 31/0372012”, atto del quale fa atto di prontezza al rilascio in copia su apposita domanda.

Il ricorrente, interpretando la nota di risposta del dirigente quale atto di diniego, ha reiterato con propria nota del 17 aprile 2012, la originaria richiesta. A riscontro il Dirigente con nota n. 2698 del 23 aprile 2012 ha ribadito quanto contenuto nella propria precedente nota del 10 aprile 2012, specificando che la determina dirigenziale n. 90/12 è frutto della ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distinti per anno di provenienza, ritenendo con ciò di avere evaso la richiesta conoscitiva del ricorrente.

Il Comune intimato ha eccepito la irricevibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla nota del 10 aprile 2012, e nel merito la infondatezza.

Quanto sopra premesso in fatto, il Collegio rileva in primis la fondatezza della sollevata eccezione di irricevibilità poiché il ricorso introduttivo è stato tardivamente incardinato, con atto notificato in data 23 maggio 2012, avverso l’asserito diniego di soddisfazione delle esigenze conoscitive formulate dal ricorrente con la nota del 3 aprile 2012, contenuto nella nota dirigenziale del 10 aprile 2012, meramente reiterato nella nota dirigenziale del 23 aprile 2012 con la quale si ribadiscono le argomentazioni addotte nella precedente nota. Ciò determina violazione del disposto dell’art. 116 c.p.a. a tenore del quale il ricorso per l’accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza dall’atto con il quale viene negato.

Pur rilevata la irricevibilità del ricorso introduttivo, il Collegio nel merito ne riscontra comunque la infondatezza poiché la determina dirigenziale n. 90 del 21/03/2012 di cui al ricorrente è stata offerta copia previa apposita richiesta (e di cui comunque il signor L F dichiara nelle proprie note del 3 aprile e del 17 aprile 2012 di avere conoscenza), contiene in allegato l’elenco dei residui attivi e passivi, ciascuno dei quali è identificato da un codice numerico e dalla denominazione ;
di ciascuna voce è poi indicato l’ammontare del residuo e gli esercizi di provenienza.

In presenza di tali dettagliati elementi può ritenersi soddisfatta la generica istanza conoscitiva del ricorrente il quale, ove avesse voluto effettuare approfondimenti con riferimento a specifiche voci di residui attivi o passivi, avrebbe potuto farne specifica dettagliata richiesta, traendo i dati dagli allegati alla delibera n. 90/12.

Conclusivamente il ricorso introduttivo ,oltre che infondato per la genericità della formulazione dell’istanza è irricevibile perché tardivamente incardinato rispetto alla nota del 10 aprile 2012.

Le spese del giudizio possono andare compensate in considerazione della ermeticità della risposta dirigenziale alle istanze del ricorrente.

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