TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-14, n. 202200246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-14, n. 202200246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200246
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 00246/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Mantova, via Poma, n. 20;

contro

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A v W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via della Rena, n. 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di sospensione ex art. 4, comma 7, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, datato -OMISSIS-, prot. 2022/03, emesso dall’Ordine dei Farmacisti di Bolzano;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, connesso e comunque consequenziale, cognito e non cognito, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di misure cautelari presentata dal ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio si è nuovamente riunito per la camera di consiglio riconvocata dell’11 ottobre 2022.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dall’Ordine resistente ).



1. La ricorrente, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano, di seguito Ordine, esercita la -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, -OMISSIS-.



2. Rientrando la ricorrente nell’elenco degli operatori per i quali è previsto l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e constatato che dall’anagrafe vaccinale provinciale risultava lo stato di “ non vaccinato ” il Dipartimento aziendale di Prevenzione dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito Azienda sanitaria, in adempimento della predetta disposizione ha invitato la ricorrente a voler presentare nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, la seguente documentazione in alternativa:

a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione nel frattempo intervenuta;

b) presentazione della richiesta di vaccinazione, mediante prenotazione al CUPP;

c) certificato del medico di medicina generale attestante condizioni cliniche di accertato pericolo per la salute, tali da giustificare l’esonero o il differimento della vaccinazione;

d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato decreto legge n. 44 del 2021.



3. Accertato che entro il termine assegnato la ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a giustificare la propria mancata vaccinazione il Dipartimento aziendale di Prevenzione dell’Azienda sanitaria ha invitato la ricorrente a volersi sottoporre alla somministrazione gratuita del vaccino anti SARS-CoV-2.



4. Non avendo la ricorrente presentato nei tre giorni successivi al termine fissato per la somministrazione gratuita del vaccino l’Azienda sanitaria, richiamando la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano anti-pandemico e comunque non oltre il 31.12.2021, ha accertato formalmente l’inosservanza da parte della ricorrente dell’obbligo vaccinale, specificando che l’adozione di detto accertamento “ determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ”. Dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’Azienda sanitaria ha dato notizia all’Ordine (cfr. atto di accertamento dd. 20.10.2021, prot. n. 0244106 - doc. 1).



5. Con lettera del -OMISSIS- (doc. 2) l’Ordine ha, quindi, preso atto della sospensione, avvisando la ricorrente che la sua qualità di -OMISSIS- comportava la nomina di un direttore pro tempore (sostituzione del direttore ai sensi dell’art. 7 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16) che abbia i requisiti per -OMISSIS-.

6. -OMISSIS-, odierna ricorrente, ritenendo la legge italiana illegittima, con lettera dd. 3.11.2021 (doc. 3) ha comunicato di aver preso accorgimenti che le consentivano di -OMISSIS- in totale isolamento e sicurezza e assolutamente senza pericolo di diffusione, sicché non avrebbe provveduto alla nomina di un direttore supplente.



7. L’Ufficio Governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano con missiva dd. 15.11.2021 (doc. 4) ha invitato la ricorrente a voler provvedere alla nomina di un sostituto nei termini e con le modalità di cui all’art. 7 della legge provinciale n. 16 del 2012, esplicando che la sospensione del servizio privava temporaneamente -OMISSIS- del requisito per poter esercitare la professione.



8. Con comunicazione dd. 19.11.2021 (doc. 5) la ricorrente ha replicato, affermando che il decreto legge n. 44 del 2021 non comporterebbe la sospensione dal servizio del lavoratore autonomo libero professionista e che il decreto legge concernerebbe la sospensione delle attività professionali idonee a trasmettere il contagio e non già l’abilitazione professionale. Inoltre ha fatto presente di aver adottato tutte le misure necessarie a rendere impossibile il contagio, adeguandosi al disposto reale della legge.



9. Con l’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 è stato modificato il predetto art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021, ribadendo, in sintesi, l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, comprensiva a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, e demandando agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale. Il nuovo comma 5, dell’art. 4, stabiliva che la sospensione sarebbe efficace comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

10. In seguito a tale innovazione legislativa con pec dd. 22.12.2021, prot. n. 202100582 (doc. 6) l’Ordine invitava la ricorrente “ a produrre entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione, o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal presente invito ” cui replicava la ricorrente con pec dd. 28.12.2021 (doc. 7), richiamando a favore della propria tesi la nota n. 0147737/2021 dell’Aifa che riconoscerebbe la fondatezza dell’eccezione di violazione delle sovraordinate norme europee circa le condizioni per effettuare la vaccinazione.

11. Rilevato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale attraverso la piattaforma nazionale digital green certificate e l’inutile decorso del termine concesso l’Ordine con provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. 202200003 (doc. 8) ha accertato “ l’inadempimento da parte della -OMISSIS- dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., dal quale discende, ai sensi di legge, l’immediata sospensione dall’esercizio della professione ”, indicando quale autorità dove impugnare l’atto di accertamento nel TAR. L’atto è stato notificato via pec in pari data.

12. Sempre in data -OMISSIS- il Consiglio direttivo dell’Ordine sull’ordine del giorno dd. -OMISSIS- (doc. 12) deliberava con delibera n. -OMISSIS- (doc. 11) “ la sospensione dall’esercizio della professione degli iscritti a questo ordine riportati nella lista allegata (n. 47) per inosservanza dell’obbligo vaccinale in data -OMISSIS- ”. Tra le 47 persone di cui all’allegato dell’ordine del giorno figurava anche l’odierna -OMISSIS- ricorrente.

13. Il decreto legge n. 172 del 2021 veniva convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

14. La ricorrente ha impugnato con ricorso notificato in data 25 gennaio 2022, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento di sospensione, in epigrafe meglio indicato, proponendo altresì domanda di risarcimento danni, privando gli atti impugnati la ricorrente sostanzialmente della possibilità di lavorare, -OMISSIS-, con grave danno al reddito, all’immagine, all’avviamento, anche in relazione al pagamento degli stipendi -OMISSIS- e delle scadenze finanziarie per gli investimenti eseguiti.

15. In via istruttoria chiedeva di voler ordinare al Governo e al Ministero della Sanità e della Protezione civile il deposito di tutti i documenti relativi ad incentivi assegnati o promessi al personale sanitario e amministrativo, nonché militare, riferiti al numero o percentuali di vaccinati e di dosi iniettate. Chiedeva altresì disporre ctu al fine di accertare il contenuto effettivo dei preparati vaccinali mRNA, onde accertare la presenza di microdispositivi attivabili in remoto mediante onde elettromagnetiche, di grafene e suoi ossidi, sostanze non consentite. Chiedeva di verificare mediante ctu che il sangue dei vaccinati è soggetto a coagulazione abnormemente rapida, individuandone le cause. Infine chiedeva di verificare mediante ctu, a riprova dell’inidoneità dei vaccini a interrompere la catena dei contagi il numero dei positivi tra i sanitari vaccinati.

16. La ricorrente, anche duplicando il deposito, dimetteva varia documentazione sulla sperimentalità dei vaccini (doc. 4A, 4.2 e 4.3), sull’inefficacia dei vaccini (doc. 5), sulla nocività dei vaccini (doc. 6.1=6A, 6.2=6B, 6.3=6C, 6.4=6D, 6E, 6F, 6G e 6H), sul rifiuto indennitario da parte dello Stato per danni vaccinali (doc. 7), sui profitti delle case farmaceutiche interessate (doc. 8) e sui conflitti di interesse di U v d L (doc. 9.1) ed E C (doc. 9.2).

17. Dell’impugnato atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale dd. -OMISSIS- con conseguente sospensione dall’esercizio della professione la ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi.

18. Il primo motivo rubricato “ disapplicazione diretta ” concerne il profilo della contrarietà di tutte le norme nazionali in contrasto con quelle europee a esse sovraordinate, come il Regolamento (UE) n. 953/2021 del 14 giugno 2021 e le norme che prescrivono la ricettazione ad personam dei vaccini e proibiscono la vaccinazione sperimentale obbligatoria, anche in relazione all’art. 7 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale.

19. Non sarebbe comunque possibile giustificare l’imposizione vaccinale adducendo il bene giuridico della salute pubblica, in quanto la riduzione del rischio sarebbe circa dell’1%, i danni sarebbero elevati nel breve termine e inconoscibili nel medio-lungo termine e la policy adottata sarebbe idonea ad assicurare alle case farmaceutiche profitti diretti, nonché risparmi di costi, mettendo a disposizione della sperimentazione dei vaccini centinaia di milioni di cavie umane gratuite, che sarebbero addirittura private del diritto al risarcimento.

20. Vengono criticate le decisioni politiche in materia riguardo al ritardo dalle prime segnalazione di epidemia in arrivo delle misure per proteggere il paese, al solo blocco degli arrivi diretti dalla Cina, all’adozione dei test epidemiologici PCR, all’omissione di una barriera di contenimento intorno ai focolai della bergamasca, alla prescrizione di un protocollo controproducente a base di 72 ore di vigile attesa e di tachipirina, alla proibizione delle autopsie, all’ostacolare le cure efficaci di poco costo, all’affidarsi unicamente ai vaccini, alla vaccinazione a tappeto durante la pandemia, al falso annuncio che i vaccini avrebbero prodotto l’immunità di gregge, alla dichiarazione che il vaccino renderebbe immuni e sicuri di non avere conseguenze gravi, alla dichiarazione che l’immunità sarebbe stata raggiunta permanentemente con due dosi, all’adozione come lasciapassare il test rapido, all’adozione del green pass come soluzione pseudo-liberatoria e alla fornitura di dati statistici falsati.

21. Il secondo motivo, intitolato “ pregiudiziale europea - nullità degli atti per violazione di legge europea sopraordinata - diretta disapplicabilità ”, concerne sotto un diverso angolo visuale la violazione della disciplina europea di cui al regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, essendo le quattro sostanze autorizzate in Italia solo in via condizionata, e che pertanto queste sostanze sarebbero dei medicinali soggetti, secondo le norme europee, a prescrizione medica, sicché la normativa italiana violerebbe le sovraordinate norme europee.

22. L’art. 8 del regolamento (CE) n. 507 del 2006 prevedrebbe quale condizione necessaria per l’uso legittimo di queste sostanze a carico delle autorità sanitarie e dei sanitari coinvolti nella campagna vaccinale un rigoroso obbligo di informazione non assolto nel caso di specie.

23. Con il terzo motivo rubricato “ illegittimità proprie. Violazione di norme eurounionali ” la ricorrente lamenta che il legislatore non potrebbe imporre l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, perché i relativi vaccini sarebbero ancora in fase sperimentale e nessuno potrebbe essere obbligato a sottoporsi a una sperimentazione farmacologica, essendo ciò vietato dal Trattato di Norimberga e dalla Convenzione di Oviedo, recepita dalla legge n. 145 del 2001, nonché dall’art. 32, comma 2, Cost., dagli articoli 168 e 169 del TFUE, dagli articoli 3, 35 e 38 della Carta UE e dalla legge n. 219 del 2017.

24. Ciò in quanto “ costringere una persona a fare da cavia, sottoponendosi a un vaccino sperimentale senza possibilità di conoscere i suoi effetti di medio e lungo termine, è una lesione grave della sua dignità ”.

25. I principi relativi ai requisiti per il consenso nelle sperimentazioni cliniche avrebbero trovato altresì ingresso anche nella determinazione dei reati di cui allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Gli atti giuridici della Commissione Europea, che violerebbero sistematicamente e collettivamente lo ius cogens , sarebbero nulli ipso iure ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario.

26. Pertanto l’impugnato provvedimento dell’Ordine e lo stesso art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 36 [ recte considerando n. 36] del regolamento UE 953 del 2021 (direttamente applicabile), che vieta le discriminazioni nei confronti dei non vaccinati.

27. Tale provvedimento deve, quindi, essere annullato, previa disapplicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021, ovvero previa remissione alla Corte di Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della questione di compatibilità dello stesso art. 4 con il diritto della UE.

28. Il quarto motivo recante “ violazione di costituzione, di legge e di circolare nazionali ” si appunta contro l’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 per violazione dell’art. 32 della Costituzione, in quanto le quattro sostanze attualmente autorizzate in via condizionata quali vaccini Covid-19 non sarebbero state autorizzate per lo scopo previsto dal legislatore di prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2.

29. Vi sarebbero stati accertati danni anche mortali correlati ai vaccini e i vaccini oggi disponibili sarebbero attivi contro il ceppo originario del supposto virus e non contro le varianti o mutazioni, oggi in circolazione, sicché vaccinare oggi sarebbe inutile se non addirittura pregiudizievole.

30. Sarebbero del tutto ignoti gli effetti di medio e lungo termine dei vaccini, trattandosi di strumenti di modificazione genica. Tali effetti sarebbero in ogni caso irreversibili. Ad oggi si potrebbero osservare i seguenti effetti: trombosi diffusa, microtrombosi nei polmoni e nel cervello, miocarditi e pericarditi, slatentizzazione di tumori, danni ai polmoni e alterazione di leucociti ed eritrociti. L’apparato sanitario non rivelerebbe i dati dei decessi postvaccinali.

31. Ricorrerebbe anche la rapida perdita di efficacia dei vaccini e sarebbe noto che è possibile debellare con i vaccini i virus a DNA (come quello della poliomielite), perché non soggetti a variazioni, mentre non è possibile debellare i virus RNA, perché mutevoli.

32. Inoltre l’obbligo vaccinale, in realtà, “ serve principalmente per creare la domanda di altri e più lucrativi prodotti ”: difatti, a seguito della campagna vaccinale e delle miocarditi da essa causate, “ le vendite di Vyndaqel/Vyndamax (farmaci usati per curarle prodotti dalla Pfizer) in USA sono aumentate del 77%. Eliquis, un farmaco anticoagulante pure prodotto dalla Pfizer, ha registrato una crescita delle vendite del 13%. Nel terzo trimestre del 2021, i profitti di Pfizer sono ulteriormente aumentati dell’86% cioè di ben 19 miliardi di dollari. Se si escludono i ricavi per il solo vaccino, i ricavi sono pari a 11 miliardi di dollari. Pfizer guadagna più con i farmaci antivaccino che con il vaccino stesso ”.

33. Quanto poi all’autorizzazione dell’ European Medicines Agency (EMA) all’uso dei vaccini, “ è emergenziale, condizionata e annuale. Sta per scadere e non è stato richiesto il rinnovo. L’autorizzazione è condizionata al rispetto di adempimenti legati alla fase 3 della sperimentazione, che non sono stati eseguiti;
anzi, è emerso che Pfizer ha falsificato i dati forniti a EMA. L’autorizzazione non potrà dunque lecitamente rinnovarsi
”.

34. L’autorizzazione provvisoria e l’acquisto dei vaccini da parte dell’UE sarebbero avvenuti in un contesto di conflitti di interessi, perché E C, presidente di EMA, era fino a prima capolobbysta delle industrie farmaceutiche e perché U v d L, presidente della Commissione Europea, è moglie di Heiko von der Leyen, dirigente di Pfizer.

35. Dunque, “ il protrarre la campagna vaccinale è irragionevole per la salute pubblica, e utile solamente al profitto ingiusto delle cause farmaceutiche, i cui interessi sono oggettivamente quelli che il Governo e la politica stanno tutelando, a spese del benessere pubblico e dell’erario ”.

36. A ciò si aggiunge, secondo la prospettazione della ricorrente, che difetterebbero tutti i presupposti dettati dalla giurisprudenza costituzionale per i trattamenti sanitari forzati, quali l’innocuità, perché “sono documentati numerosi eventi avversi vaccino-correlati anche letali”, l’efficacia, che risulta “ pressoché nulla o negativa per le varianti ”, l’assenza di valide alternative, perché “ notoriamente sono state autorizzate terapie efficaci del Covid-19 ” e la proporzionalità, perché “ la riduzione del rischio assoluto è di circa l’1%, non paragonabile alla lesione dei diritti fondamentali ”.

37. Per di più la costrizione a prestarsi come cavie rinunciando in più ai diritti risarcitori e dichiarando falsamente di essere adeguatamente informati, sarebbe una lesione diretta della dignità umana, incompatibile con l’art. 32, comma 2, della Costituzione. In tale radicale riduzione dell’uomo a strumento di profitto del capitale privati apparirebbe integrato il reato di cui all’art. 600 cod. pen. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

38. Sarebbero inattendibili i dati, i teoremi e i pronostici della scienza ufficiale, peraltro discordanti e ondivaghi e costantemente smentiti dai fatti.

39. A fronte di un crimine contro l’Umanità non si potrebbe invocare un interesse sanitario collettivo che non potrebbe mai legittimare la compressione di quello individuale, soprattutto di fronte alle evidenziate situazioni di incertezza.

40. Sarebbe leso l’interesse sanitario collettivo e sarebbe lampante “ la violazione del noto principio che l’interesse sanitario collettivo non può mai legittimare la compressione di quello individuale (sent. Cost. 118/1996), e ciò vale soprattutto nelle predette situazioni di incertezza, e con la pretesa che il cittadino lavoratore si dichiari, mentendo, informato, e che rinunci alla tutela giudiziaria dei propri diritti, in violazione dell’ulteriore principio giurisprudenziale che vuole che l’obbligo vaccinale, quand’anche indiretto, sia assistito da piena garanzia indennitaria (Cost. 107/2012 e 118/2020) ”.

41. Sarebbe inoltre leso l’art. 24 della Costituzione, in quanto come condizione per esercitare il diritto al lavoro, sarebbe pretesa la rinuncia al diritto indennitario mediante la firma della dichiarazione di consenso informato.

42. L’art. 24 sarebbe pure leso, assieme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto l’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 invaderebbe la sfera riservata all’esercizio del potere amministrativo-esecutivo, l’unico in grado di prendere in considerazione, con la partecipazione delle parti interessate, tutti gli elementi di fatto, di merito, tecnici, che l’iter legislativo non considera.

43. Il provvedimento impugnato violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione per mancanza di istruttoria, di proporzionalità e di ragionevolezza. L’istruttoria sarebbe stata palesemente omessa, in quanto non si è tenuto conto degli attestati di esenzione e delle diffide del legale.

44. Infine sarebbe pure leso il principio di proporzionalità, in quanto vengono compressi diritti fondamentali, quali quelli sanciti dagli artt. 3, 11, 13 e 32 della Costituzione, con un danno anche devastante per la vita concreta contro un beneficio incerto.

45. In conclusione la ricorrente chiede in via subordinata rispetto alla disapplicazione diretta e, ulteriormente, alla remissione per pregiudiziale europea, la remissione alla Consulta per il giudizio sulla negata compatibilità dell’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 con le norme costituzionali e unionali, come avrebbe peraltro già fatto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza 22 marzo 2022, n. 351 sulla base degli eventi avversi emersi (cfr. memoria depositata in data 5 settembre 2022).

46. Con la quinta censura rubricata “ nullità per difetto di potere ”, l’odierna ricorrente fa valere la nullità dell’impugnato atto di accertamento, perché emesso dal Presidente dell’Ordine e non dal Consiglio direttivo dell’Ordine mediante delibera, come richiederebbe l’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 44 del 2021, ratione temporis applicabile, che così dispone: “ L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territorialmente competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale ”.

47. La sesta e ultima rubrica di censura “ il provvedimento impugnato è nullo o annullabile per violazione di legge ” prospetta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento dell’Ordine, perché non motiverebbe riguardo ai documenti, alle richieste istruttorie e alle eccezioni presentate dalla ricorrente e indicherebbe la fallace indicazione del giudice competente per l’impugnazione. Inoltre il provvedimento sarebbe viziato dall’immotivata e illegittima durata della sospensione. Questi vizi sarebbero aggravati dal fatto che l’esponente avrebbe inviato un’istanza con contestazione e richieste, che l’Ordine avrebbe del tutto ignorato.

48. Si è costituito in giudizio l’Ordine intimato, prospettando in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dell’Azienda sanitaria, nonché l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di ricorso. Nel merito, l’Ordine chiede, il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.

49. Ritenuto in sede di delibazione sommaria sussistente il difetto di giurisdizione a favore della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, è stata rigettata l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente in via incidentale.

50. L’odierna ricorrente ha proposto pure ricorso anche alla CCEPS, cui è stato attribuito il numero -OMISSIS- (doc. 23).

51. Già con pec dd. 25.1.2022 la ricorrente aveva comunicato all’Ufficio Governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano la propria sostituzione temporanea nella -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” con una -OMISSIS- iscritta all’Albo professionale dal 26.1.2022 fino al 15.6.2022 e con successiva pec dd. 17.3.2022 aveva comunicato ulteriore sostituzione temporanea con un’altra -OMISSIS- sempre iscritta all’Albo dal 17.3.2022.

52. Il competente Ufficio provinciale con decreto postumo dd. -OMISSIS- (doc. 17 e 18) autorizzava le sostituzioni temporanee fino al 15.6.2022.

53. Con l’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato prolungato fino al 31 dicembre 2022 e di conseguenza il Consiglio direttivo dell’Ordine con delibera n. -OMISSIS- (doc. 19 e 20) ha confermato la sospensione dall’esercizio della professione della ricorrente per inosservanza dell’obbligo vaccinale.

54. L’Ordine ha, quindi, emanato ulteriore “ atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale ” dd. -OMISSIS- (doc. 21), comunicando, con riferimento all’atto di accertamento dd. -OMISSIS-, che la sospensione adottata è efficace fino alla comunicazione allo scrivente ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, notificandolo via pec.

55. In vista dell’udienza di merito fissata per il 28 settembre 2022 l’Ordine ha dimesso i documenti relativi alle vicende successive al primo atto di accertamento dd. -OMISSIS-.

56. Nella memoria 28 luglio 2022 l’Ordine ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo. In ordine alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per difetto di potere ha richiamato le pertinenti delibere del Consiglio direttivo dell’Ordine, versate in atti (doc. 12 e 20).

57. La ricorrente con una memoria depositata il 7 settembre 2022 ha replicato alle eccezioni processuali esplicate dall’Ordine, esplicando ulteriormente le proprie doglianze.

58. I difensori presenti all’udienza del 28 settembre 2022 hanno discusso oralmente tanto sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, giusta decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, 20 giugno 2022, n. 5014, quanto sul merito della vicenda.

59. Il ricorso è stato trattenuto infine in decisione sulle rassegnate conclusioni.

60. Nella riconvocata camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

61. In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., ritenendo il Collegio di aderire al recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che supera quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 5014 del 2022.

62. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429 ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR Marche, Ancona, Sezione I, con ordinanza in data 11 aprile 2022, n. 244. Con la decisone ampiamente argomentata l’Organo supremo di giustizia ha dichiarato la giurisdizione del G.O. riguardo ad una controversia promossa da un fisioterapista libero professionista, escludendo, peraltro, indirettamente quella della CCEPS.

63. Così il Supremo Consesso ha motivato: “

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