TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-05-24, n. 201702757

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-05-24, n. 201702757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702757
Data del deposito : 24 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2017

N. 02757/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04470/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4470 del 2015, proposto da:
T G, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A P, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;
Comune di Pisciotta, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Anna Maria Spalletta, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Dirigenziale n. 75 del 18.03.2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 23.03.2015, doc. all. l) con il quale la Regione Campania ha pubblicato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nell'ambito del "Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei all'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania, approvato con Decreto Dirigenziale n. 13 del 6.02.2009, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 17 del 17.02.2009: Elenco sedi disponibili per il privato esercizio" e del relativo allegato 1, nella parte in cui individua tra le sedi disponibili per l'assegnazione la sede n. 2 del Comune di Pisciotta, frazione Caprioli;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, successivo e/o consequenziale, ancorché ignoto purché lesivo, adottato dalla Regione Campania e/o dal Comune di Pisciotta per l'istituzione e/o individuazione e/o l'allocazione della sede farmaceutica sita nel territorio del Comune di Pisciotta alla frazione Caprioli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, titolare della farmacia rurale n. 1 del Comune di Pisciotta nonché gestore del dispensario farmaceutico ordinario sito nella frazione di Caprioli - loc. G, impugna il decreto dirigenziale recante l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato nell’ambito del bando di concorso pubblicato nel 2009, e, in particolare, l’allegato 1, nella parte in cui individua, tra quelle da assegnare, anche la sede n. 2 del Comune di Pisciotta, frazione Caprioli.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.l. n.1/2012, conv. in l. n. 27/2012, della l. n. 362/1991, della l. n. 495/1968, della l. n. 221/1968 e del R.D. n. 1265/1934;

b) eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto, carente e/o inadeguata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, contrarietà, e, in definitiva, per tutte le figure sintomatiche.

III. Si sono costituiti l’Amministrazione regionale, che ha insistito per la reiezione del ricorso, nonché il Ministero della Salute, che ha, invece, richiesto l’estromissione dal giudizio.

IV. All’udienza pubblica del 21.03.2017, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dall’Amministrazione statale, finalizzata ad accertare l’estraneità alla presente controversia.

V.

1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento, vertendo la causa sull’assicurazione del servizio di assistenza farmaceutica, i cui livelli essenziali legislativamente prefissati (rapporto popolazione – farmacie, equa distribuzione e accessibilità al servizio) devono essere garantiti a livello nazionale.

Ed invero, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 Cost., la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta, in base al criterio della prevalenza, al titolo di competenza concorrente della "tutela della salute" e il fine prioritario della legislazione statale in materia risponde all’esigenza di "garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico" sull’intero territorio nazionale. La complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (Corte Costituzionale, sentenze n. 448 del 2006 e n. 87 del 2006;
nonché sentenze n. 275 e n. 27 del 2003).

Il rapporto, poi, tra norma "di principio" e norma "di dettaglio" va inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (Corte Costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 448).

VI. Ciò posto, il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

VI.

1. Con i primi motivi di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 D.L. n. 1/2012, convertito in L. n.27/2012, e l’eccesso di potere.

VI.

1.1. Le doglianze sono prive di fondamento.

VI.

1.2. Orbene, quanto alla vicenda fattuale, occorre premettere che:

a) la procedura concorsuale (c.d. ordinaria) per il conferimento delle sedi farmaceutiche de qua era stata avviata dalla Regione in virtù dell'art. 48, comma 29, del d.l. n. 269/2003 convertito nella l. 236/2003, per effetto del quale l'assegnazione delle farmacie di nuova istituzione o vacanti di titolare sarebbe dovuta avvenire non più su base provinciale, come si verificava in precedenza, ma su base regionale, attraverso, cioè, la predisposizione di una graduatoria unica regionale di soggetti idonei, con validità quadriennale, cui fare ricorso per tutto il periodo;

b) in riferimento, poi, alla procedura concorsuale ordinaria bandita nel 2009, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 75 del 18.03.2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 23.03.2015), qui gravato, individuava n. 93 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, da assegnare ai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, tra le quali la sede di Pisciotta, frazione di Caprioli.

VI.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi