TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-29, n. 202400114
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Pubblicato il 29/01/2024
N. 00114/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2020, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M V e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 11 del 9.1.2020, comunicato il 23.1.2020, di rigetto del ricorso ex art. 37 del codice della strada avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Prato n. 2085/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Nazionale Coordinamento camperisti ha impugnato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 9 gennaio 2020, di rigetto del ricorso proposto dalla stessa ricorrente ai sensi dell’art. 37 del codice della strada, avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Prato n. 2085/2018 dell’8 giugno 2018.
Con quest’ultima il Comune aveva disposto che la circolazione e la sosta in via delle Fonti e nello stesso Comune fosse regolamentata mediante una segnaletica verticale di parcheggio e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata degli autoveicoli posizionati “ fuori dagli stalli contrassegnati ”.
A parere della ricorrente detto provvedimento, pur abrogando l’ordinanza dirigenziale n. 2193/2016 del Comune di Prato che a sua volta aveva riservato la sosta in via delle Fonti alle sole autovetture, avrebbe reiterato il medesimo divieto mediante la delimitazione della lunghezza degli stalli e, in ciò, contravvenendo alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in questo senso sono le note prot. 4460/2017 e prot. 3101 del 10 maggio 2018) di procedere alla revoca dell’ordinanza n. 2193/2016 e alla rimozione della segnaletica di parcheggio riservata alle autovetture.
La ricorrente, dopo aver preliminarmente ricordato di essere la maggiore associazione italiana che rappresenta gli utenti in autocaravan e di avere tra gli scopi statutari quello di tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale, sostiene l’illegittimità di detta regolamentazione della sosta, in quanto sarebbe in contrasto con la disciplina vigente.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'irragionevolezza e illogicità e contraddittorietà, in quanto il Ministero con precedenti provvedimenti aveva censurato l'ordinanza n. 2193/2016 e, quindi, la riserva di sosta alle autovetture in via delle Fonti, divieto quest'ultimo che sarebbe stato reiterato con la delimitazione della lunghezza degli stalli di sosta;
2. l'illegittimità dell’ordinanza comunale per incompetenza, poiché sarebbe stata adottata dal responsabile del settore anziché dal Sindaco e, ancora, per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione dell’art. 185 del D.lgs. 285/92 nella parte in cui si sarebbe di fatto reiterata la riserva in favore delle autovetture prevista con ordinanza n. 2193/2016;l’ente locale avrebbe fatto un uso distorto del potere perché attraverso la delimitazione della lunghezza degli stalli di sosta avrebbe inteso perseguire un risultato, estraneo alla circolazione stradale e diretto a limitare la sosta degli autocaravan;sempre l’Amministrazione comunale avrebbe utilizzato una segnaletica non ammessa e comunque le limitazioni in questione sarebbero sproporzionate e irragionevoli.
Si sono costituiti il Comune di Prato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.
A parere di dette Amministrazioni le limitazioni alla sosta sarebbero legittime, poiché sarebbero state dettate solo ed esclusivamente per ragioni di sicurezza degli utenti, oltre che per garantire la migliore fruibilità degli stalli di sosta;non sussisterebbe, inoltre, la violazione dell’art. 185 c.d.s., in quanto non sarebbe dimostrato che l’ordinanza persegue risultati estranei alla circolazione.
Nell’ultima memoria la ricorrente, nel prendere atto come si sia consolidata una giurisprudenza contraria a quanto da lei sostenuto, ha rinunciato alla censura con la quale si sostiene l’incompetenza del dirigente nell’adottare il provvedimento che introduce le limitazioni alla sosta di cui si tratta.
All’udienza del 23 gennaio 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondati il primo e in parte il secondo motivo.
1.1 A tal fine è necessario premettere che il provvedimento del Comune di Prato, nell’introdurre il divieto della sosta eccedente le misure degli stalli, risulta non correttamente motivato e inficiato da un difetto di istruttoria.
1.2 A tal fine è necessario premettere che il Comune aveva previsto che “ la circolazione e la sosta in detto tratto di via sono disciplinate come illustrato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza ”.
Malgrado il sopra citato rinvio le misure degli stalli non sono precisate nell’allegato 1 che, al contrario, si limita a rappresentare il posizionamento dei segnali verticali in prossimità degli stalli oggetto della delimitazione di cui si tratta.
1.3 Nemmeno è sufficiente al colmare detto difetto di istruttoria e di motivazione il richiamo al D.M. 6792/01 e, ciò, considerando che il par.