TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-09-26, n. 202314262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-09-26, n. 202314262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314262
Data del deposito : 26 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2023

N. 14262/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13402/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13402 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio IVASS prot.n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato in pari data, di irrogazione nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- della sanzione amministrativa della radiazione;

- della Delibera del Collegio di Garanzia prot.n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata unitamente al provvedimento sanzionatorio;

- della Nota IVASS prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta il 2.09.2021, di contestazione degli addebiti;

- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il e depositato il, il dott. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la sanzione in epigrafe, irrogatagli da IVASS in relazione a fatti commessi in relazione ad una consulenza operata dal sanzionato nel ramo assicurativo delle cauzioni (attività di consulenza verso una società poi sfociata nell’emissione, da parte di compagnia stabilita all’estero, di una polizza rivelatasi falsa), con le conseguenze individuate dall’Autorità nella nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta il 2 settembre 2021 con la quale l’IVASS, a seguito di istruttoria, ha contestato al ricorrente:

- la violazione dell’art. 119bis D. Lgs. N. 209/2005 e dell’art. 54 Regolamento IVASS in relazione “all’intermediazione di una polizza contraffatta del ramo cauzioni e alla emissione di una fattura per consulenza in relazione a tale attività disattendendo l’obbligo di comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei clienti”;

- la violazione dell’art. 119bis D. Lgs. N. 209/2005 e degli artt. 42 e 54 Regolamento IVAS “per non aver operato nella trattazione dell’emissione della predetta polizza nell’ambito degli incarichi di distribuzione ricevuti all’epoca dei fatti da intermediari iscritti nelle Sezioni A, B, D o F del RUI”.

In tale nota l’Autorità ha precisato che l’accertamento delle violazioni “si è perfezionato il 14/06/2021, data conclusiva in cui è stata completata la valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione della sanzione”.

2. – Il procedimento sanzionatorio, nel corso del quale l’incolpato ha puntualmente controdedotto agli addebiti mossigli da IVASS, è scaturito nel provvedimento impugato, con cui l’Autorità ha disposto nei confronti del -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa di -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., l’applicazione della sanzione amministrativa della radiazione, ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. – Tale determinazione è impugnata dal sanzionato per i seguenti motivi.

1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati – Eccesso di potere per illogicità, carenza di presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente – Violazione e/o falsa applicazione art.2712 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione art. 119-bis del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e artt. 42 e 54, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Il ricorrente ripercorre i fatti che hanno dato luogo alla sanzione evidenziando di non avere intrattenuto rapporti di sorta con i soggetti implicati –se non con la -OMISSIS-srl verso la quale egli aveva effettuato una consulenza- tanto da avere disconosciuto, in data14 giugno 2021, i documenti (messaggi inviati per e-mail e per iscritto tramite una nota piattaforma basata sull’uso dei telefoni cellulari) relativi ai rapporti che hanno condotto la società estera all’emissione di una polizza falsa.

Egli, quindi, addebita al provvedimento gravato i vizi che espone e poi riassume nelle seguenti distinte censure:

“1. Sono illegittimi per l’assenza di una adeguata istruttoria, essendo stato il procedimento da cui sono scaturiti affetto dalla profanazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale con gli altri soggetti coinvolti nelle conversazioni informatiche il cui contenuto è stato distorto ad esclusivo danno del ricorrente;

2. Sono illegittimi per difetto di motivazione, non essendo stata adeguatamente caratterizzato – neppure in minima parte – qualsivoglia profilo di colpevolezza in capo al dott. -OMISSIS-;

3. Sono nulli per impossibilità dell’oggetto, non essendo esigibile dal ricorrente una condotta diversa da quella in concreto serbata;

4.Sono affetti da eccesso di potere per sviamento, essendo stato il potere discrezionale esercitato per fini affatto diversi da quelli nominativamente stabiliti, finendo così per addossare al concludente indelebili incrostazioni di colpevolezza, determinando altresì una intollerabile inversione dell’onere probatorio tale da costringerlo ad una probatio diabolica”.

2) Nullità degli impugnati provvedimenti per indeterminatezza dell’oggetto – Fumosità degli elementi costitutivi degli illeciti contestati – Insussistenza dei presupposti giustificativi dell’esercizio del potere sanzionatorio.

Il ricorrente, anche nel secondo mezzo, richiama i medesimi elementi di cui al primo motivo, denunziando i vizi in rubrica.

3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà, per illogicità, per travisamento dei fatti –– L’amministrazione procedente ha scientemente deciso di pretermettere gli elementi dedotti dal ricorrente e costituenti innegabili dati empirici a discarico.

Sempre sulla base dei medesimi assunti, il ricorrente denunzia ancora difetto istruttorio assume che “… l’IVASS avrebbe potuto e dovuto svolgere le seguenti indagini:

a) Accertare il titolare dell’indirizzo pec (...)@pec.it;

b) Indagare sul coinvolgimento della società (…) destinataria del pagamento contestato;

c) Individuare il ruolo di tal (…) firmataria della mail di trasmissione della bozza di polizza contraffatta trasmessa dall’indirizzo (…) libero.it e della stessa (…) srl;

d) Indagare sui movimenti collegati all’IBAN (…) relativo al Conto incardinato presso la filiale di (…) spa intitolato ad -OMISSIS- srl

e) Indagare sul coinvolgimento di-OMISSIS-srl: agli atti non risulta alcun riscontro e/o dato e/o elemento trasmesso o acquisito dalla predetta Compagnia;

f) Indagare sulla società rumena (…) e sui recapiti telefonici: (…), soggetti verso i quali – come si evince dalla denuncia-querela contro ignoti promossa da (…) SA– il dott. -OMISSIS- ha dirottato (…) srl;.”

4) In via subordinata: eccessività della sanzione comminata – Violazione e/o falsa applicazione art.324 D.Lgs.n.209/2005.

4. – Si è costituita IVASS che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. – Con ordinanza n. 7414\2022 è stata respinta l’istanza cautelare proposta in ricorso.

6. – A seguito di scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 19 settembre 2023.

7. – Il ricorso deve essere respinto perché infondato.

I motivi, in quanto logicamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Non sussistono dubbi –e la circostanza è confermato anche da tutto l’impianto difensivo del ricorrente- che proprio il -OMISSIS- si sia fatto promotore del fatto idoneo a ledere il bene giuridico che la sanzione impugnata tende a tutelare, ossia la regolarità dei rapporti assicurativi (cui il Collegio ha già fatto riferimento in sede cautelare), individuata dal primo comma dell’art. 119 bis d.lgs. n. 209\2005, per cui “I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.”

Egli, in altri termini, ha avuto un ruolo determinante, sotto il profilo causale, nel percorso che – ovviamente, anche attraverso il necessario concorso di altri soggetti- ha condotto una società stabilita all’estero ad emettere una polizza assicurativa rivelatasi falsa, come esposto nella stessa parte narrativa del ricorso.

La conferma del consapevole ruolo determinante del -OMISSIS- in questo percorso illecito è data dal fatto che egli, a seguito dell’emissione della polizza falsa da parte della compagnia estera, abbia richiesto un compenso (emettendo la relativa fattura) al soggetto contraente.

8. – A fronte di tale ruolo, che lo stesso ricorrente diffusamente conferma in tutti i suoi scritti, risultano provi di fondamento tutti i profili di doglianza proposti dal ricorrente.

Ed invero:

- il fatto che il -OMISSIS- abbia avuto un ruolo di promotore nell’emissione della polizza falsa da parte della compagnia estera è attestato dalla sua stessa prospettazione;

- egli avrebbe avuto senz’altro la possibilità di porre in essere una condotta alternativa lecita, ossia condurre la propria attività di consulenza e intermediazione verso una compagnia che emettesse una reale copertura assicurativa, o, comunque, in caso di mandato esclusivo da parte della società estera, di dirigere la propria attività verso una reale copertura da parte della medesima;

- la circostanza che il fatto illecito sia stato consumato dal -OMISSIS- in necessario concorso con altri soggetti non esclude affatto –per definizione- la responsabilità del medesimo;
né tale responsabilità può essere esclusa dall’eventuale inerzia di IVASS nel perseguire i concorrenti (sempre che si tratti di soggetti su cui l’Autorità potrebbe in astratto esercitare la propria potestà sanzionatoria).

9. – Infine, quanto al motivo che contesta la individuazione della sanzione applicata, ritiene il Collegio che quest’ultima sia congrua, attesa la eccezionale gravità della condotta contestata (come previsto dall’art. 324 comma 2 d.lgs. n. 209\2005), la sua rilevanza causale e gli effetti prodotti nella sfera giuridica degli interessati.

10. - Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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