TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202401689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202401689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401689
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 01689/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2023, proposto da
Commerciale P Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Grandi, 4;

nei confronti

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (o, in forma abbreviata, Inwit S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I e P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vodafone Italia Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’autorizzazione ex art. 44 e 49 D.LGS 8.11.2021 N. 207 del 24.10.2022 con la quale il Comune di Sondrio ha autorizzato INWIT spa e Vodafone Italia spa “a realizzare la Stazione Radio Base su nuovo palo, citata in premessa, comprese le relative opere complementari” sul terreo censito catastalmente in Comune di Sondrio a foglio 52 mappale 279 di proprietà del sig. Pesci Giancarlo” e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sondrio e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (o, in forma abbreviata, Inwit S.p.A.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento del 24.10.2022, adottato ai sensi degli articoli 44 e 49 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche o anche solo “CCE”), il Comune di Sondrio autorizzava le società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito anche solo “Inwit”) e Vodafone Italia Spa ad installare una stazione radio base (SRB) sul territorio comunale in via Guicciardi.

La società Commerciale P Spa (di seguito, anche solo “P”) è proprietaria di un terreno nelle vicinanze della SRB, dove insiste uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 105 del 2015 (in particolare si tratta di serbatoi di GPL, gas di petrolio liquefatto).

P impugnava il provvedimento di autorizzazione di cui sopra, chiedendone la sospensiva.

Si costituiva dapprima in giudizio la sola Inwit, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.2.2023, la scrivente Sezione disponeva incombenti istruttori con ordinanza n. 320 del 2023.

Alla successiva udienza camerale del 23.5.2023 era fissata l’udienza di discussione con ordinanza n. 451 del 2023.

In seguito si costituiva in giudizio anche il Comune di Sondrio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla successiva pubblica udienza del 21.5.2024 la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. La società istante impugna l’autorizzazione all’installazione di una SRB su un palo (cfr. il doc. 1 della ricorrente) nelle vicinanze dei depositi di GPL della società stessa, depositi costituenti un impianto a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 105 del 2015.

Nel primo mezzo di gravame è lamentata la violazione di una pluralità di norme di legge, sia del D.Lgs. n. 259 del 2003 sia della legislazione in materia di sicurezza degli impianti industriali.

L’esponente sostiene dapprima che nel corso del procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione ivi contestata non sarebbe stata valutata la presenza di un impianto a rischio, soggetto a vincolo ERIR (elaborato rischi incidenti rilevanti) secondo la vigente normativa.

Sempre a detta della ricorrente, molti enti preposti alla sicurezza non sarebbero stati chiamati a prendere parte al procedimento oppure non avrebbero posto in essere idonee valutazioni.

Il citato vincolo ERIR, come ammesso peraltro dalla stessa P, è stato recepito dal Piano di Governo del Territorio (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale ai sensi degli articoli 7 e seguenti della LR n. 12 del 2005) del Comune di Sondrio (cfr. il doc. 2 della ricorrente, pag. 18 di 20 del documento).

Il primo motivo di ricorso, peraltro formulato non proprio in maniera specifica (come invece vorrebbe l’art. 40 comma 1 lettera “ d ” del c.p.a.), appare infondato, per le ragioni che seguono.

In particolare, occorre distinguere il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione dalle successive verifiche da farsi sugli impianti.

L’art. 22 del D.Lgs. n. 105 del 2015 – sull’assetto del territorio e sul controllo dell’urbanizzazione – impone ai Comune una serie di obblighi in sede di pianificazione per impedire incidenti, fra cui l’adozione di un elaborato tecnico sul rischio di incidenti, denominato appunto ERIR.

Sulla base dell’ERIR del Comune di Sondrio (cfr. il doc. 7 di Inwit del 4.2.2023), l’area dove è collocato lo stabilimento di P rientra nelle categorie E-F (secondo il DM 14.4.1994 e successive modifiche), vale a dire che nelle aree limitrofe allo stabilimento sono vietati manufatti o strutture con ordinaria presenza di gruppi di persone.

Sotto questo profilo, è evidente che una SRB non presuppone alcuna ordinaria presenza di persone.

Il rilascio dell’autorizzazione alla posa di una SRB è disciplinato dagli articoli 44 e 49 del D.Lgs. n. 259 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 207 del 2021.

Nel caso di specie risulta rispettato il procedimento previsto dai citati articoli 44 e 49 (cfr. i documenti dal n. 3 al n. 5 di Inwit del 4.2.2023, fra cui il parere favorevole di Arpa Lombardia e l’assenso della Provincia di Sondrio, mentre la Soprintendenza non si pronunciava nei termini previsti) e nessuna norma, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, imponeva l’intervento nel procedimento di enti quali l’Ispettorato Regionale della Lombardia o il Comitato Tecnico Regionale (CTR) previsto dal D.Lgs. n. 105 del 2015.

L’art 22 di quest’ultimo decreto legislativo, spesso richiamato nel ricorso, attiene alla fase della pianificazione urbanistica ed impone agli enti preposti all’approvazione dei piani di tenere conto degli impianti a rischio in sede di pianificazione, fissando anche distanze minime di sicurezza o altre misure (si vedano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 22).

Nel caso di specie, come già ricordato, il PGT di Sondrio individua lo stabilimento di P e l’ERIR vieta nelle vicinanze dello stesso la stabile presenza di persone.

Il Comune resistente ha pertanto ottemperato alle previsioni dell’art. 22, posto che la SRB non rientra certo nel divieto indicato dall’ERIR.

Tuttavia, l’art. 22 non contiene alcun obbligo specifico di effettuazione di una ulteriore verifica preventiva dell’impatto della SRB sul vicino stabilimento, come vorrebbe invece la ricorrente, né impone l’intervento nel procedimento amministrativo di enti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003.

Neanche il decreto del Ministro dei lavori pubblici (DM) del 9 maggio 2001, richiamato dal comma 4 dell’art. 22 suindicato, prevede l’intervento nel procedimento di autorizzazione degli enti segnalati dalla ricorrente e neppure introduce obblighi di verifica di compatibilità come quelli evocati nel gravame.

Deve inoltre evidenziarsi che la domanda di autorizzazione di Inwit prende in considerazione il vincolo ERIR (cfr. il doc. 14 di Inwit del 4.2.2023 ed in particolare la tavola 6.3 “Estratto PGT Vincoli” pag. 11 di 26 del documento, dove lo stabilimento ERIR è contrassegnato da asterischi di colore blu).

In conclusione, il primo motivo deve rigettarsi.

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