TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-11-15, n. 201309788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-11-15, n. 201309788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201309788
Data del deposito : 15 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10164/2013 REG.RIC.

N. 09788/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10164/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10164 del 2013, proposto da:
Soc Bassilichi Spa, Soc Bassilichi Spa (Mandataria),in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. F D, A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Soc Poste Italiane Spa Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante;

nei confronti di

Soc Olivetti Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. F L, V L, F C, con domicilio eletto presso F L in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47;
Soc Olivetti Spa (Mandataria);

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto oggetto del bando "procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura di n. 30.000 lettori scanner di assegni per gli uffici postali di poste italiane


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Olivetti Spa;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 31 ottobre 2013, notificata il 5 novembre 2013, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Parte ricorrente con atto notificato in data 5 novembre 2013 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) il Collegio deve quindi dichiarare estinto il ricorso.

Considerata l’attuale fase processuale, le spese possono essere compensate ex art. 84 c.2 c.p.a.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi