TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-11-23, n. 202005428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-11-23, n. 202005428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005428
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2020

N. 05428/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04142/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4142 del 2015, proposto dalla società Immobiliare Partenopea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Caracciolo, n. 15, e domicilio digitale all’indirizzo pec come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti

Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 6092 del 25.05.2015 successivamente comunicato che esprime parere negativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica per la installazione di strutture stagionali in località Casavecchie e di ogni atto collegato, ivi compreso il preavviso di diniego contenuto nella nota n. 3836 del 29.4.2011 e del provvedimento del R UP 10.6.2015, notificato successivamente che nega l'autorizzazione paesaggistica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Bruno Brunella, in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, la società Immobiliare Partenope – titolare di concessione demaniale marittima nel Comune di Bacoli – ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli ha espresso parere negativo in relazione all’intervento avente ad oggetto l’installazione all'interno di un piccolo arenile di un'ampia superficie pavimentata mediante pedana in legno con sovrastanti ombrelloni e vele ombreggianti, oltre che, al di sopra della scogliera emergente, di una ulteriore pedana realizzata al fine di ospitare strutture ombreggianti atte a favorire l'attracco di natanti mediante l'utilizzo di scaletta in acciaio.

Previa esposizione delle caratteristiche dell’intervento, la difesa della ricorrente ha censurato l’erroneità dei presupposti e l’illogicità dell’atto gravato, non venendo in rilievo nella fattispecie una trasformazione edilizia né la creazione di nuovi volumi bensì opere funzionali ad una mera utilizzazione stagionale e destinate, dunque, ad essere rimosse, con conseguente insussistenza di qualsivoglia contrasto con le previsioni del PTP e del d.P.R. n. 139 del 2010. In tale quadro, è stata anche censurata la carenza di motivazione e l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta, stante la genericità ed apoditticità dei giustificativi posti alla base della valutazione negativa gravata.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo, con ampie argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Successivamente, in data 27 ottobre 2020, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria insistendo per l’accoglimento delle deduzioni articolate in ricorso.

All’udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Come esposto nella narrativa in fatto, nella fattispecie viene in rilievo un intervento avente ad oggetto l’installazione da parte della ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima dell’area sita nel Comune di Bacoli, all’interno di un piccolo arenile, di un'ampia superficie pavimentata mediante pedana in legno con sovrastanti ombrelloni e vele ombreggianti, oltre che, al di sopra della scogliera emergente, di una ulteriore pedana realizzata al fine di ospitare strutture ombreggianti atte a favorire l'attracco di natanti mediante l'utilizzo di scaletta in acciaio.

3. L’attività progettata ricade in contesto dichiarato di interesse paesaggistico con DM 15 dicembre 1959 pubblicato in G.U. n. 110 del 6 maggio 1960 e soggetto alle norme del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei.

3.1. Emerge per tabulas dalla documentazione in atti che l’intervento interessa, nello specifico, arenile e scogliere di area sottoposta dal PTP sopra indicato a protezione integrale, con specifiche prescrizioni di tutela per i litorali marini (art. 8) che consentono esclusivamente tassativi interventi di difesa, riqualificazione, conservazione;
espressamente l’art. 8, comma 2 del sopra indicato PTP dispone che per “gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area;
sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti”.

3.2. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nella fattispecie la valutazione della Soprintendenza in relazione all’intervento progettato si pone con carattere di imprescindibilità, stante la natura delle opere oggetto dell’istanza e le connotazioni del vincolo paesaggistico ambientale insistente sul contesto interessato, non assumendo, a tal fine, alcun rilievo esimente la prospettata agevole amovibilità e la stagionalità delle installazioni che, peraltro, si estenderebbe per un arco temporale non esiguo di sei mesi (come emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente, dal primo maggio al 31 ottobre di ogni anno).

3.3. Giova, altresì, precisare che nell’esercizio del relativo potere, il parere che viene reso dalla Soprintendenza, è atto di esercizio di discrezionalità tecnica ed il sindacato del giudice amministrativo, lungi dal poter investire il merito della determinazione adottata, è limitato alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere, quali la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'incongruenza delle valutazioni espresse. La natura vincolante del parere della Sovrintendenza, quale Autorità deputata alla tutela del vincolo, rende recessiva ogni diversa determinazione adottata dall’autorità comunale.

4. Il parere negativo impugnato reca una motivazione particolarmente articolata ed esaustiva, strettamente ancorata a presupposti di fatto che non risultano né smentiti né superati dalle deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente.

4.1. E, invero, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo si è diffusamente soffermata sulle caratteristiche dell’opera e sulle ragioni della rilevata incompatibilità con il contesto protetto, rilevando che la “superficie pavimentata occupa una rilevante porzione dell'arenile, snaturandone in sostanza il proprio intrinseco valore paesaggistico derivante anche dall'essere l'unico lembo inedificato a ridosso dei caseggiati in località Casevecchie”. Non meno significativo è l’ulteriore rilievo, quanto alle opere progettate da realizzare sulla scogliera, che quest’ultima è stata “autorizzata quale opera di difesa della costa dalle mareggiate”, risultando, dunque, evidente e comunque certamente non arbitraria né illogica, l’incongruenza delle opere de quibus “rispetto alla funzione dichiarata”, risultando del tutto estranea a finalità di protezione l’istallazione di una ulteriore pedana realizzata al fine di ospitare strutture ombreggianti atte a favorire l'attracco di natanti mediante l'utilizzo di scaletta in acciaio. Nella considerazione del complesso degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria, inoltre, la Soprintendenza ha anche sottolineato che “l'arenile può comunque ospitare strutture ombreggianti (ombrelloni) a servizio di Villa Scalera" – in proprietà della ricorrente, secondo quanto inequivocabilmente emergente dalla documentazione prodotta dalla difesa della società medesima – con l’ulteriore rilievo “che l'insenatura è già fornita di un fin eccessivo numero di pontili galleggianti”.

4.2. In punto di motivazione, deve, dunque, rilevarsi che una lettura sistemica delle affermazioni contenute nel parere gravato pone in evidenza una chiara traiettoria argomentativa che regge le determinazioni assunte dall’organo tutorio, con valutazione immune dai contestati vizi, in quanto né erronea, né illogica, né tantomeno arbitraria.

4.3. Appare, pertanto, di tutta evidenza l’intrinseca coerenza logica della valutazione svolta dall’organo tutorio, in esito ad accurata istruttoria, il quale ha rilevato, in forma esaustiva ed efficace, come la consistenza delle opere e la loro localizzazione costituiscano di per se stesse un ostacolo al godimento del contesto paesaggistico tutelato.

5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

6. La risalenza del giudizio e le peculiarità della fattispecie giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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