TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-12-04, n. 201501614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-12-04, n. 201501614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501614
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00099/2015 REG.RIC.

N. 01614/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A Azzone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Bari in Bari, P.za Massari, 6;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al giudicato derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 37/2013, emesso in data 7.01.2013 dal Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, e depositato in Cancelleria in data 8.01.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori avv. A Azzone, per la parte ricorrente, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto in epigrafe, con cui al Ministero della Salute è stato ingiunto il pagamento in favore della prima, della somma di € 15.175,50, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché delle spese e competenze di lite liquidate in complessivi € 595,00 oltre accessori per legge, in distrazione.

La parte ha altresì richiesto, contestualmente alla nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta dall’Amministrazione intimata per l’ulteriore violazione del giudicato.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto del 4.2.2015.

Alla Camera di Consiglio del 12.11.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.

E’ pacifico invero che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei decreti ingiuntivi non opposti, essendo gli stessi equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (cfr. art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.).

Nella specie, il decreto, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, con conseguente apposizione della relativa formula, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione che è tuttavia rimasta inerte.

Rilevato dunque che il decreto ingiuntivo in questione ha acquisito la definitiva esecutività nonché forza di giudicato, e che non risulta allo stato l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, va di conseguenza dichiarato l’obbligo della stessa di dare esecuzione al provvedimento specificato in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, oltre ad interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.

Va in ultimo precisato che non si ritiene di accogliere anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle cd. astreites, ravvisando nelle peculiari condizioni in cui versa il Ministero della Salute dovute all’ingente numero di ricorsi analoghi proposti avverso il medesimo, nonché nell’attuale stato della finanza pubblica, collegato a vincoli normativi e di bilancio, le ragioni ostative di cui all’art.114 cpa che giustificano nella specie la mancata comminatoria delle penalità di mora.

Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in via equitativa in dispositivo.

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