TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2021-09-13, n. 202105819
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 05819/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03249/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3249 del 2021, proposto da
F Q, rappresentata e difesa dagli avvocati R C, G I e G E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto n. 352 del 15.06.2021 recante la revoca in autotutela ex art. 21 -quinquies L. n. 241\90 dell' avviso pubblico n. prot 10819 del 19.04.2021 per la selezione di n. 2 praticanti avvocati presso l'avvocatura comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
-in data 19 aprile 2021 è stato pubblicato avviso per la selezione di due tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense presso l’avvocatura comunale, con il riconoscimento esclusivamente di un rimborso spese mensili di euro 250,00;
-l’odierna ricorrente è risultata l’unica interessata, non essendo pervenute altre domande di partecipazione;
-in data 10 maggio 2021 si è svolto il colloquio di selezione con la commissione, come previsto nell’avviso, nel corso del quale l’interessata apprendeva di essere l’unica partecipante;
-non avendo ricevuto alcun esito in relazione all’esito procedimento, l’aspirante tirocinante ha sollecitato l’amministrazione con atto del 19 maggio 2021 per la definizione della procedura;
-senza alcun preavviso, con nota del 15 giugno 2021, n. 44, il Comune ha però adottato l’atto di revoca, oggetto di odierna impugnazione, rappresentando l’intenzione di “ riorganizzare l’Ufficio Avvocatura in maniera più organica e funzionale, in termini di personale ed in termini logistici, questi ultimi in considerazione della sua temporanea allocazione presso stanze di pertinenza del settore lavori pubblici ”;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto;
Osservato, quanto al paradigma normativo di riferimento di cui all’art. 21 -quinquies della legge 241/90, citato da parte ricorrente unitamente alla violazione dell’art. 97 Cost, del principio di proporzionalità, del vizio di eccesso di potere per erronea motivazione, che:
- in generale, per quanto di natura discrezionale ed eventualmente anche fondato sulla rinnovata (valutazione dell'interesse pubblico originario, l'atto di revoca “ deve dar conto del raffronto con l'interesse privato sotteso all'atto oggetto di revoca , atteso che la previsione normativa dell'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce anche dei principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità (Cons. Stato Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945) ;
- cosicché, la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario deve essere preceduta da un confronto