TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-02, n. 201000294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-02, n. 201000294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201000294
Data del deposito : 2 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00050/2009 REG.RIC.

N. 00294/2010 REG.SEN.

N. 00050/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2009, proposto da:
Ideal Residence Sas, di Frasnelli Otto & C, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. M C V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Cappuccini, n. 5;



contro

Comune di Ora, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso Italia, n. 32;



per l'annullamento

1) della lettera sindacale prot. 8437 dd. 21.11.2008, recante assenso al rilascio di concessione edilizia e, precisamente, nella parte afferente la determinazione dei relativi oneri -ivi compresa l’allegata tabella a firma del geom. L S- relativamente alla domanda in pratica edilizia 2008/167/00, avente ad oggetto il cambio di destinazione da commercio all’ingrosso a commercio al minuto della p.m. 1 della p.ed. 911 C.C. Ora e ciò per la minor somma di Euro 48.572,78;

2) della lettera sindacale 29.12.2008, di rigetto delle osservazioni proposte dalla odierna ricorrente al riguardo della misura degli oneri concessori liquidati,

3) (previa disapplicazione ovvero incidentale annullamento) dell’art. 5, comma 9, del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione dei contributi di concessione edilizia approvato con delibera consiliare Ora n. 1 del 30. 1.2008.

nonché per l'accertamento e la declaratoria

che la somma di Euro 55.151,30, liquidata come sopra per oneri concessori, è infondata ed illegittima e così non dovuta per il minor importo di Euro 48.572,78;

e per la consequenziale condanna

del medesimo Comune di Ora a restituire alla ricorrente gli importi fino ad oggi corrisposti (Euro 27.575,65, versati in data 31.12.2008) e quelli eventualmente a tal titolo successivamente versati (fino alla concorrenza della detta minor somma di Euro 48.572,78) siccome illegittimamente richiesti e/o incassati, oltre agli accessori di legge ed al risarcimento dei conseguenti danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice designata per l'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010: consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;

Ivi uditi, per le parti, i difensori: avv. M. C. Vettori, per la ricorrente;

avv. M. Natzler, per il Comune di Ora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente presentava al Comune di Ora, in data 5 novembre 2008, domanda volta ad ottenere la concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso, da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio, di parte dell’immobile di sua proprietà, ubicato a Ora, in via Nazionale, n. 58 (p.m. 1 della p.ed. 911, in P.T. 773/II, C.C. Ora - doc.ti n. 7, 8 e 9 del Comune).

Con nota del 21 novembre 2008 il Sindaco comunicava alla ricorrente l’accoglimento della domanda, chiedendo, ai fini del rilascio della relativa concessione edilizia, il versamento del contributo di urbanizzazione, determinato in complessivi Euro 55.151,30 (doc. n. 10 del Comune).

La ricorrente presentava al Comune osservazioni, in data 24 dicembre 2008, relativamente alla determinazione del suddetto contributo di urbanizzazione, che venivano rigettate dal Sindaco con provvedimento del 29 dicembre 2008 (doc. n. 12 del Comune).

In data 31 dicembre 2008 la società ricorrente comunicava all’Amministrazione di aver provveduto a versare la prima rata dell’importo richiesto (pari a Euro 27.575,65), facendo presente “ che tale pagamento avviene con la più ampia riserva di ripetizione in esito all’opposizione e/o all’eventuale ricorso avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa” ; chiedeva, quindi, al Sindaco il rilascio della concessione edilizia (doc. n. 13 del Comune).

In data 16 gennaio 2009 il Sindaco rilasciava alla ricorrente la concessione edilizia n. 79/2008 (doc. n. 14 del Comune).

A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto il seguente motivo:

Violazione del principio di corrispettività degli oneri concessori – Violazione dell’art. 66, commi 4 e 4bis della L.P. 13/97”

La ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, ha chiesto al Tribunale che sia dichiarata “ la non debenza delle somme corrisposte ” e che il Comune di Ora sia condannato “ a rendere alla ricorrente le somme versate e quelle che verserà in esubero rispetto alla minor somma di Euro 6.597,86, con gli accessori per rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo ”.

Si è formalmente costituito in giudizio il Comune di Ora, chiedendo il rigetto del ricorso e riservandosi di presentare nel prosieguo le proprie controdeduzioni.

Con successiva memoria la difesa dell’Amministrazione comunale ha preso posizione sulle censure svolte della ricorrente e ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, ha chiesto che siano determinati gli oneri di urbanizzazione ancora dovuti dalla ricorrente “ in applicazione dell’art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione del Comune di Ora, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 30.1.2008, con conseguente detrazione di tale importo dalla somma richiesta dal ricorrente”.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione del principio di corrispettività degli oneri concessori.

A suo dire, in presenza di un fondo già urbanizzato, perché in precedenza già concessionato, “ la

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