TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-02, n. 201000294
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Testo completo
N. 00294/2010 REG.SEN.
N. 00050/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2009, proposto da:
Ideal Residence Sas, di Frasnelli Otto &C, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. M C V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Cappuccini, n. 5;
contro
Comune di Ora, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso Italia, n. 32;
per l'annullamento
1) della lettera sindacale prot. 8437 dd. 21.11.2008, recante assenso al rilascio di concessione edilizia e, precisamente, nella parte afferente la determinazione dei relativi oneri -ivi compresa l’allegata tabella a firma del geom. L S- relativamente alla domanda in pratica edilizia 2008/167/00, avente ad oggetto il cambio di destinazione da commercio all’ingrosso a commercio al minuto della p.m. 1 della p.ed. 911 C.C. Ora e ciò per la minor somma di Euro 48.572,78;
2) della lettera sindacale 29.12.2008, di rigetto delle osservazioni proposte dalla odierna ricorrente al riguardo della misura degli oneri concessori liquidati,
3) (previa disapplicazione ovvero incidentale annullamento) dell’art. 5, comma 9, del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione dei contributi di concessione edilizia approvato con delibera consiliare Ora n. 1 del 30. 1.2008.
nonché per l'accertamento e la declaratoria
che la somma di Euro 55.151,30, liquidata come sopra per oneri concessori, è infondata ed illegittima e così non dovuta per il minor importo di Euro 48.572,78;
e per la consequenziale condanna
del medesimo Comune di Ora a restituire alla ricorrente gli importi fino ad oggi corrisposti (Euro 27.575,65, versati in data 31.12.2008) e quelli eventualmente a tal titolo successivamente versati (fino alla concorrenza della detta minor somma di Euro 48.572,78) siccome illegittimamente richiesti e/o incassati, oltre agli accessori di legge ed al risarcimento dei conseguenti danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice designata per l'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010: consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;
Ivi uditi, per le parti, i difensori: avv. M. C. Vettori, per la ricorrente;
avv. M. Natzler, per il Comune di Ora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente presentava al Comune di Ora, in data 5 novembre 2008, domanda volta ad ottenere la concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso, da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio, di parte dell’immobile di sua proprietà, ubicato a Ora, in via Nazionale, n. 58 (p.m. 1 della p.ed. 911, in P.T. 773/II, C.C. Ora - doc.ti n. 7, 8 e 9 del Comune).
Con nota del 21 novembre 2008 il Sindaco comunicava alla ricorrente l’accoglimento della domanda, chiedendo, ai fini del rilascio della relativa concessione edilizia, il versamento del contributo di urbanizzazione, determinato in complessivi Euro 55.151,30 (doc. n. 10 del Comune).
La ricorrente presentava al Comune osservazioni, in data 24 dicembre 2008, relativamente alla determinazione del suddetto contributo di urbanizzazione, che venivano rigettate dal Sindaco con provvedimento del 29 dicembre 2008 (doc. n. 12 del Comune).
In data 31 dicembre 2008 la società ricorrente comunicava all’Amministrazione di aver provveduto a versare la prima rata dell’importo richiesto (pari a Euro 27.575,65), facendo presente “ che tale pagamento avviene con la più ampia riserva di ripetizione in esito all’opposizione e/o all’eventuale ricorso avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa” ;chiedeva, quindi, al Sindaco il rilascio della concessione edilizia (doc. n. 13 del Comune).
In data 16 gennaio 2009 il Sindaco rilasciava alla ricorrente la concessione edilizia n. 79/2008 (doc. n. 14 del Comune).
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto il seguente motivo:
“ Violazione del principio di corrispettività degli oneri concessori – Violazione dell’art. 66, commi 4 e 4bis della L.P. 13/97”
La ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, ha chiesto al Tribunale che sia dichiarata “ la non debenza delle somme corrisposte ” e che il Comune di Ora sia condannato “ a rendere alla ricorrente le somme versate e quelle che verserà in esubero rispetto alla minor somma di Euro 6.597,86, con gli accessori per rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo ”.
Si è formalmente costituito in giudizio il Comune di Ora, chiedendo il rigetto del ricorso e riservandosi di presentare nel prosieguo le proprie controdeduzioni.
Con successiva memoria la difesa dell’Amministrazione comunale ha preso posizione sulle censure svolte della ricorrente e ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso;in via subordinata, ha chiesto che siano determinati gli oneri di urbanizzazione ancora dovuti dalla ricorrente “ in applicazione dell’art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione del Comune di Ora, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 30.1.2008, con conseguente detrazione di tale importo dalla somma richiesta dal ricorrente”.
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione del principio di corrispettività degli oneri concessori.
A suo dire, in presenza di un fondo già urbanizzato, perché in precedenza già concessionato, “ la semplice convalida o conferma della concessione scaduta…non attinge alcuno sfruttamento fondiario e non deve partecipare né a ‘contributo perequativo’, né a ‘partecipazione alle urbanizzazioni’, perché non creerebbe maggiore “speculazione edilizia ” di quella già realizzata con la precedente concessione. Dunque nulla sarebbe dovuto dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione per il cambio di destinazione d’uso della “cubatura esistente”.
Inoltre, la ricorrente afferma che la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 9, del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Ora n. 1 del 30 gennaio 2008), posta a fondamento dell’impugnata determinazione del contributo di urbanizzazione riferito al mutamento della destinazione d’uso della suddetta cubatura, si porrebbe in contrasto con l’art. 66, commi 4 e 4bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, in quanto crea “ una artificiosa differenza fra il patrimonio edilizio esistente in data anteriore al 13 febbraio 1976, che viene ritenuto siccome inesistente…ed il restante volume edilizio successivo a tale data” .
Sulla base di tali rilievi la ricorrente ritiene di dover corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione complessivi Euro 6.597,86, importo corrispondente a quanto richiesto dal Comune di Ora in relazione alla “nuova cubatura”, in applicazione dell’art. 5, comma 8, del citato Regolamento comunale. Nulla sarebbe dovuto, invece, per quanto concerne la “cubatura esistente” (cioè quella esistente già prima del 13.2.1976), per la quale il Comune avrebbe preteso il versamento di Euro 55.151,30, in applicazione dell’art. 5, comma 9, dello stesso Regolamento.
Le doglianze hanno pregio nei limiti di seguito indicati.
Si ritiene opportuno, anzitutto, delineare brevemente il quadro normativo in cui si inserisce la controversia in esame.
L’art. 66, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e che l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente legge.
Il successivo comma 4 chiarisce che la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il comma 4bis prevede poi che “ in caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell’incremento del carico urbanistico. I comuni, con regolamento di cui all’art. 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell’aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d’uso ”.
A sua volta, l’art. 73, comma 2, così recita: “ I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui al presente articolo. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione ….”.
In esecuzione degli artt. 73 e 75 della citata legge provinciale n. 13 del 1997, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2008, ha approvato il “Regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione” (cfr. doc. n. 15 del Comune).
L’art. 5 di detto Regolamento disciplina la determinazione del contributo di urbanizzazione.
Il comma 1 dell’art. 5 fissa il contributo di urbanizzazione nel 10% del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’art. 73 della legge provinciale n. 13 del 1997.
Per quanto di interesse nella presente controversia, il comma 8 stabilisce che “ in caso di cambiamento della destinazione d’uso, con o senza interventi edilizi, è dovuto il contributo di urbanizzazione, nella misura di seguito stabilita. Qualora la nuova destinazione d’uso sia abitazione ovvero abitazione convenzionata il contributo di urbanizzazione primaria, calcolato ai sensi del precedente comma 1, è dovuto nella misura ridotta del 60% e il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto nella misura del 60%. In tutti gli altri casi, dal contributo di urbanizzazione, calcolato secondo le disposizioni del presente regolamento per la nuova destinazione d’uso, va detratto l’importo del contributo di urbanizzazione che è stato calcolato per la vecchia destinazione d’uso ..”.
Il successivo contestato comma 9 dello stesso articolo prevede che “ qualora i cambiamenti della destinazione d’uso di cui al comma precedente riguardino un edificio o parte di esso realizzato prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale riguardante la determinazione del contributo di urbanizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 13.2.1976, n. 8 e successive modifiche, il contributo di urbanizzazione, in deroga al comma precedente è dovuto per intero per tutta la cubatura interessata dall’intervento edilizio”.
Nel caso di specie il Comune di Ora ha così determinato gli oneri di urbanizzazione dovuti dalla ricorrente per il cambio di destinazione d’uso da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio:
a) per la parte di cubatura esistente di fatto già prima del 1976, ma gravata nel 1992 e nel 1998, nell’ambito di interventi di demo - ricostruzione, da oneri concessori in ragione della superficie utile (definita “nuova cubatura”), l’Amministrazione ha detratto dall’onere dovuto per la nuova destinazione d’uso (10% del costo di costruzione determinato dalla Giunta provinciale) l’importo che era stato effettivamente riscosso dal Comune per la vecchia destinazione d’uso per la corrispondente cubatura, in applicazione dell’art. 5, comma 8, del citato Regolamento e ha fissato il contributo in Euro 6,597,86;
b) per la cubatura esistente prima del 1976 (definita “cubatura esistente”), l’Amministrazione ha determinato gli oneri di urbanizzazione nella misura del 10% del costo di costruzione (cioè nella misura intera), in applicazione dell’art. 5, comma 9, del citato Regolamento, ritenendo che tale cubatura non fosse mai stata gravata da oneri di urbanizzazione, e ha fissato il contributo in Euro 55.151,30.
Ciò premesso, va chiarito che il contributo di urbanizzazione è pacificamente dovuto anche in caso di mera modificazione della destinazione d’uso (nel caso specifico da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio). In tali casi il contributo è commisurato alla differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la originaria destinazione e quelli eventualmente maggiori dovuti per la nuova destinazione;ciò al fine di evitare una doppia imposizione (cfr.