TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-26, n. 202201026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-26, n. 202201026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201026
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2022

N. 01026/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobilire Cinquerre Spa, Rossetto Trade Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

nei confronti

M.D. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio di Piermario Strapparava in Brescia, via Massimo D'Azeglio n. 1/C;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'autorizzazione n. 38 del 26.02.2019, notificata alla richiedente il 04.03.2019 e asseritamente conosciuta dalle ricorrenti in data 17.04.2019 a seguito di istanza di accesso agli atti, con la quale il Direttore Unità di Staff Urbanistica ed Area Omogenea del Comune di Cremona autorizzava MD Spa all'apertura di una media struttura di vendita sita in Via delle Fiamme Gialle n. 9, avente superficie totale complessiva di mq 1.918,30, di cui mq 1.300 destinati alla vendita (così suddivisi 1.100,55 mq settore alimentare e mq 200,00 settore non alimentare);

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, tra cui, occorrendo, la precedente autorizzazione commerciale relativa al fabbricato B, n. 6 del 11.11.2015, comunque cessata in data 14.1.2019,

- nonché di ogni atto consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi gli atti edilizi e/o urbanistici volti al cambio d'uso dell'immobile destinato alla nuova attività commerciale, prima destinato ad albergo, attuati ad iniziare dal permesso di costruire convenzionato n.11/2016;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobilire Cinquerre Spa il 26/11/2019:

- del provvedimento a firma del Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente del Comune di Cremona in data 30.07.2019, comunicato a mezzo pec in data 02.08.2019, di diniego relativo all'istanza di opposizione, revoca e/o annullamento d'ufficio del titolo edilizio inerente la realizzazione di edificio commerciale (media struttura di vendita) in Cremona, Via delle Fiamme Gialle, formatosi a seguito di presentazione di Scia in data 10.10.2018, presentata dalle ricorrenti in data 11.06.2019,

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cremona e di M.D. Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 ottobre 2022 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 5 giugno 2019 e depositato il successivo 13 giugno, Immobiliare Cinquerre Spa e Rossetto Trade Spa – rispettivamente proprietaria e gestore di una media struttura di vendita alimentare – hanno impugnato l’autorizzazione commerciale per l’apertura di una media struttura di vendita in favore di MD Spa, sita in Via delle Fiamme Gialle n. 9 di Cremona. Unitamente all’autorizzazione sono stati impugnati gli atti edilizi volti al cambio d’uso dell’immobile, prima destinato ad albergo, a cominciare dal permesso di costruire convenzionato n. 11/2016 rilasciato dal Comune di Cremona.



2. Espongono in punto di fatto le società ricorrenti:

- di essere proprietaria e gestore di una porzione di immobile a destinazione commerciale e artigianale in Cremona, Via Fiamme Gialle, nn. 16 – 18;

- che l’intero compendio immobiliare di cui il proprio immobile fa parte apparteneva in origine all’Impresa Costruzioni Bonetti Spa;

- che, dal punto di vista urbanistico, l'assetto attuale dell'area in questione deriverebbe dall'atto di transazione stipulato tra Impresa Costruzioni Bonetti Spa ed il Comune di Cremona, a seguito del quale l’impresa rinunciava all’apertura di un esercizio commerciale di grande distribuzione;

- che negli anni successivi il Comune di Cremona autorizzava, tra gli altri, l’insediamento nel “fabbricato D” della media struttura di vendita delle ricorrenti;

- che rispetto al “fabbricato B” (qui in rilievo), originariamente destinato ad albergo, l’Impresa di costruzioni Bonetti Spa aveva chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale il rilascio, in variante alla concessione edilizia n. 250/A del 18/07/1996, del permesso di costruire convenzionato n. 11 del 03/03/2016, che assentiva un cambio di destinazione d'uso dell'edificio B da ricettivo-alberghiero a commerciale;

- che con successiva Scia in variante presentata in data 11/10/2018 era stata prevista la riduzione della superficie commerciale e la realizzazione di alcune opere di adeguamento del fabbricato stesso;

- che tutti i titoli edilizi relativi all’edificio B predetti venivano volturati alla controinteressata MD Spa;

- che in data 15/01/2019 veniva presentata, sempre relativamente al medesimo fabbricato B, una nuova domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita da parte di MD Spa;

- che l’autorizzazione commerciale veniva rilasciata in data 26.02.2019 e conosciuta dalle società ricorrenti in data 17.04.2019 a seguito di istanza di accesso agli atti.



3. Le società ricorrenti hanno quindi impugnato i titoli edilizi e commerciali predetti, assumendone l’illegittimità poiché la struttura in questione costituirebbe, unitamente alle altre già esistenti, un unico parco commerciale e sarebbe stata autorizzata (i) in violazione delle norme relative alle grandi strutture di vendita, da autorizzarsi contestualmente, e in violazione delle destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico;
inoltre, (ii) l’apertura sarebbe stata autorizzata senza una procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e (iii) a valutazione ambientale strategica;
infine, (iv) sarebbe stato violato il regolamento del Comune di Cremona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/38703 del 15.07.2005 che disciplina l’apertura di medie strutture di vendita, disponendo il previo esperimento di una gara pubblica e per l’assegnazione della relativa superficie.

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