TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202101584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202101584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101584
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 01584/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01249/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Urso e Mario D'Urso, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, via Arce, n. 122;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

- del provvedimento emanato dalla -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata collocata in congedo illimitato a decorrere retroattivamente dal -OMISSIS-;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificata il 18 marzo 2015, con cui si è trasmesso il provvedimento impugnato e si è chiesta la restituzione di somme stipendiali erogate;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza di autotutela presentata avverso il giudizio di espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del -OMISSIS-con Mod.-OMISSIS-;

- del verbale -OMISSIS-della Commissione Medica del Comando Sanità e Veterinaria — Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma del Ministero della Difesa;

- del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del -OMISSIS-con Mod.-OMISSIS-;

- ove occorrer possa e per quanto di ragione:

a) della nota prot. n. -OMISSIS- della Commissione Medica del Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma;

b) della nota in data -OMISSIS-” recante comunicazione di avvio del procedimento;

c) della nota prot. n. -OMISSIS-” e dell'allegato decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS-recante sospensione dell'immissione della ricorrente nel ruolo dei Volontari in servizio permanente dell'esercito;

d) della nota n.-OMISSIS-;

e) della nota prot: n-OMISSIS-;

f) del d.m. del Ministero della difesa del 4 giugno 2014 (in G.U. del 9 giugno 2014 n. 131);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 maggio 2021, tenuta mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente - -OMISSIS-in ferma prefissata quadriennale dal 10 dicembre 2008, dichiarata vincitrice della selezione concorsuale di cui al bando a n. 1038 posti per l’immissione nel-OMISSIS-, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS- ed amministrativa dall’11 dicembre 2013 giusto decreto dirigenziale n. -OMISSIS-- impugna il provvedimento in epigrafe del 27 febbraio 2015, con cui il Ministero della difesa l’ha collocata in congedo illimitato a decorrere retroattivamente dal -OMISSIS- “ data di scadenza della ferma prefissata quadriennale ”, in ragione del provvedimento medico legale del “ Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma ” dell’11 novembre 2014 recante il giudizio di “ non idon (eità) al servizio quale volontario in ferma per p-OMISSIS-della Direttiva per delineare il profilo sanitari di cui al Decreto 4 giugno 2014, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 959 del D.Lgs 66/2010 e dell’art. 580, comma 4 del D.P.R. 90/2010 ”, nonché la successiva nota del -OMISSIS-di richiesta dell’amministrazione di restituzione degli emolumenti corrisposti e asseritamente non dovuti.

Parte ricorrente, nell’asserire di aver ormai conseguito, in virtù dell’approvazione della citata graduatoria dell’11 dicembre 2013, un “ diritto all'ingresso in servizio permanente ”, chiede l’annullamento di tali atti e del presupposto giudizio medico, lamentando che le sarebbe, per l’effetto, vieppiù impedito anche il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, recante il “ Codice dell'ordinamento militare ”.

Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio, versando in atti memoria di pura forma.

La ricorrente, con ulteriore memoria depositata il 17 aprile 2021, insisteva per l’accoglimento del gravame proposto, in ragione di quanto stabilito al citato art. 930, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 (che ha aggiunto il relativo comma 1 bis ) e dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 (che ha aggiunto il successivo comma 1 bis 1).

All’udienza pubblica del 18 maggio 2021 la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.

Rileva il Collegio come il ricorso proposto sia in parte irricevibile per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS-, espressamente menzionato nello “ Stato di servizio ” versato in atti dalla ricorrente, con cui quest’ultima è stata espressamente esclusa dalla graduatoria di merito per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito (VSP) per -OMISSIS-, attesa la proposizione del presente gravame con atto notificato all’amministrazione resistente solo il 18 maggio 2015, ovvero oltre il relativo termine decadenziale di sessanta giorni.

Per l’effetto il gravame, relativamente alla (sola) pretesa all’accertamento del diritto all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito (VSP), deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, attesa la definitività della citata determinazione del-OMISSIS-di estromissione dalla graduatoria - non tempestivamente impugnata e ormai, pertanto, divenuta inoppugnabile - di decadenza della ricorrente dalla nomina a vincitore dell’immissione in argomento, immediatamente lesiva dell’interesse sostanziale di quest’ultima e, dunque, idonea a precludere l’aspirazione della stessa alla titolarità di una siffatta posizione giuridica soggettiva.

E’ solo tempestivamente contestando tale determinazione di esclusione dalla graduatoria che la ricorrente avrebbe potuto vedersi riconosciuta la titolarità del preteso diritto all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito (VSP).

Il ricorso proposto è, invece, fondato per quel che concerne la domanda di annullamento del contestato provvedimento del -OMISSIS-con il quale quest’ultima è stata collocata in congedo illimitato a decorrere retroattivamente dal -OMISSIS-, per aver la competente Commissione Medica del Comando Sanità e Veterinaria omesso di valutare l’idoneità della ricorrente al servizio civile, ai fini di un suo eventuale transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, incombendo su tale organismo l’onere di considerare “ la possibilità di utilizzo ” del militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato “ in servizi di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4854/2009).

Risulta - invero - dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente come la Commissione Medica, sulla base dell’infermità riscontrata, abbia giudicato l’interessata permanentemente inidonea al servizio militare incondizionato e, quindi, da collocare in congedo illimitato, senza che né dal verbale di visita medica, né aliunde dalla motivazione del provvedimento impugnato risulti che, nel proprio giudizio, la Commissione medesima abbia inteso considerare la capacità lavorativa della ricorrente nell’ambito della componente del personale civile del Ministero ai fini di un suo possibile impiego in altri compiti.

Ebbene, rileva, in tal senso, che - come evidenziato dalla difesa della ricorrente nell’ultima memoria versata in atti - l’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, dopo aver stabilito che “ Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ” (comma 1), ora preveda che “ La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente ” (comma 1 bis , aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94) e che - per quel che qui interessa - “ La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato ;
…” (comma 1 bis .1, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173).

Tale ultimo comma 1 bis .1 ha, dunque, riconosciuto anche a siffatti volontari in ferma prefissata quadriennale - qual’è la ricorrente - un vero e proprio diritto al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, seppur in presenza, però, di un giudizio positivo formulato dalla competente Commissione Medica, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6825/2007).

Né assume rilievo in senso contrario, che la novella legislativa rappresenti nel caso di specie jus superveniens , in quanto introdotta nel “ Codice dell’ordinamento militare ” successivamente alla adozione degli atti di cui si discorre, avendo il legislatore impresso alla stessa effetto retroattivo mediante l’inciso (contenuto al precedente comma 1 bis ) per il quale le relative previsioni si applicano “ a decorrere dall'entrata in vigore del codice ”, vale dire dal 2010.

Il Consiglio di Stato, Sezione I, nel parere del 24 agosto 2020 n. 1428, ha, infatti, sul punto chiarito come “ dalla piana lettura della norma, che richiama espressamente la “disposizione di cui al comma 1”, emerge che anche la nuova previsione prevista dal nuovo comma 1-bis.1, al pari di quella di cui al comma 1-bis, si applica a partire dall’entrata in vigore del codice ”, con conseguente applicabilità della nuova disciplina anche con riferimento alla presente controversia.

D’altra parte e concludendo sul punto, il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio, oltre ad essere connaturale ad un ordinamento democratico “ fondato sul lavoro ” (art. 1 della Costituzione), risponde, nel caso in cui si tratti di personale appartenente alle Forze Armate, alla finalità di riconoscimento dal parte del legislatore dei meriti acquisiti.

Per quanto sin qui detto, ritiene il Collegio che i gravati provvedimenti dell’autorità militare siano pertanto privi di ogni valutazione inerente la capacità lavorativa della ricorrente e correlativamente, carenti di motivazione circa la possibilità per la stessa di espletare, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, altre attività o compiti (in senso conforme, Consiglio di Stato. Sezione IV, n. 4854/2009, già cit.).

In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte deve, invece, essere accolto e i provvedimenti impugnati devono, dunque, per l’effetto essere annullati.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio dispone che l’amministrazione resistente - entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia - in esecuzione della presente sentenza, sottoponga la ricorrente ad un nuovo giudizio della competente Commissione Medica che ne valuti, previa relativa istruttoria, la possibilità di utilizzo in servizi di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta, ai fini di un eventuale suo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale del ricorso proposto, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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