TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-11-30, n. 201700737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-11-30, n. 201700737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201700737
Data del deposito : 30 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2017

N. 00737/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 451 del 2016, proposto da:
- -OMISSIS-- rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. G P, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a ) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

- il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, la Legione Carabinieri Basilicata, il Comando Provinciale Carabinieri di Matera e la Compagnia Carabinieri di Matera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l’annullamento

- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico n.-OMISSIS-adottato dal Comandante del Comando Provinciale di Matera - Legione Carabinieri Basilicata;

- del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare n.-OMISSIS-adottato dal Comandante della Compagna di Materia - Legione Carabinieri Basilicata;

- nonché, per quanto occorrer possa, della nota n. -OMISSIS-del Comandante della Compagnia di Matera di contestazione degli addebiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017, il Referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 21 settembre 2016, depositato il successivo 3 di ottobre, -OMISSIS-- -OMISSIS-, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare del “rimprovero” e il rigetto del ricorso gerarchico successivamente proposto avverso di essa.

1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto quanto segue:

- è -OMISSIS- e nel corso dei suoi 33 anni di servizio presso l’Arma, non ha mai subito procedimenti disciplinari, confidando così nel suo inserimento, sul finire dell’anno 2015, nell’aliquota di avanzamento;

- proprio nell’anno 2015, è stato oggetto di procedimenti disciplinari, tutti di lieve entità, già conclusi con l’irrogazione della sanzione del “rimprovero”, del quale uno oggetto del presente ricorso;

- la vicenda per cui è causa è stata originata da una serie di istanze rivolte dall'odierno ricorrente ai propri superiori gerarchici, con cui ha denunciato «il comportamento tenuto nei suoi confronti dal Comandante provinciale e dal Comandante di compagnia», chiedendo di «vigilare sugli stessi e di adottare eventuali provvedimenti»;

- inizialmente ha presentato detta istanza per “il tramite gerarchico”, con nota del -OMISSIS-inviata dal Comando Stazione di Pomarico alla Compagnia di Matera per l'inoltro ex art. 735 d.P.R. 90/2010;

- con nota del 23 luglio 2015 il Comandante della Compagnia di Matera ha invitato a fare ricorso per la spedizione al servizio postale dello Stato;

- nel settembre 2015, seguendo le istruzioni del proprio superiore, ha inoltrato l’istanza tramite il servizio postale;

- con nota del -OMISSIS-, notificata il 15 dicembre 2015, il Comandante di Compagnia gli ha contestato taluni illeciti disciplinari, tra cui proprio la violazione dell'art. 735 d.P.R. 90/2010;

- ha partecipato al procedimento, depositando una memoria procedimentale in data 11 febbraio 2016;

- con nota prot. -OMISSIS-, il Comandante di Compagnia gli ha irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero, per la pretesa violazione degli artt. 715 co. 2, 717 e 735 del d.P.R. 90/2010;

- con provvedimento-OMISSIS-, notificato il successivo 7 luglio, è stato infine rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la predetta sanzione disciplinare.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione dell'art. 10 l. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti;

II. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 735 d.P.R. 90/2010. Contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

III. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;

IV. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 715 comma 2 e 717 d.P.R. 90/2010. Difetto di motivazione;

V. Violazione di legge: violazione dell'art. 1398 d.1gs. 66/2010. Difetto di motivazione.

2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in rito, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, l’inammissibilità delle censure non ritualmente dedotte col ricorso gerarchico, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 . In limine litis , il Collegio procede alla disamina delle eccezioni in rito sollevate da parte intimata.

1.1. Per un primo profilo, si è sostenuta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’intervenuto collocamento in congedo del ricorrente, come da nota del 13 ottobre 2016 del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, in atti.

1.1.1. L’eccezione va disattesa, permanendo l’interesse del deducente, anche a seguito del collocamento in congedo, alla rimozione della trascrizione del provvedimento di irrogazione della sanzione, ai sensi dell’art. 1360, n. 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, nella propria documentazione personale.

1.2. Coglie nel segno, diversamente, l’eccezione di inammissibilità delle censure non proposte in sede di ricorso gerarchico. Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale, e la sua successiva impugnativa, per saltum, con il rimedio giurisdizionale, possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale (Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2786 e la giurisprudenza ivi richiamata).

1.2.1. Nel caso in esame, alla data di notificazione del ricorso giurisdizionale in epigrafe, il termine per impugnare l’originario provvedimento sanzionatorio, notificato il 13 marzo 2016, era già abbondantemente scaduto.

1.2.2. Non persuade la tesi del ricorrente secondo cui l’eccezione così formulata dalla difesa erariale risulterebbe generica, venendo in considerazione il risultato di un mero confronto fra i contenuti del ricorso proposto in sede giustiziale e quello oggetto del presente giudizio.

1.2.3. Consegue a ciò l’inammissibilità del terzo motivo del presente ricorso, non essendo rinvenibile in sede gerarchica il lamentato sviamento di potere.

2. Nel merito, il ricorso, nelle parti in cui risulta ammissibile, è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

2.1. Non sussiste il dedotto vizio relativo alla mancata considerazione delle giustificazioni difensive presentate, posto che le stesse risultano essere state “vagliate” nel procedimento disciplinare, come emerge dal preambolo del relativo provvedimento sanzionatorio. Del resto, il ricorrente ha poi avuto la possibilità di riproporre integralmente i medesimi argomenti in sede di ricorso gerarchico, sì da avvalersi pienamente delle facoltà difensive a essi correlate. Neppure è dato riscontrare la medesima violazione in ordine al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, laddove esattamente si è osservato che le deduzioni del ricorrente ricalcano quelle della memoria partecipativa, senza recare elementi di novità tali da determinare il sovvertimento della determinazione impugnata.

2.2. Il ricorrente ha poi lamentato la violazione dell’art. 735 del d.P.R. n. 90 del 2010, in quanto, la condotta imputata al ricorrente sarebbe in realtà stata imposta da un preciso invito in tal senso, recato nella nota a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di Matera del 23 luglio 2015, secondo cui «la trasmissione della corrispondenza privata dei militari effettivi ai Reparti dipendenti non rientra tra i compiti di Compagnia, né l'Amministrazione militare può essere chiamata a sostenerne i costi. Il Sovrintendente in oggetto, laddove volesse inviare plichi a proprio nome, potrà facilmente utilizzare un servizio postale a pagamento […] Per ogni altra forma di “relazione coi superiori” la Signoria Vostra voglia istruire il Sottufficiale sul contenuto dell’art. 735 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”». Sussisterebbe quindi eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto «a luglio 2015 si è invocato l'art. 735 d.P.R. 90/2010, per inibire l'utilizzo della scala gerarchica ai fini dell'invio della corrispondenza, ed a dicembre 2015, e poi a marzo 2016, lo si è invece invocato per sanzionare disciplinarmente l'odierno ricorrente, per aver lo scrivente utilizzato il servizio postale a pagamento ai fini dell'invio delle medesime missive, proprio come indicato nella nota di luglio 2015 del Comandante della Compagnia Carabinieri di Matera».

2.2.1. La censura è sprovvista di giuridico pregio. Il richiamato art. 735, al n. 5, dispone che «qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il Comandante di corpo o altra Autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio». Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente, come emerge pianamente dalla lettura della nota di trasmissione inizialmente inviata dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pomarico in data -OMISSIS-, ha consegnato «n. 4 buste sigillate indirizzate al Ministero dell’Interno – Roma -, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Roma -, al Comando della Legione carabinieri Basilicata – Potenza – infine al Comando Provinciale Carabinieri – Matera. Lo stesso non ha voluto fornire informazioni sul contenuto dei suddetti quattro plichi». Risulta dagli atti di causa, quindi, che il deducente non ha correttamente attivato la procedura di cui è questione, la quale a giudizio del Collegio postula comunque l’esplicitazione del fatto che si tratti, appunto, di questioni di carattere personale trasmesse ai superiori gerarchici ai sensi del cennato art. 735, n.

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