TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-15, n. 202302676
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Pubblicato il 15/09/2023
N. 02676/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02167/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2013, proposto da
Comune di Modica, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio eletto presso lo studio Ignazio Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida 37;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania;
per l'annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia in data 8 agosto 2013, con cui è stato autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Ragusa dei locali ospitanti il Tribunale di Modica, soppresso ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 155/2012, per la dislocazione dei relativi archivi e per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti per un periodo di due anni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, secondo comma, del provvedimento e, ai sensi dell'art. 3, l'Amministrazione Comunale di Modica, entro il periodo temporale previsto dall'art. 1, è stata autorizzata a rendicontare le spese sostenute per il funzionamento dei locali di cui trattasi per l'ammissione al contributo statale ai sensi della legge n. 392/1941.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Modica ha impugnato il decreto del Ministro della Giustizia in data 8 agosto 2013, con cui è stato autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Ragusa dei locali ospitanti il Tribunale di Modica, soppresso ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 155/2012, per la dislocazione dei relativi archivi e per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti per un periodo di due anni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, secondo comma, del provvedimento e, ai sensi dell'art. 3, l'Amministrazione Comunale di Modica, entro il periodo temporale previsto dall'art. 1, è stata autorizzata a rendicontare le spese sostenute per il funzionamento dei locali di cui trattasi per l'ammissione al contributo statale ai sensi della legge n. 392/1941.
Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio e ha eccepito l’incompetenza territoriale del T.A.R. di Catania in favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, nonché l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli altri Comuni del Circondario, sollecitando, in subordine, il rigetto del gravame nel merito.
Anche l’Amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 13 luglio 2023 il Comune di Ragusa ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 13 luglio 2023 il Comune di Modica ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con memoria in data 17 luglio 2013 il Comune di Ragusa ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Nella pubblica udienza in data odierna la difesa erariale ha sollecitato un rinvio della decisione al fine di accertare se fosse effettivamente intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune di Ragusa non appare fondata, in quanto il provvedimento impugnato dispiega i suoi effetti solo nell’ambito territoriale regionale (art. 13, primo comma, c.p.a.).
Tanto precisato, la Sezione osserva che la parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul rilievo che il Ministero aveva già provveduto al rimborso di una parte delle somme - in particolare quella relativa agli anni 2012-2011-2010-2009-2008-2007 per un importo complessivo di € 1.390.471,00 - e restavano da accreditare gli importi relativo al periodo “2013-settembre 2015”.
A prescindere da ulteriori considerazioni, dal contenuto della memoria del Comune di Modica in data 13 luglio 2023 può, comunque, desumersi la sopravvenuta carenza di interesse (art. 84, quarto comma, c.p.a.), come rappresentato dal Collegio alle parti nell’odierna udienza.
Pertanto, prescindendo da ogni indagine sull’intervenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto risulta che il Comune di Modica non ha più interesse a coltivare il giudizio.
Tale pronuncia, d’altronde, soddisfa pienamente le esigenze dell’Amministrazione Statale, in quanto essa determina il definitivo consolidamento del provvedimento in questa sede impugnato.
Poiché, inoltre, la sopravvenuta carenza di interesse appare manifesta, neppure è necessario svolgere indagini in ordine all’integrità del contraddittorio (art. 49, secondo comma, c.p.a.).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.
Può essere, forse, utile aggiungere che analogo contenzioso, proposto dall’Ordine degli Avvocati di Modica (ricorso n. 2164/2013), è stato definito da questo Tribunale con sentenza di rigetto n. 2179/2014 del 28 agosto 2014.