TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400843
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 00843/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2015, proposto dal Consorzio di Iniziative e Promozione dell'Edilizia Sociale – Co.I.P.E.S. – società cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, viale Ancona n. 17;
contro
l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di TR – A.T.E.R. TR, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino n. 125;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell'indennizzo conseguente alla revoca, per effetto della deliberazione del c.d.a. dell'A.T.E.R. n. 20 del 31 marzo 2014, della d.G.R.V. n. 2385 del 16 dicembre 2013, che approvando il piano strategico delle politiche della casa aveva previsto lo stanziamento dei fondi a copertura parziale dei costi di acquisizione da parte dell’A.T.E.R., nel Comune di Preganziol (TV), di 20 alloggi di proprietà della ricorrente, con la conseguente condanna dell'A.T.E.R. al pagamento della misura dell'indennizzo quantificato in € 590.000 o nella maggior somma determinata secondo criteri equitativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblico del 16.9.2013 l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di TR (in prosieguo solo A.T.E.R. TR) ha avviato un’indagine di mercato al fine di valutare l’acquisto di immobili con esclusiva destinazione residenziale ubicati nei Comuni della Provincia di TR. L’avviso faceva seguito all’approvazione, da parte del Consiglio Regionale del Veneto, del “piano strategico delle politiche della casa del Veneto”, rivolto a dare corso ad una serie di iniziative tese a portare innovazione nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. In particolare il detto piano ha previsto uno stanziamento economico per le aziende territoriali per l’edilizia residenziale del Veneto che avessero provveduto a realizzare, acquistare o recuperare interventi abitativi per n. 440 alloggi di edilizia residenziale pubblica, in tal modo implementando e valorizzando il patrimonio immobiliare di proprietà delle Aziende stesse.
In risposta all’avviso sono pervenute varie manifestazioni di interesse tra le quali quella del Consorzio di Iniziative e Promozione dell'Edilizia Sociale società cooperativa per azioni (acronimo Co.I.P.E.S.), che ha proposto la cessione di un complesso immobiliare sito nel Comune di Preganziol (TV) e costituito da due edifici per complessivi 20 alloggi. Con d.G.R. n. 2385 del 16.12.2013 la Regione ha assegnato i finanziamenti riconoscendo in particolare, all’A.T.E.R. di TR, la somma complessiva di € 5.100.000,00.
In seguito l’A.T.E.R. ha dato corso ad un’analisi più dettagliata sul complesso immobiliare di Preganziol proposto dal Co.I.P.E.S., al fine di valutare se effettivamente ricorressero le condizioni tecnico-economiche per proseguire nell’investimento, e con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione assunta al prot. n. 20 del 31.3.2014 l’Azienda ha ritenuto di non procedere all’acquisto non ritenendolo vantaggioso.
2. Con il ricorso in epigrafe il Co.I.P.E.S. ha indi adito questo Tribunale per vedersi riconoscere un indennizzo, a suo dire spettante a seguito (e per effetto) della delibera del C.d.A. dell’A.T.E.R., che come detto ha deciso di non acquistare il complesso immobiliare offerto dalla ricorrente determinando pure il venir meno del finanziamento regionale all’Azienda territoriale.
In estrema sintesi, secondo l’impostazione attorea con la comunicazione dell’11.11.2013 l’A.T.E.R. avrebbe inizialmente accolto la proposta presentata dal Co.I.P.E.S. e in seguito anche la Regione Veneto avrebbe approvato la valutazione dell’A.T.E.R. provvedendo ad assegnarle i relativi finanziamenti. Il ricorrente avrebbe dunque confidato nella sottoscrizione del contratto di compravendita. La scelta di non concluderlo sarebbe dunque imputabile ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario che, per quanto lecita, esporrebbe l’Amministrazione all’obbligazione indennitaria prevista dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, attesa la definitività del provvedimento conclusivo che aveva a suo tempo accolto la proposta negoziale. Conseguentemente il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto alla corresponsione dell’indennizzo per effetto del mutato proposito dell’A.T.E.R. che avrebbe determinato la revoca della d.G.R.V. n. 2385/2013, quantificandolo in un importo pari ad € 623.691,04, o comunque in una somma non inferiore ad € 590.000.
3. L’A.T.E.R. di TR si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza in fatto e in diritto.
4. Successivamente le parti si sono scambiate le memorie conclusive a migliore evidenza delle rispettive conclusioni.
Il Consorzio ricorrente, pur non contestando la revoca, ha tuttavia insistito per la condanna dell’A.T.E.R. di TR ad erogare l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 per il caso di ritiro di atti ad efficacia durevole o comunque a riconoscere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, evidenziando in proposito la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo sugli indennizzi conseguenti alla revoca dei provvedimenti amministrativi e trattandosi in ogni caso di una pretesa inerente all’esercizio di un potere amministrativo che avrebbe leso l’affidamento ingenerato nella fase precontrattuale del rapporto con l’A.T.E.R..
La difesa di quest’ultima, eccepita l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione e sia per carenza di legittimazione passiva dell’A.T.E.R., si è anzitutto opposta all’introduzione dell’istanza risarcitoria formulata dal ricorrente solo nelle memorie conclusive, che non risulterebbero idonee ad introdurre nuove domande, e nel merito ha messo in evidenza l’infondatezza delle pretese indennitarie del Co.I.P.E.S. in ragione