TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-02-16, n. 202300533
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Pubblicato il 16/02/2023
N. 00533/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2023, proposto dalla società Immobiliare Sant'Anna s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Partinico, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- del provvedimento – prot. n. AOO001-0027739-Uscita – del 26/10/2022, con il quale il Comune di Partinico ha denegato “ l'accertamento di conformità urbanistica finalizzato all'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria ” ( ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001), richiesto dalla ricorrente con istanza prot. n. 2504 del 01/02/2021, per un centro zootecnico ed etologico per cavalli da trotto sito in Contrada Bosco Falconeria, Km 319+100 della S.S. 113;
- della nota – prot. n. AOO001-0021811-Uscita – del 06/09/2022, con la quale il Comune di Partinico ha comunicato “ l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13-bis della l.r. n. 7/2019 e degli artt. 8 e 9 della l.r. 10/1991 ”;
- della nota – prot. n. AOO001-0024697-Uscita – del 05/10/2022, con la quale il Comune di Partinico ha concesso il “ termine di gg. 30 per integrazione documenti ”;
- della nota – prot. n. AOO001-0032530-Uscita – del 06/12/2022, con la quale il Comune di Partinico, in esisto all'istanza di riesame del provvedimento di diniego della sanatoria, ha comunicato che “ tutte le controdeduzioni alla sua istanza sono motivatamente contenute nel provvedimento prot. n. 27739 del 26/10/2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Partinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver presentato, il giorno 1 febbraio 2021, un’istanza per il rilascio di una concessione in sanatoria, inerente a un centro zootecnico ed etologico per cavalli da trotto;
- che all’esito del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione comunale, il giudice di appello ha disposto di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 12 luglio 2022, n. 821);
- che la predetta Amministrazione, con l’impugnata nota AOO001-0021811-Uscita – del 06/09/2022, ha chiesto una copiosa integrazione istruttoria, da produrre nel termine di dieci giorni;
- che, a seguito dell’istanza (comunicata via pec) della ricorrente di assegnazione di un termine di trenta giorni per ottemperare all’adempimento istruttorio, l’Amministrazione intimata ha concesso una proroga con comunicazione inviata con semplice email al difensore della ricorrente (nota – prot. n. AOO001-0024697-Uscita – del 05/10/2022);
- che, alla luce della mancata integrazione istruttoria, l’Amministrazione intimata ha denegato l’accertamento di conformità urbanistica con il provvedimento impugnato (prot. n. AOO001-0027739-Uscita – del 26/10/2022), rigettando in seguito l’istanza di riesame della ricorrente (nota – prot. n. AOO001-0032530-Uscita – del 06/12/2022).
Parte ricorrente ha contestato gli atti impugnati sulla scorta dei seguenti motivi:
i. violazione di legge (art. 97, Cost.;art. 4, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012;art. 1, L. n. 241/1990;art. 36, D.P.R. n. 380/2001;art. 13, L. n. 47/1985;art. 14, L.R. n. 16/2016) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento di diniego si fonda sul visto inadempimento di parte ricorrente alla menzionata richiesta istruttoria, laddove la mancata conoscenza del provvedimento di proroga non ha consentito alla parte ricorrente medesima di avere contezza del tempo a disposizione per produrre la documentazione richiesta. In ogni caso, la « vastità e minuziosità della richiesta istruttoria […] unitamente all’irragionevole termine […] per adempiervi » sono indice dell’avversione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle richieste della società ricorrente, che non ha nemmeno realizzato gli abusi sulla cui regolarizzazione si dibatte. Ancora, la richiesta documentale in questione è sostanzialmente riproduttiva delle richieste istruttorie avanzate dal Comune con la nota n. 14774 del 3 giugno 2021, « regolarmente adempiuta dalla ricorrente con nota prot. 16864 del 29/06/2021 »;
ii. violazione di legge (art. 97, Cost.;art. 13, L.R. n. 7/2019;artt. 1 e 10- bis , L. n. 241/1990;art. 36, D.P.R. n. 380/2001;art. 13, L. n. 47/1985;art. 14, L.R. n. 16/2016) ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La società ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa adozione di opportune misure cautelari.
2. Si è costituito il Comune di Partinico che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All’udienza camerale del 10 febbraio 2023, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno ricorso verte sul provvedimento con il quale il Comune di Partinico ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità della società ricorrente.
Il provvedimento è essenzialmente motivato sulla « assoluta carenza della documentazione allegata all’istanza »;documentazione « il cui esame risulta essenziale ai fini della valutazione dell’istanza », come testualmente affermato nell’ incipit del provvedimento medesimo.
Al riguardo, è opportuno precisare che:
- sull’obbligo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente si è definitivamente pronunciato il giudice di appello, con la citata sentenza n. 821/2022;
- la resistente, con la comunicazione di avvio del procedimento del 6 settembre 2022, ha chiesto alla ricorrente una corposa integrazione documentale, assegnando il termine di dieci giorni;
- tale termine è stato prorogato di trenta giorni con la nota del 5 ottobre 2022 (nota – prot. n. AOO001-0024697-Uscita – del 05/10/2022), inviata al difensore del ricorrente via email e con decorrenza anticipata al 14 settembre 2022 (vale a dire, come affermato nella vista nota, con decorrenza dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento;quest’ultima, come si avrà modo di vedere, è invece intervenuta il 13 settembre 2022).
2. Ciò posto, riscontrati i presupposti per rendere la sentenza in forma semplificata nel caso di specie, il ricorso è fondato e va accolto, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
3. Il Collegio rileva che, come ribadito dalla ricorrente nell’udienza camerale, l’istanza in questione è completa di tutta la documentazione già richiesta dal Comune con precedenti richieste di integrazione documentale, di cui quella resa con la comunicazione di avvio del procedimento costituisce un’ulteriore (e ingiustificata) ripetizione.
Risulta, in effetti, che l’Amministrazione comunale, con la comunicazione di avvio del procedimento del 6 settembre 2022 ha sostanzialmente reiterato la richiesta istruttoria di cui alla nota 14774 del 3 giugno 2021 (cfr. all. 13 di parte ricorrente);riscontrata dalla società ricorrente con la nota del 29 giugno 2021 (cfr. all. 11 di parte ricorrente).
Con la nota di riscontro da ultimo menzionata sono stati, tra l’altro, prodotti: i titoli di proprietà (si consideri che il decreto di trasferimento dell’immobile in questione è stato nuovamente prodotto dalla ricorrente anche con la richiesta di proroga del 15 settembre 2022, sulla quale si avrà modo di tornare);la relazione tecnica illustrativa e le planimetrie;la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’epoca di costruzione e realizzazione dell’abuso;il fascicolo fotografico.
Si tratta di documenti nuovamente (e inspiegabilmente) richiesti dall’Amministrazione comunale, per di più con l’assegnazione di un termine assolutamente esiguo, stante la mole della documentazione (in tesi) mancante.
A ciò si aggiunga che l’istanza di proroga del termine originariamente concesso (istanza inoltrata via pec il 15 settembre 2022;vale a dire due giorni dopo la notifica della comunicazione di avvio del procedimento a mezzo del messo notificatore, avvenuta il 13 settembre 2022 come affermato nel provvedimento di diniego) è stata disposta con nota comunicata con una semplice email al difensore della società ricorrente (e solo) il 5 ottobre 2022, peraltro con un’arbitraria retrodatazione del termine oggetto di proroga alla data di notifica di cui sopra (erroneamente indicata nel provvedimento di proroga nel 14 settembre 2022), tale da rendere – di fatto – inutiliter data la proroga medesima.
In altre parole, non solo l’Amministrazione resistente ha richiesto del tutto ingiustificatamente di rinnovare la produzione documentale alla luce delle precedenti integrazioni della ricorrente, ma ha anche imposto un termine evidentemente irragionevole, prorogato con una modalità quantomeno dubbia (una email in riscontro a una pec, nonostante lo stesso provvedimento di proroga sia stato comunicato al C.G.A.R.S. via pec) e con una decorrenza tale da vanificarne gli effetti vantaggiosi per la società ricorrente, che avrebbe dovuto mettere nuovamente insieme tutta la documentazione già a suo tempo prodotta all’Amministrazione resistente con le ulteriori precisazioni e modifiche di cui alla comunicazione di avvio del procedimento.
All’esito di ciò, è evidente l’illegittimità del provvedimento di diniego per cui è controversia.
L’Amministrazione resistente, in violazione dell’art. 1, L. n. 241/1990 (come recepito in Sicilia dall’art. 1, L.R. n. 7/2019), ha aggravato il procedimento, senza indicare in alcun modo quali fossero le « straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria » (in tesi la necessità di altri documenti, diversi da quelli già presenti agli atti del procedimento), e duplicando di fatto una precedente richiesta di integrazioni. Il tutto con l’assegnazione di un termine brevissimo per adempiervi (prorogato con le discutibili modalità già menzionate).
Si consideri, ancora, che la resistente, nel provvedimento impugnato, ha anche dato per scontata la mancata produzione di documentazione già resa dalla ricorrente (particolarmente evidente è il caso della mancata allegazione dei titoli di proprietà che, come si è visto, sono stati ripetutamente depositati dalla ricorrente;cfr. da ultimo, la vista istanza di proroga del 15 settembre 2022).
4. Alla luce delle superiori considerazioni, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo perché inerente a una questione di carattere meramente procedurale (la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), non in grado di incidere sul contenuto sostanziale della presente pronuncia.
5. Ciò posto:
- il ricorso è fondato e va accolto;per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati;
- quali misure attuative del giudicato ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a.:
a. si onera il Comune resistente di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, sull’istanza della ricorrente alla luce della documentazione dalla medesima prodotta, tenuto conto di quanto chiarito con la presente pronuncia;
b. in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Corleone, il quale provvederà, su istanza della parte ricorrente, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dal proprio insediamento;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.