TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 2017-06-12, n. 201700278
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Pubblicato il 12/06/2017
N. 00278/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00629/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2017, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avvocato D L L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Mussolente, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione n.8 (prot. n.02295) in data 3.3.2017, emessa dal Comune di Mussolente e notificata il 17.3.2017, nonchè di ogni atto o provvedimento comunque connesso, anche qui non menzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mussolente;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che
la censura di illegittimità derivata da quella del diniego di sanatoria, gravato di ricorso straordinario, è inammissibile stante il principio di alternatività;
l’illecito edilizio è permanente e quindi il tempo intercorso tra l’abuso e la sua repressione non rileva se non è provata una remota constatazione dell’abuso stesso seguita da protratta e consapevole inerzia, generatrice di affidamento;
l’estraneità del proprietario all’abuso non lo sottrae all’obbligo del ripristino ma solo all’acquisizione coattiva in caso di inottemperanza ( questione futura, non attuale né urgente che potrà essere utilmente delibata dopo la constatazione dell’inottemperanza stessa);
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 29 giugno 2017;