TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101383
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2021

N. 01383/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14368/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14368 del 2014, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S S, G G, con domicilio eletto presso lo studio S S in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’esclusione dal concorso per l'ammissione di n. 53 allievi ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 114° corso dell'accademia della Guardia di Finanza a.a. 2014/2015


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso spedito a notifica il 4 novembre 2014 e depositato il successivo giorno 21, la signora -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di non idoneità e della consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale, per esami, per l’ammissione di n. 53 allievi ufficiali del “ruolo normale” al primo anno del 114° corso dell’accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2014/2015, indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza n.368429 del 23.12.2013, pubblicata sulla G.U.R.I. - 4 serie speciale - n. 1 del 03 .01. 2014.

2. – La ricorrente non ha superato la selezione sulla scorta delle seguente motivazione : “La sottocommissione collegialmente giudica il candidato non idoneo poiché lo stesso, alla luce degli esiti conseguiti nelle prove presenti nel suo fascicolo personale e, a seguito di colloquio con i periti selettori, e con lo psicologo consulente, è risultato non in linea con le aree di indagine socio-relazionale, gestionale e dell’assunzione del ruolo, evidenziando, pertanto, di non possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso approvato con determinazione n. 188523 del 25/6/2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza.”

3. – Tale determinazione è stata impugnata dalla ricorrente per i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione. Motivazione insufficiente.

La motivazione su riportata non consentirebbe di cogliere le reali ragioni del negativo esito della prova per la ricorrente.

2) Eccesso di potere. Motivazione incompleta. Motivazione incongrua. Manifesta illogicità. Contraddittorietà.

L’Amministrazione avrebbe dovuto tenere nel debito conto che la ricorrente aveva precedentemente superato il concorso per allievo maresciallo della Guardia di Finanza, conseguendo la piena idoneità alle prove attitudinali;
tanto comporterebbe contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione e contrasto con la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013 del 25.06.2013, secondo cui “… 1) sono altresì esaminate, per ogni opportuna valutazione, le risultanze degli accertamenti dell’idoneità attitudinale eventualmente svolti dal medesimo aspirante nell’ambito di precedenti partecipazioni a procedure concorsuali per l’arruolamento nel Corpo, fermo restando il principio generale di irripetibilità dell’accertamento;
2) è esclusa la possibilità di sottoporre il candidato ad ulteriori prove.“

3) Eccesso di potere ed illogicità manifesta dell’art. 3, comma 3, lett. e, n. 1 e 2 della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013 del 25.06.2013, concernente lo svolgimento degli accertamenti pscico-attitudinali nei confronti degli aspiranti all’arruolamento nel Corpo, nonché dell’art. 19, comma 6, del bando di concorso. Violazione dei principi di ragionevolezza e congruità dell’azione amministrativa. Illegittimità ed irrazionalità della automaticità dell’esclusione in applicazione della disciplina concorsuale.

Con tale motivo la ricorrente impugna altresì l’art. 19, comma 6, del bando di concorso per asserita irragionevolezza, in quanto esso stabilisce l’automatismo tra inidoneità all’accertamento attitudinale ed esclusione dal concorso senza nulla prevedere per i casi di divergenza tra le risultanze degli accertamenti attuali e quelle degli accertamenti pregressi nell’ambito di selezioni per i reclutamento nella Guardi di Finanza.

4. Illegittimità per violazione dei principi e delle regole del procedimento concorsuale.

Sussisterebbero poi alcuni profili di illegittimità procedimentale, ossia:

a. La Sottocommissione avrebbe operato in diversa composizione all’atto della definizione dei criteri da seguire nello svolgimento e nella valutazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale.

b. Il TPA (Test di personalità) non è stato ritenuto valido, come si rileva dalla relazione dello psicologo, a causa di un elevato numero di omissioni o doppie marcature (nel caso specifico pari al 17% a fronte di un limite massimo di risposte non elaborabili pari al 10%);
tuttavia ai candidati non sarebbe stata data adeguata informazione circa le conseguenze della mancata ovvero della doppia marcatura delle risposte al test, e ciò comporterebbe violazione dei principi di trasparenza e comunicazione.

c. Altro profilo di illegittimità consisterebbe nel fatto che lo psicologo che ha valutato le anomalie delle risultanze dei test ed ha giudicato necessario un ulteriore colloquio di approfondimento, abbia poi tenuto tale colloquio.

4. – L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato –tardivamente, perché solo in data 22 gennaio 2021- una memoria conclusionale in cui ha illustrato i motivi di ricorso, e, inoltre, ha reso noto di essere frattanto risultata nel frattempo vincitrice del concorso per l’ammissione di 55 allievi ufficiali al 116° Corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2016/2017;
ha affermato però di nutrire interesse alla coltivazione del ricorso, affermando che, qualora l’Amministrazione non fosse incorsa nelle illegittimità sopra denunziate, ella avrebbe sicuramente avuto oggi una anzianità di servizio, un grado ed un livello retributivo più elevati degli attuali.

In relazione tale asserito danno, quindi, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

5. – In occasione della pubblica udienza del 26 gennaio 2021 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso, nella sua parte impugnatoria (ossia in corrispondenza della domanda di annullamento) deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio, infatti, deve prendere atto della circostanza dichiarata nella memoria conclusionale dalla stessa ricorrente, la quale, correttamente, ha dichiarato di avere superato l’edizione 2016\2017 del concorso impugnato, e di rivestire, adesso, il grado di Tenente della Guardia di Finanza.

Ne deriva che alcuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente da una eventuale sentenza di annullamento del negativo esito del test attitudinale che ella non aveva superato nell’edizione 2014\2015.

2. – Residua tuttavia l’interesse della ricorrente all’esame, da parte del Collegio, della domanda risarcitoria, in quanto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., “Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.

A questo fine, peraltro, osserva il Collegio che nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente si è limitata solo a proporre una domanda del tutto generica, sostanzialmente priva di espressa causa petendi, che dovrebbe essere desunta dai motivi in cui si concreta la parte impugnatoria del ricorso;
e, tuttavia, anche in tale guisa non è possibile, per il Collegio, accedere ad alcuna prospettazione né del tipo danno che la ricorrente lamenta né, tanto meno, di una sua quantificazione;
ed ancora meno di accedere alla relativa prova.

Inoltre, ha altresì evidenziato la Sezione in fattispecie analoga (sentenza n. 1800\2020), che il giudizio espresso dalla Sottocommissione e dagli organi istruttori è espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione censurabile in sede giurisdizionale solo ab externo ovvero in presenza di profili d’illogicità ed incongruenza (in questo senso, da ultimo, TAR Lazio n. 3708/19 confermata da Cons. Stato n. 4899/19), che anche nella presente fattispecie non sono ravvisabili, alla luce della documentazione relativa al test versata in atti dalla Guardia di Finanza.

3. – Tanto basterebbe al rigetto di questa parte del ricorso.

Peraltro il Collegio, per completezza, rileva che la domanda risarcitoria è appena più diffusamente esplicata nella memoria depositata dalla ricorrente in data 22 gennaio 2021, e dunque tardivamente: il che precluderebbe comunque il suo esame;
inoltre essa non è contenuta in un atto notificato alla controparte.

Ad ogni modo, tale domanda si palesa ancora del tutto generica ed infondata, in quanto si limita a postulare che, in assenza del provvedimento impugnato, la ricorrente avrebbe conseguito il grado di Tenente due anni prima, e che, dunque, l’Amministrazione dovrebbe essere condannata alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del Tenente -OMISSIS-e al corrispondente risarcimento dei danni.

Questa prospettazione, tuttavia, non tiene innanzitutto conto del fatto che un eventuale annullamento dell’esito negativo del test di cui all’art. 19 del bando di concorso in atti non avrebbe assicurato certo alla ricorrente il superamento del concorso (e dunque l’acquisizione del grado), in quanto un siffatto risultato processuale avrebbe potuto, al più, comportare la ripetizione del test, per sua natura avente un esito non automatico (neppure se subordinato agli effetti conformativi dell’eventuale annullamento);
e, inoltre, che in caso di esito positivo dello stesso, la ricorrente sarebbe stata ancora soggetta alla valutazione complessiva del tirocinio (art. 20 del bando) e alle prove orali obbligatorie e facoltative (art. 21 del bando).

Va infatti tenuto in considerazione che, come già affermato dalla Sezione (sentenza n. 11190\2020), è jus receptum il principio per cui nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, con la conseguenza che il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimationis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto.

4. – In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile ed in parte infondato, per quanto di ragione.

Le spese, attesa la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, possono essere compensate.

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