TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-09-08, n. 200908399
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Testo completo
N. 08399/2009 REG.SEN.
N. 02274/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2009, proposto da:
Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. F G S, M D V e M C S, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via G. Paisiello n. 55;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prot. n. 19232 del 3 dicembre 2008, ad esito del Procedimento PS 1874 Enel Energia – Bolletta Gas, notificato in data 8 gennaio 2009, ed arrivato all’Enel Energia s.p.a. in data 12 gennaio 2009;di ogni altro atto conseguenziale, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto dalla Parte.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 la d.ssa S M e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il procedimento in esame trae origine dall’istruttoria avviata dall’Autorità a seguito di alcune segnalazioni, dalle quali emergeva che la società Enel Energia S.p.A., nella sua qualità di professionista, aveva posto in essere “una condotta che potrebbe integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette”.
La condotta contestata consisteva “nel non avere eseguito la lettura dei gruppi di misura nonché nell’aver emesso alcune erronee, nonché esorbitanti, fatturazioni presuntive, in ordine ai consumi di gas, stimate in base a criteri non precisati”. I consumatori lamentavano, altresì, che nonostante avessero, più volte, sollecitato e reclamato la verifica dei consumi, realmente effettuati, o la verifica dei gruppi di misura, la società in questione non aveva provveduto ad effettuarli.
L’operatore, pertanto, aveva preteso il pagamento anticipato di somme per consumi non effettuati, non precisando, in alcun modo, la modalità e i tempi di restituzione di tali cifre, e, in alcuni casi, non concedendo ai consumatori la possibilità di una rateizzazione delle cifre richieste.
L’Autorità ipotizzava pertanto la violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo “in quanto la pratica descritta appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. In particolare, la pratica commerciale potrebbe, per un verso, considerarsi ingannevole, in quanto ai consumatori non sarebbero state fornite informazioni o chiarimenti circa la possibilità che vengano fatturati consumi in notevole eccesso rispetto a quelli effettivi senza, inoltre, fornire nessuna indicazione circa i criteri di stima di tali ‘consumi presunti’, e non tenendo in nessun conto una modalità di lettura del contatore (autolettura) prevista da una delibera dell’AEEG (229/01 articolo 3 punto 3.4) [...] Per altro verso, tale pratica potrebbe considerarsi aggressiva, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in quanto consistente nel persuadere il consumatore mediante un indebito condizionamento, a pagare, comunque, la fattura per consumi non effettuati, evitando, tra l’altro, il disagio dovuto ad un eventuale distacco della fornitura per morosità”. (delibera n. 19232/2008, par. II).
In data 8 agosto 2008 veniva comunicato alla società l’avvio del procedimento, unitamente alla richiesta di fornire informazioni e relativa documentazione finalizzate ad acquisire “elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta sopra illustrata”.
In data 19 settembre 2008 Enel Energia S.p.A. depositava una memoria difensiva il cui contenuto viene così sintetizzato nella delibera impugnata:
– le modalità e la tempistica delle letture sono regolate da delibere dell’AEEG, in modo da contemperare, da un lato, la necessità di fatturare importi vicini ai consumi effettivi dei clienti e, dall’altro, limitare i costi connessi alle letture. La normativa di riferimento diverge per i clienti inclusi nel mercato vincolato (tra cui quelli “in rete”, cioè appartenenti alla rete Enel) e per quelli aderenti al mercato libero. Per i primi vale la delibera dell’AEEG 229/01 (la quale pone l’obbligo di almeno una lettura l’anno verso i clienti con consumi fino a 500 mc/anno);per i secondi, invece, le letture vengono effettuate in base alle modalità e alle cadenze descritte nel contratto, essendo le parti in facoltà di determinare a piacimento le condizioni di fornitura, nei limiti di quanto previsto nella delibera 126/04 (Codice di condotta commerciale per le forniture di gas nel mercato libero);
– le fatture in acconto, in assenza di dati di consumo rilevati attraverso lettura effettiva o autolettura, sono emesse sulla base dei consumi “storici” del cliente. Ciò attraverso una suddivisione in zone climatiche cui sono associate fasce climatiche determinanti la data di inizio e fine inverno, la gestione delle temperature per ciascuna zona climatica, suddivisione dei clienti in base all’utilizzo. Peraltro, il metodo di calcolo dei consumi presunti è esposto nel contratto di fornitura e la modalità di volta in volta utilizzata viene esplicitata nei documenti di fatturazione;
– l’autolettura costituisce un elemento necessario per determinare e, se del caso, rivedere il profilo del consumo del cliente. Le autoletture quindi vengono sempre considerate in mancanza di una lettura effettiva;non viene considerata soltanto in ipotesi particolari (es. ove palesemente non in linea con lo storico dei consumi cliente). Infine, l’autolettura con data anteriore alla misura reale del distributore viene comunque scartata;viceversa, l’autolettura con data successiva alla misura reale viene presa in considerazione insieme a quest’ultima ai fini del calcolo della fattura;
– per quanto sopra esposto, l’addebito in fattura di importi calcolati su consumi presunti non può configurare un’illegittima richiesta di pagamento anticipato per consumi non effettuati (come risulta dalla delibera AEEG 229/01). Il cliente può sempre richiedere la rettifica ovvero la riemissione della fattura. In applicazione dell’allegato A della delibera AEEG 168/04 la società in questione è tenuta al rispetto del livello specifico di qualità relativo alla rettifica della fattura per importi già pagati dal cliente. Il rimborso della somma o la comunicazione di rigetto della richiesta debbono essere eseguiti fino alla classe del gruppo di misura G25 entro 90 giorni decorrenti dalla data della richiesta del cliente e comunque in conformità all’articolo 42 del Testo Integrato gas. Nel caso di rettifica tardiva al cliente è corrisposto un indennizzo;
– relativamente alle richieste di rateizzazione, occorre, anche in tal caso, distinguere tra i clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero. All’interno della prima categoria la delibera AEEG 229/01 fissa le ipotesi in cui il fornitore è obbligato a concedere la rateizzazione;nell’ambito della seconda, è facoltà della società concedere la rateizzazione. In quest’ultimo caso viene in rilevo, come riferimento normativo, l’articolo 1562 del codice civile, il quale stabilisce, in materia di somministrazione, che il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso. Ne consegue che la possibilità di pagare il corrispettivo è una concessione che l’esercente può disporre a favore del debitore in deroga alla regola generale. Ciò posto, si fa presente che Enel Energia S.p.A. concede anche a questi ultimi, sulla base di una valutazione delle circostanze specifiche, eventuali rateizzazioni;
– la verifica del gruppo di misura non sono eseguite dal venditore ma dal distributore su richiesta specifica del cliente (al medesimo inoltrata per il tramite del venditore) e sono a pagamento nell’ipotesi in cui il misuratore non risulti a norma. Il costo sostenuto dal distributore sarà posto a carico del venditore e dal venditore addebitato al cliente stesso. L’operazione è puntualmente regolata dalla delibera 168/04. Dal quadro regolatorio di riferimento emerge chiaramente che il fornitore svolge un ruolo di mera interfaccia tra il cliente e il distributore, non avendo alcuna responsabilità e competenza specifica in merito alla misura.
Relativamente agli specifici quesiti formulati dall’Autorità, Enel osservava in particolare che:
– le letture per clienti vincolati allacciati alla rete Enel sono effettuate direttamente da Enel Rete Gas. Per le letture per i clienti vincolati allacciati a diversa rete, la rilevazione è stata affidata a società specializzate, le quali, una volta effettuata la lettura, immettono il dato nel sistema informatico in modo da trasmetterlo ad Enel Energia S.p.A. ai fini della fatturazione. Infine, nell’ambito del mercato libero, la rilevazione è comunque affidata a società esterne, le quali provvedono a contattare telefonicamente il cliente per acquisire la lettura (di fatto trattasi di autoletture) e, successivamente, a inserire il dato negli archivi della società qualificando la lettura come autolettura. In tutti i casi i dati acquisiti sono sottoposti ad un controllo di correttezza/congruità. Relativamente alle tempistiche della rilevazione la società osserva puntualmente la normativa dei riferimento (delibera