TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-04-12, n. 201800979
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Pubblicato il 12/04/2018
N. 00979/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03020/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e Cristina Ferre', con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano;non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via San Senatore, 6/2;
per l'annullamento
del provvedimento nr. 51527/Q2.2/Anticrimine/Ufficio Stalking/2014, emesso in data 30/07/2014 dalla Questura di Milano, e notificato al ricorrente in data 1/08/2014.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Questure di Milano lo ha ammonito, invitandolo ad astenersi dal tenere condotte pregiudizievoli nei confronti della controinteressata, ex art. 8 D.L. 23.2.2009 n. 11.
Osserva il Collegio che il ricorso è stato tuttavia notificato direttamente al Questore della Provincia di Milano, e non all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che non si è costituita in giudizio, dovendo pertanto essere dichiarato inammissibile, essendosi verificata un’ipotesi di nullità insanabile, ai sensi dell'art. 11, c. 3, R.D. n. 1611/1933 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25.9.2017, n. 9900, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 7.11,2016, n. 5109), come peraltro eccepito dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica, ex art. 73 c.p.a., senza che le parti abbiano osservato alcunché.
Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.