TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300160
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 00160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di Reggio Nell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Berenice Stridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Perelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota del 07.12.2020, Prot. n. -OISSIS-//AreaI/AM-White List, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha comunicato il rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List della prefettura di Reggio Emilia presentata, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012, convertito dalla L. n. 122/2012, dalla società -OISSIS- e di contestuale cancellazione della stessa dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione, in ragione della ritenuta sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
b) per quanto occorrer possa, del verbale del Gruppo Interforze, riunitosi nelle date -OISSIS-;
c) della determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese -OISSIS- del 20.11.2020, comunicata il 23.11.2020, di iscrizione di ufficio nel REA a far data dall'08.10.2020, della cessazione dell'attività secondaria di “installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche” dell'impresa -OISSIS-, -OISSIS-;
d) della nota in data 27.10.2020 -OISSIS-/2020/Ac/Fasc. -OISSIS- con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la segnalazione e l'inserimento nel Casellario informatico della annotazione dell'informazione interdittiva Antimafia art. 91, comma 7 bis D. Lgs. 159/2011 emessa nei confronti della società -OISSIS-;
e) della nota del Comune di Reggio Emilia in data 20.11.2020 relativa al possibile rigetto della richiesta di permesso di costruire acquisito al PG n. -OISSIS- per la costruzione di n. 6 case a schiera in -OISSIS-, -OISSIS-;
f) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
nonche' per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, del Ministero dell'Interno, del Comune di Reggio Nell'Emilia, della Camera di Commercio di Reggio Emilia e dell’Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo la -OISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra i quali in particolare la nota del 07.10.2020, prot. n. -OISSIS-//AreaI/AM-White List, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List ex art. 5 bis del D.L. n. 74/2012, disponendone la cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione, in ragione della ritenuta sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
In fatto ha allegato di avere presentato in data 29.05.2018 istanza per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List della Prefettura di Reggio Emilia, relativamente alle attività di cui all’ordinanza n. 91 del 17.12.2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna.
A detta richiesta la Prefettura di Reggio Emilia ha risposto con nota prot. n. -OISSIS-/AreaI/White List del 19.05.2020, riportando gli esiti dell’istruttoria di cui al verbale del Gruppo Interforze riunitosi il 15.05.2020: “ dagli accertamenti svolti è stato possibile verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ex art. 91 e seguenti del Codice Antimafia ”.
La -OISSIS- ha depositato memoria nella quale ha affermato la sua estraneità al contesto criminale, difesa ribadita anche in sede di audizione dal legale rappresentante della Società.
Ciò nonostante, con nota del 07.10.2020 prot. n. -OISSIS-//AreaI/AM-White List, la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List.
In data 23.10.2020 la ricorrente ha ricevuto la nota prot. n. -OISSIS- della C.C.I.A.A. - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, di comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio di cessazione dell’attività secondaria di “ installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche ”, in conseguenza del provvedimento antimafia emesso nei confronti della Società.
La ricorrente, previo accesso agli atti, ha depositato memoria difensiva al riguardo, ma in data 23.11.2020 ha ricevuto comunicazione della Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese -OISSIS- del 20.11.2020, di iscrizione nel REA di cessazione dall’08.10.2020 dell’attività secondaria sopra specificata.
In data 28.10.2020 la Società ha ricevuto la nota del 27.10.2020 -OISSIS-/2020/Ac/Fasc. -OISSIS- di ANAC di comunicazione di avvenuta segnalazione e inserimento nel Casellario dell’annotazione dell’informazione interdittiva antimafia ex art. 91, comma 7 bis, D. Lgs. n. 159/2011.
Infine, in data 20.11.2020, alla ricorrente è pervenuta comunicazione del Comune di Reggio Emilia del possibile rigetto della richiesta di permesso di costruire acquisito al PG n. -OISSIS- per la costruzione di sei case a schiera in -OISSIS-, -OISSIS-, sempre in conseguenza del suddetto provvedimento antimafia.
Ad avviso della Società il provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. White List, che ha dato causa ai successivi atti sopra menzionati, sarebbe illegittimo in quanto basato su una ricostruzione dei fatti priva di riscontri oggettivi