TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-03, n. 202401500
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Pubblicato il 03/05/2024
N. 01500/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Palermo, via Mariano Stabile 184;
per l'annullamento
- del provvedimento, Prot. Uscita-OMISSIS-, notificato il 10/11/2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha decretato che “ è fatto divieto al Sig. -OMISSIS- […] di esercitare l'attività di rimessa di veicoli ”;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giova premettere in fatto che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, inoltrava al Comune di Palermo le seguenti Scia aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessa di autoveicoli:
- Prot. -OMISSIS-, relativa al subingresso della suddetta Società in un’attività di autorimessa con autolavaggio (già della ditta -OMISSIS-, sita in Palermo, -OMISSIS-
- Prot. -OMISSIS-pervenuta alla Prefettura il 21/01/2021, relativa all’inizio di un’attività di autorimessa con autolavaggio, sita in Palermo, -OMISSIS-
- Prot.-OMISSIS- relativa all’inizio di un’attività di parcheggio a cielo aperto senza autolavaggio, sita in Palermo, -OMISSIS-
- Prot. -OMISSIS-, relativa all’inizio di un’attività di autorimessa, sita in Palermo, -OMISSIS-
1.1 Sennonché, l’UTG di Palermo, con provvedimento prot. -OMISSIS-del 25 ottobre 2021, decretava il divieto di esercizio dell’attività di rimessa di autoveicoli a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. del 19 dicembre 2001, n. 480, in ragione del riscontro di pregiudizi penali costituiti da: un decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Palermo emesso in data 7 maggio 2015, per il reato di furto ex artt. 624 e 625 c.p., con irrogazione della pena della multa di euro 10.000,00, con pena sospesa ai sensi dell’art. 163 del c.p.;una sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del 30 gennaio 2019 per i reati di cui agli artt. 367 e 61 c.p. con condanna alla reclusione per mesi dieci, anch’essa oggetto di sospensione condizionale. Inoltre, l’UTG riferiva nel provvedimento impugnato anche di verifiche dal SDI da cui risultavano un danneggiamento e un’omissione di soccorso nel 2020.
2. Avverso il prefato provvedimento, il ricorrente ha interposto i seguenti motivi di ricorso:
- I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, D.P.R. 19/12/2001 N. 480, E DELL’ART. 11, COMMA 2, R.D. 18/06/1931 N. 773, NONCHÉ DELL’ART. 41 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELL’AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Con il mezzo in esame, il ricorrente lamenta la violazione di legge consistente nell’esercizio da parte dell’Autorità prefettizia del potere interdittivo per cui è causa oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla normativa di riferimento;
- II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS., L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Con il presente motivo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso motiva la disposta interdizione sulla base di fatti non contestati con l’atto di comunicazione di avvio del procedimento, assumendone la genericità e la loro preesistenza rispetto all’apertura del procedimento medesimo;
- III) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per inesistenza dei presupposti di fatto in relazione al requisito della “ buona condotta ” del ricorrente, rilevante ai sensi dell’art. 11 del TULPS;
- IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 166,