TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2018-07-06, n. 201800989
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Pubblicato il 06/07/2018
N. 00989/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01423/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2018, proposto da
MASCIA D'INNOCENTE, rappresentata e difesa dall'avvocato F L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
DI BERARDINO LUIGI MARIA e D'ONOFRIO GIOVANNI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei movimenti del personale del ruolo degli assistenti capo della Polizia di Stato disposti in base all'elenco pubblicato sul sito intranet del Ministero dell'Interno in data 29 marzo 2018 e di ogni atto presupposto della procedura avviata il 15 gennaio 2018, disponendo nelle more, il trasferimento della ricorrente presso la Questura di Chieti.
dei provvedimenti con i quali sono stati disposti i trasferimenti dei signori D'Onofrio Giovanni, Assistente Capo della Polizia di Stato, nato il 6 marzo 1976, e Di Berardino Luigi Maria, Assistente Capo della Polizia di Stato, nata il 22 dicembre 1977.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ai fini della decisione sia necessario acquisire dall’Amministrazione intimata una relazione sui fatti di causa, corredata dalla documentazione ritenuta di interesse, che chiarisca, in particolare, le ragioni per le quali i controinteressati (sigg. Di Berardino e D’Onofrio) sono stati anteposti alla ricorrente nella graduatoria per il trasferimento alle sedi della Provincia di Chieti;
Ritenuto che tale relazione debba essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;