TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-07-13, n. 200901833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-07-13, n. 200901833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901833
Data del deposito : 13 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00523/2009 REG.RIC.

N. 01833/2009 REG.SEN.

N. 00523/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M V, rappresentata e difesa dagli avv. M S e E V P, con domicilio eletto presso E V P in Bari, Via Dante Alighieri, 193;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. V A P e Nicola D’Ecclesiis, con domicilio eletto presso V A P in Bari, Via Niccolò Pizzoli, 8;

Università degli Studi di Bari in persona del Rettore p.t.;

per l’annullamento,

previa concessione di misura cautelare,

- del provvedimento prot. n. 88277/D.G. in data 22.12.2008, successivamente conosciuto, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari, recante sospensione dalla prestazione di attività medico-assistenziale;

- per quanto di interesse, del connesso provvedimento prot. n. 14305/D.G. in data 18.02.2009, pure a firma del Direttore Generale della suddetta azienda ospedaliera, relativo a proposta di conferimento di incarico di natura professionale, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. in data 08.06.2000 per l’area medico-veterinaria;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, se in quanto lesivo;

nonché per l’accertamento del diritto

- allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario associato di medicina interna, come da decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 13669 del 30.12.2004 e n. 12930 del 07.11.2008;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, in uno agli atti già impugnati,

- della deliberazione n. 340 del 05.03.2009 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari, recante attribuzione di “incarico professionale di alta specializzazione” ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. in data 08.06.2000 per l’area medico-veterinaria;

- della deliberazione n. 459 del 31.03.2009 di “integrazione” della precedente, pure adottata dalla suddetta Azienda ospedaliera;
nonché, ove occorra:

- dei relativi atti di comunicazione di cui, rispettivamente, alle note direttoriali del 13.03.2009 (prot. n. 21501/DG) e del 24.04.2009 (prot. n. 0033277/DG), come alla ricorrente successivamente pervenute;

- dell’atto di proposta in data 24.02.2009 a firma del Direttore della “Sezione di geriatria e gerontologia” dell’ospedale “Policlinico” di Bari, nonché delle note dello stesso Direttore in data 27.11.2008 e 10.02.2009;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, se ed in quanto lesivo;

nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario associato di medicina interna, come da decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 13669 del 30.12.2004 e n. 12930 del 07.11.2008;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 07/07/2009 il dott. F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse attesa l’adozione da parte del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari delle delibere n. 340 del 05.03.2009 e n. 459 del 31.03.2009 che hanno conferito alla ricorrente V M quella attività assistenziale da cui la stessa veniva sospesa a seguito del provvedimento n. 88277/D.G. del 22.12.2008 impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti lo stesso deve viceversa essere accolto in quanto fondato.

Invero la ricorrente prof.ssa V M partecipava, con esito positivo, alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare “MED/09 - medicina interna”, indetta dall’Università degli Studi di Bari con decreto rettorale n. 13669 delle 30.12.2004;
al termine delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice approvate con decreto rettorale n. 10765 del 27.08.2008 e come da delibera di “chiamata” della Facoltà del 22.09.2008, la predetta docente veniva nominata al posto messo a concorso a mezzo del decreto rettorale n. 12930 del 07.11.2008.

In data 03.12.2008 la prof.ssa V assumeva servizio nella nuova qualifica, contemporaneamente cessando dal precedente impegno di ricercatore universitario confermato, sempre alle dipendenza dell’Università di Bari.

Tale assunzione di servizio avveniva, quanto agli aspetti medico-assistenziali della nomina, presso l’unità operativa complessa di geriatria e gerontologia dell’Ospedale Policlinico Consorziale di Bari - Unità operativa semplice “ambulatorio di geriatria”;
e ciò in perfetta coerenza – a dire della stessa ricorrente - con le previsioni del bando di concorso emanato a mezzo del precitato decreto rettorale n. 13669 del 30.12.2004.

Il menzionato bando, in merito all’impegno didattico - scientifico e al correlato “supporto assistenziale”, stabilisce all’art. 1 che:

- l’impegno didattico è dato dalla ricopertura dell’insegnamento di Geriatria e Gerontologia nel corso di laurea in medicina e chirurgia nonché delle discipline del settore MED/09 nei corsi di studio attivati;

- l’insegnamento scientifico consistite nel potenziamento delle ricerche nell’ambito della Medicina interna con particolare riferimento alla Geriatria e Gerontologia, alla Lipidologia, alla nutrizione dell’anziano;

- il relativo supporto assistenziale da conferire a seguito della chiamata è fornito dall’Unità semplice “Ambulatorio di Geriatria” nell’ambito dell’unità operativa complessa di Geriatria dell’Azienda Policlinico di Bari.

La ricorrente con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti contesta il vizio di eccesso di potere amministrativo nell’adozione da parte del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari delle delibere n. 340 del 05.03.2009 e n. 459 del 31.03.2009 (quest’ultima di integrazione della precedente) impugnate con i predetti motivi aggiunti, adducendo quali indici sintomatici dello sviamento di potere amministrativo, tra gli altri, la violazione e mancata applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990.

Invero dalla documentazione prodotta in atti (sia da parte ricorrente che da parte resistente) risulta che i provvedimenti impugnati che attribuiscono alla ricorrente prof.ssa V (come visto, professore associato di “medicina interna” dell’Università di Bari) l’incarico professionale di alta specializzazione di Attività di consulenza e studio dei problemi medico-assistenziali della sfera immuno-allergologica del servizio ambulatoriale di Geriatria comportante prestazioni di diagnosi e cura diretta, e con autonomia clinica, ai pazienti trattati nel servizio ambulatoriale di Geriatria sono stati adottati dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari conformemente alla proposta formulata in data 24.02.2009 dal Direttore della struttura complessa - Sezione di Geriatria e Gerontologia, il quale in epoca di poco antecedente in data 10.02.2009 aveva espresso al contrario parere fortemente negativo rispetto alla istituzione di un ambulatorio geriatrico che eroghi prestazioni allergologiche.

Questi nella nota da ultimo menzionata del 10.02.2009 evidenziava che “… fra queste prestazioni (prestazioni assistenziali erogate dall’ambulatorio di geriatria) non ve ne sono di natura allergologica geriatrica, semplicemente perché nella complessa molteplicità delle patologie geriatriche le problematiche allergologiche sono del tutto marginali ed infrequenti e non si differenziano in alcun modo da quelle del giovane, per cui sarebbe di assai difficile comprensione l’istituzione di ambulatorio geriatrico che eroghi prestazioni allergologiche. Questa nostra considerazione peraltro trova conferma in qualsiasi trattato di geriatria, ove si può facilmente rilevare che non vi è mai stato un capitolo dedicato alle allergopatie geriatriche, per il semplice fatto che queste non esistono o comunque non sono considerate una patologia specifica né frequente per il paziente anziano.

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