TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 2011-05-09, n. 201102707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 2011-05-09, n. 201102707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102707
Data del deposito : 9 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09253/1998 REG.RIC.

N. 02707/2011 REG.PROV.PRES.

N. 09253/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9253 del 1998, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avv. G C M, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

Azienda di Stato Interventi Nel Mercato Agricolo - Aima, in persona del suo legale rappresentante p.t. e il Ministero delle Politiche Agricole, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

QUOTE LATTE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, può essere dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

- che, in applicazione dell’art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.


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