TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-03, n. 201402457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-03, n. 201402457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402457
Data del deposito : 3 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13070/2002 REG.RIC.

N. 02457/2014 REG.PROV.COLL.

N. 13070/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13070 del 2002, proposto da:
Cali' Glauco, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, LungoTevere dei Mellini, 17 Sc B Int10;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F A, M C, B D;

per l'annullamento

della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – II Reparto -4° Div. – Stato giuridico, avanzamento e contenzioso ufficiali del 31 luglio 2002, con il quale veniva comunicato al ricorrente che era stato graduato al 37° posto e, conseguentemente, non iscritto nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore e relativo all’anno 2002.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, ufficiale superiore medico dell’Esercito italiano in spe, censura il provvedimento del Ministero della Difesa che lo ha escluso dalla iscrizione al quadro di avanzamento a colonnello per l’anno 2002 collocandolo al 37° posto della graduatoria di merito.

Con ordinanza presidenziale del 18 gennaio 2003 venivano disposti incombenti istruttori, mentre con quella del 1° dicembre 2010 veniva autorizzata l’integrazione del contraddittorio ad alcuni dei controinteressati per pubblici proclami.

Nel merito il ricorrente affida il ricorso principale ad un articolato motivo di gravame, mentre, con successivi motivi aggiunti, ha specificato ed integrato la predetta ed originaria censura.

Osserva il Collegio.

Il sistema di promozione per gli Ufficiali dell’Esercito – compresi gli ufficiali medici – si articola, in buona sostanza, secondo distinte modalità : a scelta;
per anzianità ( residuale è quello per meriti eccezionali).

Nel caso di specie il criterio di avanzamento previsto era quello tipico della scelta, espressa dalla Commissione Superiore di avanzamento.

Il procedimento si svolge ( o meglio si svolgeva, essendo le relative norme ora abrogate dal D.L. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni) conformemente alle previsioni di cui all’art. 5 L. 1137/1955 ed all’art. 14, comma 1, d.lgs 298/2000 che riguarda i soli militari inseriti in apposite aliquote di ruolo, annualmente predisposte dall’amministrazione, perché in possesso di requisiti oggettivi e soggettivi per essere ammessi allo scrutinio.

E’ appena il caso di osservare la ribadita legittimità del particolare sistema voluto dal legislatore per il comparto militare, proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento di riferimento, caratterizzato da un rigido apparato gerarchico in funzione del comando di reparti in armi secondo esclusivi provvedimenti ordinatori.

Tale riferita peculiarità conferma le ragioni del differente metodo valutativo dei dipendenti in servizio presso il comparto militare rispetto ai criteri previsti per le altre categorie di dipendenti pubblici, compresi i dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento civile (Corte Cost., 7 aprile 1988, n.409;
Corte Cost., 9 dicembre 2005, n.442).

E’ noto, d’altra parte, il costante e pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui il riferito sistema valutativo comporta e determina una significativa autonomia dei diversi giudizi di avanzamento espressi nei confronti degli ufficiali in predicato al grado superiore, senza alcuna possibilità di comparazione delle diverse ed individuali posizioni dei concorrenti alla ambita qualifica, proprio perché lo scrutinio riguarda e si svolge secondo un criterio di selezione esclusivamente individuale volto a valutare soltanto i titoli conseguiti e posseduti da ogni singolo ufficiale, in uno con l’esame dell’intera vita professionale e civile dell’ufficiale.

Si tratta, in altre parole, di un giudizio complesso ed articolato espresso per ogni singolo candidato e non suscettibile di valutazione comparativa delle posizioni dei diversi concorrenti.

Il conseguente giudizio tecnico, espresso dalla commissione in termini numerici per ogni candidato in funzione delle riconosciute e soggettive capacità e qualità professionali dell’ufficiale è, poi, utilizzato per la formazione della graduatoria degli idonei e degli ammessi al quadro di avanzamento da approvare con provvedimento ministeriale.

Come detto, l’orientamento assunto dalla costante giurisprudenza, configura tale giudizio in termini assoluti e prescinde da ogni valutazione comparativa tra i candidati, proprio perchè riguarda una valutazione complessiva della composita personalità dell’ufficiale sotto il profilo culturale, dei risultati conseguiti, delle esperienze professionali ecc., al fine di verificare la concreta attitudine a ricoprire il grado superiore ( per ultimo cfr. : Cons.St., sez.IV, n. 926/2011), di talchè non è possibile, proprio per la natura della valutazione, scomporre analiticamente i singoli titoli professionali per individuare la singolare valenza di ognuno nel contesto delle diverse categorie di appartenenza ( Cons. St., sez. IV, n. 1508/2011).

Il ricorrente con il ricorso principale ha rappresentato che i titoli posseduti e gli incarichi svolti, così come riportati nei documenti personali oggetti di scrutino, costituiscono un livello di “ assoluta eccellenza” che avrebbero dovuto comportare un diverso e più favorevole giudizio.

Con i motivi aggiunti, invece, la difesa ricorrente ha svolto una mera comparazione tra la sua situazione professionale con quella del controinteressato Ten.Col. M, 8° graduato e primo dei non promossi.

Tale operazione, lungi da dimostrare l’asserito eccesso di potere in senso relativo, atteso che la giurisprudenza consolidata richiede per il riconoscimento di tale vizio, non già una mera discrasia tra le posizione dei candidati, peraltro nel caso di specie frutto di una mera e singolare opinione del ricorrente, quanto, piuttosto, il fatto che il ricorrente deve evidenziare e dimostrare, in modo obiettivo ed incontrovertibile, il palese difetto di ragionevolezza del criterio di valutazione adottato dalla commissione così come declinato nello scrutino del ricorrente.

In altre parole deve emergere, ictu oculi, che i documenti caratteristici valutati dalla commissione sono stati macroscopicamente disattesi dal selettore così da rilevare immediatamente ed incontrovertibilmente il difetto di omogeneità di giudizio tra i candidati ( per ultimo : Cons.St., sez.IV, n.4247/2010).

Nel caso di specie, invero, tale evenienza non è stata punto dimostrata, limitandosi il ricorrente a sottoporre al Collegio generiche e soggettive opinioni circa i diversi e deteriori requisiti professionali posseduti da uno dei candidati, peraltro neppure promosso, così da configurare e prospettare un nuovo e diverso sistema di avanzamento degli ufficiali non previsto, né immaginato dal legislatore.

Quanto ai rilievi circa l’eccesso di potere in senso assoluto, asseritamente rilevabile nel giudizio espresso dalla commissione nei confronti del ricorrente, è appena il caso di segnalare che per consolidata tradizione giurisprudenziale ( Cons. St., sez. IV, n. 485/2006;
sez. IV, n. 7149/2005), tale censura può essere riscontrata esclusivamente nei confronti di quegli ufficiali con precedenti di carriera costantemente eccezionali (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale), il cui curriculum è esente da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento.

In altri termini è necessario, perché sussista il sintomo di tale vizio che, nella documentazione caratteristica, risulti un incontestabile e macroscopicamente elevato livello di positive valutazioni che informano costantemente tutti i precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale tali da rendere, a prima vista, il punteggio attribuito del tutto inadeguato.

Nel caso di specie, invece, tale condizione non risulta raggiunta.

In ogni caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile neppure con la dimostrazione di tali eccellenti note caratteristiche – non presenti, peraltro, nel caso di specie -, proprio perché il giudizio di avanzamento a scelta si compone e si articola in una complessa valutazione che deve, necessariamente, tener conto di una pluralità di fattori, tutti oggetto di distinto apprezzamento, così che non è consentito, né si può ritenere legittimo, alcun automatismo per il conferimento del grado superiore (Cons. St., sez. IV, n. 485/2006 cit.;
sez. IV, n. 7149/2005 cit ).

Non solo.

La giurisprudenza, inoltre, esclude la sussistenza sintomatica del riferito vizio nel caso in cui il ricorrente è collocato in graduatoria in posizione tale da essere sopravanzato da molti colleghi del pari non promossi.

Ciò significa, per la giurisprudenza, che un tale divario rende inverosimile la denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento;

Il ricorrente è stato graduato al 37° posto, ciò è sufficiente, secondo la riportata giurisprudenza, di cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ad escludere, di per sé, la macroscopicità di un ingiusto apprezzamento valutativo ( cfr., fra i tanti : Cons. St., sez. IV, n. 6847/2006).

Infine è necessario scrutinare la censura mossa alla valutazione della scheda di valutazione del ricorrente.

Anche tale censura non è fondata, atteso che la difesa ricorrente continua a lamentare un difetto nel procedimento valutativo con riferimento ai titoli posseduti e riconosciuti al ten. col. M, asseritamente inferiori a quelli del ricorrente.

Il Collegio non può che ribadire quanto già espresso in motivazione circa la irrilevanza di tali censure che, oltretutto, afferiscono ad un candidato non promosso e graduato 29 posti prima del ricorrente.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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