TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-09-04, n. 202404817
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Pubblicato il 04/09/2024
N. 04817/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Ordinanza n.-OMISSIS- del Dirigente del Settore Tecnico del Territorio del Comune di Santa Maria Capua Vertere “per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, successivamente notificata, nonché in via presupposta del parere n. -OMISSIS- e dei precedenti pareri richiamati nel provvedimento di archiviazione della istanza di sanatoria, nonché del parere del -OMISSIS-;e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 25/01/2023 e depositati in giudizio l’8/2/2023, per l’annullamento:
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, spedita per la notifica in data 16.1.2023, con cui si dispone:
(i) la acquisizione temporanea al patrimonio del Comune di Santa Maria Capua Vetere di parte delle opere oggetto dell'ordine di demolizione n. -OMISSIS-;
(ii) la “occupazione temporanea dell''antistante cortile di circa 66 mq per il solo tempo utile all'esecuzione della demolizione da parte di questo Ente”;
(iii) ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DPR n. 380/2001 “la definitiva demolizione a cura di questo Ente e a spese dei responsabili dell''abuso” delle opere oggetto dell''ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
(iv) la irrogazione della sanzione pecuniaria nell'importo massimo di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;
nonché, in via presupposta, del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino n. -OMISSIS-, redatto in data 12.12.2022 e notificato in pari data, quale atto conseguenziale all'ordinanza di demolizione richiamata e impugnata in via principale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 6/3/2023, per l'annullamento:
- dell'ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 25/5/2023 e depositati in giudizio in pari data, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- successivamente notificata in data 21.4.2023, n. prot. -OMISSIS- del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) avente ad oggetto “Ordinanza e ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/001 – con Ordinanza n. -OMISSIS- di Demolizione ex art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 – per constatata inottemperanza dell'Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-”;
b) nonché, in via presupposta i) del verbale di accertamento dell''inottemperanza all''ordine di demolizione e ripristino n. -OMISSIS-, redatto in data 12.12.2022 e notificato in pari data, ii) dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, spedita per la notifica in data 16.1.2023, quale atto conseguenziale ai provvedimenti impugnati in via principale;
c) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
Visto il ricorso incidentale notificato da -OMISSIS- il 6/3/2023;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due coniugi ricorrenti, con ricorso notificato il 26/09/2022 e depositato in giudizio il 14/10/2022, impugnano (senza formulare domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato) l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- (notificata ex art. 140 c.p.c.), con cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato loro, in qualità di proprietari della porzione di fabbricato sito alla -OMISSIS-, la demolizione delle seguenti “opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”:
“- Porzione immobiliare localizzata al piano terra versante sud, posta in fondo al cortile, parte della maggiore consistenza dei subb, -OMISSIS-
- Porzione immobiliare localizzata al piano primo versante sud, posta in fondo al coltile, sovrastante la porzione immobiliare di cui al punto precedente;
- Porzione immobiliare localizzata al piano primo versante sud - sud ovest, posta in fondo al cortile, parte della maggiore consistenza dei subb, -OMISSIS-;
- Scala in c.c.a. e muratura localizzata nel cortile interno, versante sud, parte della maggiore consistenza dei subb. -OMISSIS-, nonché ripristino della quota del cortile;
- Opere interne (tramezzature ed impianti) realizzate al piano terra, parte della maggiore consistenza dei subb. -OMISSIS-”;nonché, in via presupposta, il parere n. -OMISSIS- e i precedenti pareri richiamati nel provvedimento di archiviazione della istanza di sanatoria, nonché il parere del -OMISSIS-;e ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
A sostegno del ricorso deducono l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione impugnata, (asseritamente) inficiata dagli stessi vizi del provvedimento di diniego di titolo edilizio in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, già oggetto di impugnativa azionata con separato ricorso e (al tempo) pendente innanzi a questo Tribunale con R.G. -OMISSIS-, e in particolare:
1) VIOLAZIONE ART. 36 DEL DPR 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE ART. 9 BIS, 9.1 BIS DEL D.P.R. 380 DEL 2001 NEL COMMA AGGIUNTO DALL’ART. 10, COMMA 1, LETT. D) DELLA L. 120 DEL 2020 – VIOLAZION EDEL GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE N. 6886 DEL 2021 – VIOLAZIONE ART. 25 DELLE NTA DEL P.R.G. VIGENTE – TRAVISAMENTO – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ – VIOLAZIONE ART. 97. COST.
2) VIOLAZIONE ART. 36 DEL DPR 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE N. 6886 DEL 2021.
3) VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA L. 7/8/1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.
4) VIOLAZIONE ART. 31 DEL DPR 380 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.
Il 21/10/2022, si è costituito in giudizio il Comune di Santa Maria Capua Vetere, depositando una memoria di costituzione ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Il 28/10/2022, il signor -OMISSIS- ha notificato e depositato in giudizio un atto di intervento ad opponedum , eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica allo stesso, quale controinteressato direttamente individuabile nell’ordinanza -OMISSIS- e quindi illegittimamente pretermesso, nonché l’infondatezza nel merito dello stesso.
Con motivi aggiunti notificati il 25/01/2023 e depositati in giudizio l’08/02/2023, i ricorrenti impugnano (senza formulare domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato) l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, spedita per la notifica in data 16.1.2023, con cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato:
« • L'acquisizione temporanea a patrimonio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, del corpo di fabbrica che costituisce incremento di volumetria e superficie dell'edificato esistente, costituito da piano terra e primo piano, per una superficie lorda in pianta di circa 55,44 mq, indicato nell'ordinanza n.-OMISSIS- come segue:
-Porzione immobiliare localizzata al piano terra versante sud, posta in fondo al cortile, parte della
maggiore consistenza dei subb 28 e 29 della p.lla 5639 fg.14
- Porzione immobiliare localizzata al piano primo versante sud, posta in fondo al cortile, sovrastante la porzione immobiliare di cui al punto precedente.
• L'occupazione temporanea dell'antistante cortile di circa 66mq, per il solo tempo utile all'esecuzione della demolizione da parte di questo Ente;
• Ai sensi dell'art.31, comma 5, del D.P.R. 380/2001 la definitiva demolizione a cura di questo Ente e a spese dei responsabili dell'abuso, ovvero a spese del sig. --- omissis... ---, delle opere oggetto d'ordinanza n°-OMISSIS- di seguito ribadite:
- Porzione immobiliare localizzata al piano terra versante sud, posta in fondo al cortile, parte della
maggiore consistenza dei subb 28 e 29 della p.lla 5639 fg.14;
- Porzione immobiliare localizzata al piano primo versante sud, posta in fondo al cortile, sovrastante la porzione immobiliare di cui al punto precedente;
- Porzione immobiliare localizzata al primo piano versante sud – sud ovest, posta in fondo al cortile,
parte della maggiore consistenza dei subb. 18 e 19 della p.lla 5639 fg.14;
- Scala in c.c.a e muratura localizzata nel cortile interno, versante sud, parte della maggiore consistenza dei subb 28 e 29 della p.lla 5639 fg 14, nonché ripristino della quota cortile;
- Opere interne (tramezzature ed impianti) realizzate al piano terra, parte della maggiore consistenza dei subb 18,19,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della p.lla 5639 f.14 » e ha irrogato «a i sensi dell'art.31, comma 4-bis del D.P.R.380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura dell'importo massimo, pari ad € 20.000 (ventimila) »;nonché, in via presupposta, il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino n. -OMISSIS-, redatto in data 12.12.2022 e notificato in pari data, quale atto conseguenziale all'ordinanza di demolizione richiamata e impugnata in via principale.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti deducono che gli atti impugnati, in primo luogo, sono viziati dalle medesime ragioni di illegittimità censurate con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- avverso il diniego di sanatoria e con il ricorso introduttivo del presente giudizio e, in secondo luogo, sono affetti da vizi propri e, in particolare:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI CANONI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMNETO DEI PRESUPPOSTI – SPROPORZIONE – SVIAMENTO.
II. VIOLAZIONE ART. 36 DEL DPR 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE ART. 9 BIS, 9.1 BIS DEL D.P.R. 380 DEL 2001 NEL COMMA AGGIUNTO DALL’ART. 10,