TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201501678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201501678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501678
Data del deposito : 9 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02177/2014 REG.RIC.

N. 01678/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02177/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Esaote s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. G M, A P, con domicilio eletto presso G M in Firenze, Via Lamarmora 14;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S F, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Sviluppo Toscana s.p.a., Thema System s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del decreto della Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze del 2 ottobre 2014, n. 4421, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza, n. 41 del 15 ottobre 2014, Supplemento n. 116, recante "PAR FAS 2007-2013. Linea di azione 1.1.1. e 1.1.3 e APQ MIUR MISE REGIONE TOSCANA (

DGRT

758 del 19109/2013): approvazione avviso pubblico", come modificato dal decreto del 6 novembre 2014, n. 5056, nella parte in cui prevede che "non possono .. . presentare domanda le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie", ove interpretato nel senso di estendere tale causa di esclusione nei confronti delle società il cui capitale sia (in parte) intestato a società fiduciarie regolarmente iscritte ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento alla Delibera di Giunta Regionale del 13 gennaio 2014, n. 18 di approvazione del modello standard "per tutti i bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese di qualsiasi settore produttivo" come previsto dalla l.r. del 20 marzo 2000, n. 35 («Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttiva e competitività delle imprese»);


e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 19 giugno 2015:

per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, del decreto della Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze del 5 giugno 2015, n. 2508, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza, n. 41 del 15 ottobre 2014, Supplemento n. 116, recante "PAR FAS2007-2013. Linea di azione 1.1, Azione 1.1.1 e 1.1.3 e APQ MIUR MISE REGIONE TOSCANA (

DGRT

758 del19109/2013). Bando FAR FAS 20/4: approvazione dell'elenco dei progetti ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione", nella parte in cui ha dichiarato "non ammissibile" per (asserito) contrasto con l'"Art. 7.1, ultimo capoverso" del Bando, il Progetto presentato dalla Esaote S.p.A.;
di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento al decreto della Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze del 2 ottobre 2014, n. 4421, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza, n. 41 del 15 ottobre 2014, Supplemento n. 116, recante "PAR FAS 2007-2013. Linea di azione 1.1.1. e 1.1.3 e APQ MIUR MISE REGIONE TOSCANA (

DGRT

758 del 19/0912013): approvazione avviso pubblico", come modificato dal decreto del 6 novembre 2014, n. 5056, nella parte in cui prevede che "non possono ... presentare domanda le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie" ed alla Delibera di Giunta Regionale del 13 gennaio 2014, n. 18 di approvazione del modello standard "per tutti i bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese di qualsiasi settore produttivo" come previsto dalla l.r. del 20 marzo 2000, n. 35 («Disciplina degli interventi regionali in materia di competitività delle imprese»), nonché di ogni altro provvedimento successivo, connesso o consequenziale, con particolare riferimento agli eventuali atti di controllo sul possesso dei requisiti della ricorrente, di estremi e data sconosciuti e non comunicati;e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 19 giugno 2015:del decreto della Regione Toscana, Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e sviluppo delle competenze 5 giugno 2015 n. 2508, avente ad oggetto l’approvazione degli elenchi dei soggetti, rispettivamente, ammessi e non ammessi alla procedura.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto 2 ottobre 2014, n. 4421 (pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 15 ottobre 2014), il Dirigente del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana approvava il bando della procedura relativa alle linee di azione 1.1.1 e 1.1.3 del PAR FAS 2007-2013 (si tratta, in buona sostanza, di misure di incentivazione di progetti di ricerca fondamentale e industriale);
per quello che ci riguarda, il punto 7.24 ultimo capoverso del bando sopra citato riportava la previsione dell’art.

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