TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-02-16, n. 202300380
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00380/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data 13 luglio 2020, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio a mezzo della difesa erariale, ha chiesto il rigetto del gravame, sul rilievo per cui alcun silenzio inadempimento possa ritenersi configurabile nel procedimento in esame.
Alla camera di consiglio del 14.02.2023, il Collegio ha rilevato d’ufficio ex art. 74 c.p.c. l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Invero, parte ricorrente, ad avviso dell’amministrazione, sarebbe incorsa in decadenza anche laddove si intendesse individuare quest’ultimo in 180 giorni anziché nel più breve termine generale di 30 giorni previsto in via residuale dall’art. 2, l. 241/90, secondo l’orientamento formatosi di recente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
A fronte del predetto rilievo d’ufficio, il difensore di parte ricorrente, al verbale della suddetta udienza camerale, ha avanzato istanza di rimessione in termini per errore scusabile a norma dell’art. 37 c.p.a., in ragione della esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine sia all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio nei procedimenti di emersione, atteso che, secondo alcuni T.A.R., l’inapplicabilità della previsione residuale di cui all’art. 2, comma 4, l. 241/90 ai procedimenti in materia di immigrazione precluderebbe in radice la formazione del silenzio inadempimento nei procedimenti ex art. 103, d.l. 34/20, sia all’individuazione del termine di conclusione del procedimento lì dove, al contrario, la giurisprudenza è addivenuta alla soluzione positiva circa la giustiziabilità del silenzio inadempimento.
Alla camera di consiglio del 14.02.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che questa Sezione ha già avuto modo di aderire