TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400019
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00019/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00907/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno meglio specificato in narrativa in quanto dipendente dalla non adeguatezza dei luoghi di lavoro dove lo stesso si è prodotto alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da quantificare in € 20.171,52 per danno biologico permanente e temporaneo, cui dovranno essere aggiunti € 723,00 per spese mediche, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è -OMISSIS- della -OMISSIS-, in servizio presso la -OMISSIS- di Firenze.

Il giorno 12 novembre 2015 alle ore 10,30 circa, mentre si trovava di servizio presso il Reparto -OMISSIS- della suddetta -OMISSIS- e nel risalire le scale che conducono dal “-OMISSIS-” alle sale colloqui, scivolava, urtando violentemente la zona temporale destra del capo contro il muro e il ginocchio sinistro sul pianerottolo; il giorno successivo si recava presso il Dipartimento Emergenza Accettazione dell’-OMISSIS-, ove gli era stato diagnosticato un “trauma cranico con distorsione del rachide cervicale”, con una prognosi di giorni lavorativi 10, con la prescrizione di indossare un collare di tipo “Schanz” da togliere per mangiare e per dormire; a seguito della forte contusione al ginocchio, in data 3 novembre 2016, era sottoposto ad intervento chirurgico di “meniscectomia selettiva mediale” in artroscopia presso l’-OMISSIS-.

L’incidente era riconosciuto dipendente da causa di servizio, ma le richieste risarcitorie presentate dal ricorrente, a mezzo del proprio legale, rimanevano senza esito.

Con ricorso R.G. n. -OMISSIS-, al Tribunale di Firenze-Sez. Lavoro, il ricorrente chiedeva quindi il risarcimento del danno derivante dall’infortunio; con sentenza -OMISSIS- era però dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. nei confronti del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia attinente ad un rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Il giudizio era quindi tempestivamente riassunto avanti alla Sezione ed il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo derivante dalla non adeguatezza dei luoghi di lavoro, quantificato nella capital somma di €. 20.171,52, oltre all’ulteriore somma di €. 723,00 per spese mediche documentate o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (anche in conseguenza delle sofferenze psicologiche derivanti dall’infortunio), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, limitandosi a depositare la documentazione in possesso dell’Amministrazione e le proprie difese nel giudizio avanti all’A.G.O.

Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione nominava un C.T.U., conferendogli l’incarico di accertare lo stato dei luoghi ed il danno non patrimoniale, anche a carattere temporaneo, derivante dall’infortunio.

Dopo il deposito dell’elaborato peritale,

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