TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-03-29, n. 202406302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-03-29, n. 202406302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406302
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 06302/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11464/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11464 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mentana, via Marsala, 18, e dall'avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del rispettivo Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 01.08.2022 con il quale è stato annullato il DPR di concessione della cittadinanza -OMISSIS-.

- del Decreto Consolare – Consolato Generale d''Italia Francoforte sul Meno n. -OMISSIS- del 29.08.2022 con il quale si decreta il ritiro del passaporto e della carta di identità italiani;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I. – Il ricorrente impugna il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2022, con cui è stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, emesso in data 1° agosto 2016 nei confronti del ricorrente.

II. - A fondamento del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rappresentato che il decreto di concessione della cittadinanza, già emanato in favore del ricorrente, “ è divenuto oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. -OMISSIS-.), instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante ”. L’atto impugnato riferisce, inoltre, che da tale procedimento penale era stato stralciato un ulteriore procedimento, “ il n. -OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”; che la sentenza del Tribunale di Roma “ è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva ”; che la “ la medesima dipendente, coimputata, in associazione con altri soggetti, anche nel richiamato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, di cui è oggetto il succitato d.P.R. di concessione, nell’ambito del più alto numero di pratiche di cittadinanza, è stata già nuovamente condannata con sentenza di patteggiamento ex art. 444 e 445 c.p.p. n. -OMISSIS-del G.U.P. presso il Tribunale ordinario di Roma ”.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell’odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”.

Nella motivazione dell’atto, inoltre, si dà conto della nota ministeriale, datata 22 dicembre 2021, con la quale, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e si aggiunge che “ non sono stati forniti nuovi elementi utili per una decisione favorevole ”.

Viene peraltro esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla parte privata, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, “ sulla base della considerazione che il decorso del tempo non può ingenerare un affidamento in buona fede in capo a coloro che hanno ottenuto la cittadinanza in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti, tenuto peraltro conto che l’Amministrazione è venuta a conoscenza degli ulteriori fatti criminosi solo con la recente richiesta di rinvio a giudizio ”. L’amministrazione, dunque, si sarebbe mossa “ tempestivamente ”, pur nella consapevolezza che non sarebbe applicabile il termine “ ragionevole ” di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 allo specifico procedimento di concessione dello status di cittadino, e ciò “ per incompatibilità con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza ”.

Sono, infine, spese ulteriori considerazioni atte a sostenere la sussistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla rimozione dell’atto di riconoscimento della cittadinanza, anche nel bilanciamento con il contrapposto interesse della parte privata, nel soddisfacimento dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

III. – Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura, volti a dimostrare l’illegittimità del provvedimento di ritiro dello status impugnato e ottenerne l’annullamento:

- VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE in relazione all’art. 3 l. 241/1990. Assenza di motivazione a base del provvedimento adottato, illogicità e manifesta ingiustizia, motivazione apparente nonché per sviamento, assenza, carenza contraddittorietà ed insufficienza di congrua istruttoria.

- VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE in relazione agli artt. 21 quinquies, e nonies, 7,8, 10 bis, 21 octies comma 2 e 21 nonies l. n. 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento;

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.

Il ricorrente assume di essere estraneo alle vicende poste alla base del provvedimento di ritiro e ritiene che, malgrado la discrezionalità dell’autorità procedente, l’amministrazione non abbia fornito una adeguata motivazione delle sue scelte; deduce di essere stato in possesso di tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, vista l’irreprensibilità dello stesso nella condotta ante e post cittadinanza da valersi quale esisto positivo del giudizio prognostico necessario ai fini della concessione; lamenta la violazione delle garanzie partecipative e dell'affidamento inerente alla concessione della cittadinanza, revocata senza valide ragioni di interesse pubblico e senza tenere in considerazione il suo legittimo interesse alla conservazione del provvedimento favorevole.

Relativamente al Decreto Consolare – Consolato Generale d’Italia Francoforte sul Meno n. -OMISSIS- di ritiro del passaporto e della carta di identità italiani, parte ricorrente, nel qualificarlo quale atto conseguente e collegato al d.P.R. di annullamento del precedente provvedimento concessorio, ne deduce il vizio di illegittimità derivata, chiedendone l’annullamento a seguito di delibazione di illegittimità del primo atto impugnato.

IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha versato in atti, anche in conseguenza degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza n. 14368/2023, documenti, relazioni difensive e una memoria, con cui ha contestato nel merito le censure ex adverso svolte e concluso per il rigetto della domanda di annullamento, depositando nuovi documenti.

Ha altresì dedotto in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

V. - Con ordinanza n. 6757/2022 è stata respinta la domanda cautelare - formulata da parte ricorrente nel ricorso e ribadita nella memoria cautelare del 27 ottobre 2022 - “[r] itenuta … l’insussistenza anzitutto del presupposto del fumus boni iuris ”, riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 102/2023.

VI. – Parte ricorrente con memoria depositata in data 9 giugno 2023 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

VII. - All’udienza pubblica del 31 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura in relazione alla chiamata in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Il Collegio ne esclude la fondatezza visto che con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna non solo il decreto di annullamento del provvedimento di concessione della cittadinanza precedente concessa ma altresì il Decreto Consolare – Consolato Generale d’Italia Francoforte sul Meno n. -OMISSIS- del 29.08.2022 del Console Generale d’Italia, di ritiro del passaporto e della carta di identità italiani.

II. - Con riferimento al merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

La vicenda oggetto del presente

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