TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-02-07, n. 202400465
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 00465/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S R e L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- del 04.04.2019, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Palermo ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentato dalla ricorrente in relazione ad un fabbricato di sua proprietà sito in Palermo in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 04.04.2019, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Palermo ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentato dalla ricorrente, in relazione ad un fabbricato di sua proprietà, sito in Palermo in -OMISSIS-, ed identificato in catasto al foglio-OMISSIS-.
2. Espone la ricorrente di aver presentato, in data 25 maggio 2016, al Comune di Palermo, Ufficio Città Storica, un’istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per i lavori di ristrutturazione dell’immobile in parola. In data 14 giugno 2016 il Comune comunicava l’avvio della conseguente istruttoria e chiedeva alla ricorrente la necessaria documentazione.
I lavori venivano però immediatamente avviati, quando ancora la concessione non era stata rilasciata, in considerazione delle pessime condizioni in cui versava l’immobile asseritamente divenuto inabitabile.
In data 6 luglio 2016 la Polizia Municipale segnalava lo svolgimento di alcuni interventi senza il necessario titolo edilizio e, con ordinanza prot. -OMISSIS-del 6 settembre 2016, l’Amministrazione ingiungeva alla signora Arnone la demolizione del manufatto che veniva sottoposto anche a sequestro penale preventivo.
L’ordine di ripristino non veniva impugnato ma, in data 29 novembre 2016, l’interessata presentava, l’istanza per la sanatoria ( rectius per l’accertamento di conformità) di quanto abusivamente realizzato.
Con atto dell’1 agosto 2017 prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 11 agosto 2007, il Comune accertava per l’inottemperanza della ricorrente all'ordine di demolizione citato e disponeva l’acquisizione del bene al patrimonio disponibile dell’Ente.
Neanche questo provvedimento veniva impugnato dalla ricorrente che, con atto dell'8 settembre 2017, si limitava a chiederne al Comune l'annullamento in autotutela rappresentando che il sequestro preventivo cui era stato sottoposto l’immobile non era stato mai revocato, donde l'impossibilità di eseguire l'ordinanza di demolizione, fermo restando che l'Amministrazione prima di ordinare la demolizione è obbligata a decidere le istanze di sanatoria.
Successivamente, con nota prot.-OMISSIS-del 13 luglio 2018, l’Amministrazione comunicava il preavviso di diniego dell’istanza di sanatoria in discorso e, nonostante le osservazioni della ricorrente, concludeva il procedimento con il provvedimento impugnato, adottato il 4 aprile 2019 e motivato con riferimento alle seguenti circostanze:
“- l’immobile è stato totalmente demolito e ricostruito, così come specificato nell'oggetto del parere di sussistenza rilasciato in data 3/11/2017 con prot. n. -OMISSIS-dall'ufficio del Genio Civile e ciò in contrasto con la vigente normativa: art. 20 c. 1 delle Norme tecniche di attuazione e art. 21 della Scheda Norma;
- i “lavori strutturali abusivi consistenti nella demolizione e ricostruzione filo-logica di un fabbricato...”, già realizzati non rientrano nella tipologia della ricostruzione filologica (art. 10 della Scheda Norma) che prevede una