TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202302140
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Pubblicato il 26/06/2023
N. 02140/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2022, proposto dalla Casa di Cura “Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale della Libertà, n. 171;
contro
- l’Assessorato regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del D.A. Salute n. 801 del 12.09.2022, pubblicato sulla GURS, n. 45, Parte I, del 30.09.2022, nella parte in cui ha escluso la struttura ricorrente dalla Rete dei Centri Specialistici per l'attuazione del PDTA del tumore alla prostata, nonché dall'elenco dei Centri Erogatori che possono fornire al paziente con tumore alla prostata prestazioni di oncologia medica o di radioterapia oncologica;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, depositato dall’Amministrazione regionale intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Anna Pignataro;
Uditi, nella udienza pubblica del 9 maggio 2023, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 29 novembre 2022 e depositato il 15 dicembre seguente, la struttura ricorrente in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento, il D.A. Salute n. 801 del 12.09.2022, pubblicato sulla GURS n. 45, Parte I, del 30.09.2022, nella parte in cui l’ha esclusa dalla Rete dei Centri Specialistici per l’attuazione del PDTA del tumore alla prostata, nonché dall’elenco dei Centri Erogatori di prestazioni di oncologia medica o di radioterapia oncologica.
Ne deduce l’illegittimità, sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere: l’Assessorato regionale intimato si sarebbe limitato a stilare un elenco di strutture, senza delineare il sistema di interconnessione tra le stesse e/o all’interno delle stesse finalizzato all’attuazione dell’approccio multidisciplinare/multi professionale peculiare della Rete Oncologica;il numero di strutture ospedaliere individuate non sarebbe idoneo a far fronte al fabbisogno territoriale;erroneamente sono stati adottati, quali criteri di selezione, “indicatori” di “valutazione” della performance con riferimento all’anno 2019, non utili all’atto della costituzione della Rete e a valutare l’adeguatezza attuale alla realizzazione del PDTA. Infine, l’Assessorato regionale non avrebbe tenuto in considerazione l’apparecchiatura robotica posseduta, i volumi di prestazioni erogabili, i ridotti tempi di ricovero, nonché la documentata esperienza del proprio personale attestata anche dall’inserimento del responsabile della U.F. di Urologia nel Gruppo Oncologico Multidisciplinare del carcinoma prostatico, disposto con D.D.G. n. 833/2022 dell’ASP di Siracusa.
L’amministrazione regionale resistente ha depositato memoria in data 8 aprile 2023.
Con memoria del giorno 8 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito “ a seguito di fruttuose interlocuzioni con l’Assessorato ” e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, alla quale l’Avvocatura dello Stato nulla ha opposto e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm..
3. Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito della controversia.