TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402541
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2024
N. 02541/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5912 del 2023, proposto da
GI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Mangili 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Meglio in Roma, via Cesare Beccaria, 29, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, prot. n. 750-uff 6 0005797 del 2 febbraio 2023, notificata al ricorrente mediante mail, in data 4 febbraio 2023;
b) della circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 7;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento dei diritti contributivi e pensionistici presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, l. n. 1114/1962, 8 comma 2, l. n. 15 luglio 2002, n. 145 e 57 e 59 d.p.r. n. 10 gennaio 1957 n. 3 per il periodo di collocamento in posizione fuori ruolo presso l’Europol, a norma dei quali il periodo di tempo trascorso nella posizione fuori ruolo è computato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la circolare n. 7/2022 l’INPS ha fornito alle pubbliche amministrazioni « chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, [nonché] indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici ».
1.1. In particolare, con detta circolare l’ente previdenziale – dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento a livello nazionale ed europeo e aver richiamato il principio dell’unicità della legislazione in materia previdenziale da ultimo richiamato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza che ha definito causa C-690/15 (Wenceslas de Lobkowicz) – ha chiarito che « durante il periodo di espletamento dell’impiego e dell’incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione, per la prevalenza del diritto dell’Unione sull’ordinamento nazionale »; precisando, conseguentemente:
- che per tale periodo « nessuna contribuzione è dovuta dall’amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici »;
- che fermo quanto sopra « per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione pubblica permangono gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea », mentre « per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l’obbligo contributivo IVS, ma l’Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell’Unione, all’adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro ».
1.2. Con la stessa circolare, l’ente previdenziale ha poi specificato:
a) che il dipendente collocato fuori ruolo dalla p.a. di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che cessi il suo incarico presso l’Unione europea per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell’INPS « può presentare, ai sensi [dell’art. 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII al Regolamento CEE n. 31/1962] una domanda diretta a ottenere il trasferimento presso l’ordinamento pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’Unione europea, attualizzato alla data del trasferimento effettivo »;
b) che, di converso, il dipendente collocato fuori ruolo dalla p.a. di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. continui a prestare servizio come funzionario presso l’UE, « può presentare, ai sensi del citato articolo 11, paragrafo 2, una domanda diretta a ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale ».
1.3. Infine, l’INPS ha sottolineato:
i ) che i « contributi [già] versati alle casse pensionistiche, sia della gestione pubblica che della gestione privata, dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’amministrazione che ha effettuato il versamento », precisando che detto rimborso avrebbe riguardato sia « la quota a carico del datore di lavoro sia [quella] a carico del lavoratore … nei limiti della prescrizione decennale »;
ii ) che « sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data di pubblicazione della presente circolare, per la liquidazione della pensione ».
2. Con nota 2 febbraio 2023, n. 5797, il Ministero dell’Interno – dopo aver richiamato il contenuto della predetta circolare INPS n. 7/2022 e aver sottolineato la portata innovativa della stessa (rispetto alla prassi seguita con riferimento a tutti i dipendenti in fuori ruolo ai sensi dell’art. 2, l. n. 1114/1962 per cui l’INPS aveva sempre evidenziato che « il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l’amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato … è tenuta al versamento della relativa contribuzione ») – ha invitato i propri uffici a non riscuotere temporaneamente dai dipendenti interessati la loro parte di « contribuzione ai fini pensionistici calcolata dal sistema » e ha comunicato agli stessi uffici l’esistenza di una interlocuzione con l’INPS per conoscere, tra l’altro, « le corrette modalità per procedere ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore ».
3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il dott. GI ON – Commissario Capo della Polizia di Stato posto in collocamento fuori ruolo ai sensi della l. n. 1114/1962 presso l’Europol dall’ 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023 – ha chiesto a questo Tribunale di annullare le due circolari sopra indicate (previa sospensione cautelare) nonché di accertare il suo diritto « a ottenere il riconoscimento dei diritti contributivi e pensionistici presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, l. n. 1114/1962, dell’art. 8, comma 2, l. n. 145/2002 e degli artt. 57 e 59, d.p.r. n. 3/1957 per il periodo di collocamento in posizione fuori ruolo presso l’Europol, a norma dei quali il periodo di tempo trascorso nella posizione fuori ruolo è computato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza ». Ciò sulla base di quattro motivi in diritto.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità di quanto affermato negli atti impugnati per « violazione dell’art 2 della l. n. 1114/1962; degli artt. 57 e 59 del d.p.r. n. 3/1957 e dell’art 8, comma 2, della l. n. 145/2002 che ha modificato l’art 1 della l. n. 1114/1962; [nonché per] violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dello statuto dei funzionari ed altri agenti; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; difetto di motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del principio di legittimo affidamento; eccesso di potere; violazione dei principi in materia di certezza del diritto; violazione e falsa applicazione del Regolamento Cee n. 31/1962; travisamento dei fatti [e] assoluta erroneità », sostenendo – in sintesi – che:
- nessuna norma né del “Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea”, né del Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA) del 1962 recante lo “Statuto dei funzionari dell'Unione Europea” vieta al dipendente collocato fuori ruolo ex l. n. 1114/1962 l’iscrizione e il mantenimento della tutela previdenziale presso il paese di origine con cui ha ancora in essere il rapporto di lavoro;
- che il principio di unicità della legislazione in materia previdenziale « non assurge a principio generale dell’ordinamento comunitario come erroneamente sostenuto dall’INPS »;
- che la tesi sottesa alle circolari