TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300042
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00042/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04641/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4641 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati I C, M P, con domicilio eletto presso lo studio I C in Forio, via Marina, 38;



contro

il Comune di Forio, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell'ordinanza del 17.7.2017, n. -OMISSIS-, notificata il 24.7.2017, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Comune di Forio ha preso atto del contenuto dei sopralluoghi effettuati tra l’anno 2001 e 2008 (si tratta di dieci sopralluoghi) presso la proprietà del ricorrente dai quali è emerso che in zona sottoposta a vincolo paesaggistico erano state realizzate senza titolo, progressivamente nel corso di sette anni, opere in ampliamento di un manufatto esistente e ne ha ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001.

2. La indicata ordinanza è stata impugnata con il ricorso all’odierno esame nel quale, sotto molteplici aspetti, ne è dedotta la illegittimità.

Il ricorrente, in punto di fatto, rappresenta che per tutte le opere indicate nell’atto sarebbero pendenti domande di condono, proposte ai sensi della legge n. 326 del 2003.

Da ciò discenderebbe la illegittimità dell’atto che dispone la demolizione in quanto il procedimento di condono non sarebbe stato concluso.

Con ulteriori censure, il ricorrente deduce che non sarebbe stato rappresentato un prevalente interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso; che l’ordinanza sarebbe stata adottata secondo la previsione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 senza che venisse in rilievo una esigenza specifica di tutela dell’interesse paesaggistico; che non sarebbe stato assicurato il contraddittorio procedimentale mancando, in specie, la comunicazione di avvio del procedimento;

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il ricorrente ha depositato atti dai quali emerge quanto di seguito specificato.

Con una istanza di condono del 6 luglio 2004, è stata richiesta la sanatoria di una struttura di 84,50 mq; con una ulteriore istanza di condono in pari data, è stata richiesta la sanatoria di un piano seminterrato facente parte di un fabbricato a tre piani di mq

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