TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202300545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202300545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300545
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 00545/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00404/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2022, proposto dalla sig.ra V G, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia 613/18 del 22 febbraio 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, emesso dalla Corte d’Appello di Perugia ai sensi della legge n. 89/2001, il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato condannato a corrispondere alla sig.ra V G, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo instaurato dinnanzi al TAR Lazio, la somma di € 7.375,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 600,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione pro quota in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avvocati U G e Antonio Andricciola.

1.1. Il decreto della Corte d’Appello di Perugia è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della cancelleria del 12 maggio 2022.

Parte ricorrente riferisce che le richieste di pagamento sono rimaste senza esito alcuno.

1.2. A fronte dell’inadempienza del Ministero dell’Economia e delle finanze, parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto in esame, con riguardo sia all’indennizzo che alle spese di lite liquidate dalla Corte d’Appello di Perugia, e per la nomina di un commissario ad acta che provveda all’esecuzione del decreto in luogo del Ministero inadempiente.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Il Ministero si è costituito per resistere in giudizio.

Con memoria depositata in data 1° settembre 2023, la difesa erariale ha evidenziato che risultano posti in essere tutti gli adempimenti volti all’integrale esecuzione del giudicato, come da comunicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2023, depositate in atti.

3. La difesa ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle somme per cui è causa ed ha insistito per la refusione delle spese di lite.

4. Alla camera di consiglio del 26 settembre 2023, il Collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva per quanto attiene alle spese liquidate nel giudizio di merito;
indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Preliminarmente, il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, con riguardo alla domanda di ottemperanza del capo del decreto della Corte d’Appello relativo alla condanna alle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari, non risultando che il ricorso in ottemperanza sia stato proposto anche da questi ultimi per le somme di loro spettanza;
l’avvocato U G, infatti, è soltanto difensore del ricorrente e non ricorrente in proprio.

6. Ciò posto, alla luce di quanto esposto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per quanto attiene alle somme liquidate dalla Corte d’Appello di Perugia con il decreto in epigrafe in favore del ricorrente.

7. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

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