TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202300293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202300293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300293
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00293/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E2i Energie Speciali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P A, D M, W F T M, A B e M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero della Cultura - Servizio V - Tutela del Paesaggio, Ministero della Cultura - Servizio II - Scavi e Tutela Patrimonio Archeologico, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - Via e Vas, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 201 del 25 febbraio 2020, notificata in data 6 aprile 2020;

- nonché degli atti presupposti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da E2i Energie Speciali S.r.l. il 11.6.2021:

per l’annullamento

- del parere tecnico istruttorio emanato dal Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura il 15 aprile 2021, notificato in pari data,

nonché, degli atti presupposti, tra cui

- in parte qua , le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” 4.4.1. ricomprese nel PPTR della Regione Puglia;

nonché

per quanto occorrer possa, i seguenti atti non inviati alla Ricorrente:

- il parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 6114 del 18 agosto 2020;

- la nota del Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot. 26051 del 7 settembre 2020;

- la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 1057 dell'11 febbraio 2021;

- la nota del Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot. 11639 del 9 aprile 2021.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da E2i Energie Speciali S.r.l. il 4.11.2022:

per l’annullamento

- del decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura n. 162 del 29 luglio 2022;

nonché

degli atti connessi e presupposti, tra cui il parere n. 273 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica, comunicato alla ricorrente contestualmente al summenzionato decreto n. 162/2022.


Visti il ricorso, i due atti per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, del Ministero della Cultura - Servizio V - Tutela del Paesaggio, del Ministero della Cultura - Servizio II - Scavi e Tutela Patrimonio Archeologico e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. A G A e udito il difensore avv. W F T M, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 2.7.2020 e depositato in Segreteria in data 8.7.2020, E R S.p.A. (già E2i Energie Speciali S.r.l.) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto che, con istanza depositata in data 10.9.2019, chiedeva al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM di emanare il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei confronti di un proprio progetto per la realizzazione di un parco eolico, costituito da dieci aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 42 MW, da installarsi nel Comune di Troia (FG), in località “Montalvino-Cancarro”.

In data 24.9.2019 il Ministero adito avviava il procedimento di V.I.A. e, conformemente alle disposizioni vigenti, il giorno seguente pubblicava l’avviso al pubblico.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti interessati, le Amministrazioni e gli Enti Pubblici coinvolti venivano facoltizzati a presentare, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, rispettivamente le proprie osservazioni ed i propri pareri.

Alla scadenza del termine, pervenivano al MATTM n. 7 elaborati, tra pareri ed osservazioni.

In data 6.4.2020, la Regione Puglia notificava al Ministero e a E2i la D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 201, recante “ Parere di competenza della Regione Puglia ”, con cui esprimeva il proprio “giudizio negativo di compatibilità ambientale” in relazione al progetto della ricorrente.

Parte ricorrente impugnava tale parere attraverso il ricorso principale, fondando le proprie ragioni sui seguenti motivi di gravame:

1. Violazione dell’articolo 24, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2. Violazione dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione del principio di leale collaborazione;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

3. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
violazione dell’art. 20 della l.r. Puglia 12 aprile 2001, n. 11;
violazione dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione del principio di leale collaborazione;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca;

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

6. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

7. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12, comma 1 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 46, 81 e 82 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;
eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca.

A fronte della richiesta del Ministero della Transizione Ecologica - MiTE, in data 1° giugno 2020 veniva pubblicato un nuovo avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006 e, in osservanza delle disposizioni vigenti, i soggetti interessati venivano invitati a presentare le proprie osservazioni, così come le Amministrazioni ad inviare i propri pareri al MiTE nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso al pubblico.

In data 13 luglio 2020, il Ministero della Cultura - MiC (Servizio V) chiedeva alla Soprintendenza di esprimersi sugli interventi oggetto del secondo avviso al pubblico;
quest’ultima emanava un parere negativo in data 18.8.2020;
il Servizio II del MiC trasmetteva la propria nota prot. 36051 in data 7.9.2020.

In data 2.10.2020, il MiC inviava alla ricorrente un preavviso di diniego.

In data 15.4.2021, il MiC inviava al MiTE e alla ricorrente il proprio parere negativo.

Avverso tali determinazioni insorgeva parte ricorrente, depositando ricorso per motivi aggiunti in data 11 giugno 2021 e fondando le proprie ragioni sulle censure appresso richiamate:

1. Violazione dell’articolo 24, comma 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2. Violazione dell’articolo 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
violazione del D.M. 10 settembre 2010;

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
violazione del D.M. 10 settembre 2010;
violazione degli articoli 3 e 10, legge 7 agosto 1990, n. 241;
eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà intrinseca;

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
violazione del D.M. 10 settembre 2010;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità;

6. Incompetenza;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;

7. Incompetenza;
violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, c. 10 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
violazione e/o falsa applicazione del Paragrafo 17 e dell’Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010.

In data 25.6.2021 si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V “Tutela del paesaggio”, il Ministero della Cultura - Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

In data 29.7.2022, il MiTE, di concerto con il MiC, emanava il decreto negativo di compatibilità ambientale n. 162.

In tale provvedimento veniva richiamato il parere negativo del MiC, nonché il parere negativo n. 273 del 10.6.2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.

Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva la ricorrente, depositando un secondo ricorso per motivi aggiunti in data 4.1.2022 ed articolato nelle seguenti censure:

1. Violazione dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione del principio di leale collaborazione;
violazione del principio del cd. dissenso costruttivo;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per irragionevolezza;
eccesso di potere per difetto di motivazione;

2. Violazione del Paragrafo 14.3 del D.M. 10 settembre 2010;
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità;

3. Violazione del D.M. 10 settembre 2010;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per irragionevolezza;

4. Falsa applicazione dell’articolo 24 del d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
violazione dell’articolo 25, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Nello stesso ricorso per motivi aggiunti, inoltre, parte ricorrente richiamava i motivi di gravame già portati all’attenzione del Collegio per il tramite del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, ciò in ragione dell’inserimento nella medesima sequela procedimentale di tutti gli atti progressivamente impugnati nel corso del presente giudizio.

In data 2.12.2022 veniva depositata, per conto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Servizio V), una memoria con la quale l’Amministrazione prendeva specifica posizione avverso le censure dedotte dalla ricorrente mediante il primo ricorso per motivi aggiunti e insisteva per il rigetto del ricorso.

In data 20.12.2022, la ricorrente depositava una memoria di replica.

All’udienza di pubblica del 10 gennaio 2023, sentito l’avv. W F M per la ricorrente, il Presidente dava avviso ex art. 73, comma 3 c.p.a. di una probabile decisione di improcedibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.

Il difensore concordava su questi rilievi preliminari di rito, atteso che l’interesse della ricorrente si concentrava, in tale fase, solo sul secondo atto per motivi aggiunti.

All’esito di ampia discussione, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, al netto della parte da qualificarsi come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il gravame nel suo complesso è infondato nel merito e, come tale, non può essere accolto.

In anteparte, occorre meramente prendere atto dell’improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, stante il sopravvenuto difetto di interesse in relazione agli stessi, per come attestato a verbale d’udienza del 10.1.2023 dallo stesso difensore di parte ricorrente.

Venendo all’esame dei motivi di gravame, si ritiene di procedere preliminarmente allo scrutinio delle censure introdotte con il secondo ricorso per motivi aggiunti e, successivamente, di esaminare le censure introdotte con il primo ricorso per motivi aggiunti e, infine, quelle proprie del ricorso introduttivo;
invero benché tali atti debbano de plano essere dichiarati improcedibili, la difesa di parte ricorrente ha testualmente richiamato tali motivi in seno al secondo atto di motivi aggiunti e, pertanto, gli stessi dovranno essere vagliati, in quanto divenuti parte integrante di detto atto processuale.

Ai fini di una ordinata lettura del presente provvedimento giurisdizionale, stante le composite censure portate dal ricorrente, si ritiene di indicare le stesse con le seguenti modalità espositive: i motivi di gravame di cui ai secondi motivi aggiunti saranno indicati dal primo al quinto;
i motivi riferibili ai primi motivi aggiunti saranno indicati dal sesto al tredicesimo;
i motivi riferibili al ricorso introduttivo saranno indicati dal quattordicesimo al ventesimo.

Quanto alle censure relative al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 162 del 29 luglio 2022 e al parere n. 273 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241, la violazione del principio di leale collaborazione, la violazione del principio del dissenso costruttivo, la sussistenza dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto d’istruttoria, dell’irragionevolezza e del difetto di motivazione.

Nel corpo della composita censura in esame, la ricorrente ritiene che il parere della Commissione Tecnica contenga illegittimità riferibili ai seguenti profili;
la medesima, invero:

a) avrebbe errato nel ritenere inadeguato, in quanto particolarmente datato, il “ Protocollo di monitoraggio dell’osservatorio nazionale su eolico e fauna” redatto da ANEV e Legambiente del 2012. In particolare, in tesi di parte ricorrente, la datazione a soli sette anni prima non renderebbe il protocollo de quo obsoleto e, in ogni caso, lo stesso sarebbe restato l’unico adottabile per i casi di tale tipologia, attesa l’assenza di aggiornamenti successivi. Inoltre, l’Amministrazione non si sarebbe preoccupata di individuare a quale protocollo la ricorrente avrebbe dovuto far riferimento;

b) avrebbe errato nel mettere in dubbio l’attendibilità dell’analisi anemometrica svolta dalla ricorrente;

c) avrebbe evidenziato, in tesi di parte ricorrente, inesistenti lacune riferibili al paragrafo “Salute pubblica” del parere gravato;

d) in merito ai profili geologici, l’Amministrazione ha ritenuto che l’inquadramento geologico non fosse coerente con la cartografia geologica CARG, sia perché non considera i terreni cartografati con la sigla PC1 presenti in località M. Montalvino/Serra dei Gatti, sia perché le pale da 1 a 5 ricadono in un altro foglio geologico (Ariano Irpino n° 174) non citato, su terreni costituiti da sabbie e arenarie. In merito agli aspetti idrogeologici, inoltre, l’amministrazione lamenta la scarsa chiarezza degli studi relativi alla presenza di una eventuale falda acquifera.

In tesi di parte ricorrente, la caratterizzazione geologica dell’area si è basata su una carta geologica d’Italia a scala 1:100.000, di per sé costituente la cartografia geologica ufficiale. In relazione alla cartografia CARG, inoltre, la ricorrente ritiene che il citato foglio Ariano Irpino risulti pubblicato solo sul web e non ancora stampato e che, di conseguenza, risulta carente di natura ufficiale.

Quanto ai profili idrogeologici, la ricorrente ritiene che la presenza, nell’area interessata, di pozzi a prevalente uso domestico, possano rappresentare una falda effimera, non avente rilevanza in termini geotecnici rispetto alla capacità portante del terreno;
inoltre, l’uso domestico dell’acqua dei pozzi attesterebbe l’idoneità delle sue principali caratteristiche chimico-fisiche.

Quanto alla profondità dei sondaggi, la ricorrente ritiene che, in mancanza di idoneo substrato litoide, la profondità raggiunta avrebbe rappresentato la base di imposta dei pali sulla quale venivano eseguiti preliminari calcoli strutturali, al fine di calibrare le fondazioni dei medesimi in relazione agli effettivi pesi della pala singola;

e) l’Amministrazione ha ritenuto che nello studio di impatto ambientale non si potesse rinvenire un adeguato riferimento agli impatti sulla vegetazione. La ricorrente, di contro, ritiene che nel cap. 6 del documento SIA_DOC_E03 venga illustrata in dettaglio la vegetazione dell’area di intervento. Inoltre, sostiene la ricorrente, per quanto riguarda la vegetazione naturale e seminaturale presente nell’area vasta, ossia l’area contermine al progetto di raggio pari a cinquanta volte l’altezza complessiva degli aerogeneratori, apparirebbe evidente come tali aree non siano coinvolte dal cantiere, né dall’impianto. Su ciò si fonderebbe una censura di irragionevolezza nell’operato dell’Amministrazione;

f) apparirebbe manifestamente irragionevole il riferimento dell’Amministrazione al “ The

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