TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-05-14, n. 201801034
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Pubblicato il 14/05/2018
N. 01034/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2016, proposto da
E S, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, C L, con domicilio eletto presso lo studio M G in Catanzaro, via A. Turco n. 18;
contro
Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
per l'accertamento del diritto al pagamento delle somme indicate nel ricorso a titolo di indennita' di specificita' medica ed indennita' di dirigenza di struttura complessa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Va premesso che la parte ricorrente è dipendente del Policlinico Universitario dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" in qualità di Professore Ordinario Universitario che svolge anche attività assistenziale e riveste il ruolo apicale di Direttore di U.O.C. (Unità Operativa Complessa) a direzione universitaria.
La parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione dell’indennità di direzione di struttura complessa corrisposta solo da gennaio 2015 e non per il pregresso e limitatamente al quinquennio antecedente al notifica della diffida come atto interruttivo della prescrizione e dell’indennità di specificità medica (corrisposta sino a dicembre 2014 e poi soppressa) relativamente al periodo dal 1 gennaio 2015 al 1 aprile 2016.
L’Università degli Studi resistenti, nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione, ed ha rilevato la prescrizione del credito, ha altresì chiesto la chiamata in giudizio della Regione.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2018 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 - In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'azienda Policlinico.
Il Collegio, pur consapevole di discordanti orientamenti giurisprudenziali in materia, ritiene infondata l'eccezione.
L'attività assistenziale del docente medico costituisce un necessario corredo professionale accessorio rispetto all'attività preminente e fondamentale dell'insegnamento delle scienze mediche e, dall'altro lato che il conferimento d'incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda.
Va quindi affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, quale giudice dei rapporti di lavoro degli impiegati pubblici non contrattualizzati, anche in applicazione del noto principio accessorium sequitur principale, in forma del quale la giurisdizione sulla questione accessoria non può non seguire quella sulla questione principale.(in tal senso cfr.: CGA, 28 aprile 2011, n. 326, T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 15/01/2014 n. 15).
2 - Ugualmente non merita accoglimento la domanda dell’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Università degli Studi resistente di chiamata in giudizio della Regione Calabria.
Alla stregua dell'art. 31, d.P.R. n. 761 del 1979, le spese necessarie per corrispondere l'indennità di equiparazione al personale universitario che svolge attività assistenziale presso le strutture convenzionate sono poste a carico della Regione ai sensi dell'art. 51, l. 23 dicembre 1978 n. 833 e devono essere versate dalla Regione all’Università secondo i criteri e le modalità previste dall'apposita convenzione. Peraltro, sempre sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7, d.lg. n. 517 del 1999, al fabbisogno delle aziende ospedaliere universitarie concorrono sia l'Università (apporto di personale docente e non docente, di beni mobili e immobili), sia la Regione (onere economico finanziario necessario all'espletamento dell'attività ex art. 8 sexies, d.lg. n. 502 del 1992 e successive modificazioni).
Se è vero che il rapporto di impiego del personale medico di che trattasi va riguardato in termini di unitarietà ed esclusività con l’Università degli studi, che resta quindi l'unico contraddittore legittimato, è altrettanto vero che l’Università non solo provvede a null'altro che una mera anticipazione dal proprio bilancio delle somme spettanti ai medici universitari che prestino attività assistenziale, ma è anche tenuta a corrispondere gli importi così come determinati d'intesa con le altre amministrazioni interessate e sulla base di criteri da definirsi con apposita convenzione.
3 – Il ricorso merita accoglimento.
La parte ricorrente è dipendente del Policlinico Universitario dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" in qualità di Professore Ordinario Universitario che svolge anche attività assistenziale e riveste il ruolo apicale di Direttore di U.O.C. (Unità Operativa Complessa) a direzione universitaria.
Non è contestato che detta funzione assistenziale viene svolta secondo quanto previsto nella convenzione (Protocollo di Intesa ai sensi del d.lgs.517/99 e L.R. 11/04 che richiama anche la precedente convenzione) intervenuta tra l’Università Magna Graecia e l’Azienda Ospedaliera integrata Mater Domini di Catanzaro, approvata con delibera della G.R. Calabria del 25.10.2004 n. 799, che ha previsto che il trattamento economico (di cui all’art. 9, comma 6, del protocollo) è attribuito ai professori dall’Università (mentre quest’ultima ha il rapporto di provvista con l’Azienda, art. 9, comma 7) e dei successivi atti individuativi e ricognitivi dei professori e ricercatori attivati assistenzialmente;
Non è altresì contestato che nel corso del rapporto lavorativo sono emerse differenze retributive legate all’indennità di specificità medica ed all’indennità dovuta per l’incarico di dirigente di struttura complessa;
Va rilevato che la normativa vigente consente l’inquadramento del ricorrente nel profilo dirigenziale a ruolo unico del