TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202349
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 02349/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato T A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS- di diniego del permesso di soggiorno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- presentava domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Con provvedimento -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Crotone rigettava la richiesta per la mancanza di “ documentazione idonea, atta a documentare la propria disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il proprio mantenimento nel territorio italiano ”.

Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Il ricorso veniva dichiarato perento con decreto di questo Tribunale del -OMISSIS-.

In data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- presentava una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Con provvedimento -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Crotone rifiutava la suddetta richiesta, rilevando che “ allo stato attuale il ricorso presentato innanzi al T.A.R. Calabria è perento, pertanto non annulla il decreto di rifiuto del Questore di Crotone, non dando di conseguenza diritto all’istante di ottenere un permesso di soggiorno ”.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- impugna il suddetto provvedimento, articolando i seguenti motivi di censura:

- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 26 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;

- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 e 136 c.p.a.

Con memoria del 28 luglio 2021, si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Crotone, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Ritiene il Collegio che l’Amministrazione resistente abbia correttamente negato il rilascio del permesso di soggiorno, posto che, alla data di adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente versava da numerosi anni in condizioni di irregolare permanenza nel territorio italiano, essendosi cristallizzati gli effetti del primo diniego di permesso di soggiorno con decreto di perenzione di questo Tribunale del -OMISSIS-.

Inammissibili sono, peraltro, le censure che parte ricorrente formula in relazione al decreto di perenzione, dovendo esse - semmai - essere proposte mediante lo strumento processuale individuato a tal fine dalla legge (ossia l’opposizione di cui all’art. 26, comma settimo, terzo periodo, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 9, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205).

In ogni caso, il ricorrente non ha allegato elementi documentali idonei a comprovare l’effettivo svolgimento di una regolare attività di lavoro in data anteriore al provvedimento di diniego né dimostrato, come era suo onere, di aver percepito redditi imponibili ai fini contributivi derivanti da lavoro corrispondenti al parametro minimo dell’assegno sociale annuo, la cui titolarità costituisce requisito necessario per la regolare permanenza degli stranieri sul territorio nazionale ai sensi della normativa sopra richiamata.

Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ Il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo (Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2229;
11 maggio 2015, n. 2335;
11 luglio 2014, n. 3596). Il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti;
d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Cons. St., sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645)
” (Consiglio di Stato sez. III, 1 agosto 2022, n. 6751).

A ciò aggiungasi, la sentenza di condanna penale per il reato di cui all’art. 171 ter della L. n. 633/1941 (c.d. legge sul “diritto di autore”), pronunciata dal Tribunale di Crotone e divenuta irrevocabile a far data dal -OMISSIS-, unitamente alla pregressa mancata collaborazione del ricorrente nella fase istruttoria del procedimento.

Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

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