TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-03-13, n. 202304443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-03-13, n. 202304443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304443
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 04443/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03722/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2021, proposto da
LA PERLA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. P P che la rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

- COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale legale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F F che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. - non costituita in giudizio;



per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Fiumicino e dall’Agenzia del Demanio sull'istanza acquisita con prot. n. 112281 del 03/09/2020 con cui la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, la definizione dei canoni demaniali “con conseguente immediata reimmissione nel possesso materiale dell'area demaniale in concessione e delle strutture ivi insistenti ”;

- dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio in merito all’istanza del 30/11/2020, con cui la ricorrente ha richiesto all’ente di esercitare il potere sostitutivo ai fini della restituzione dell'area demaniale,

e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle predette istanze e al pagamento dell'indennizzo da ritardo ai sensi dell'art. 2 bis l. n. 241/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 03/04/21 e depositato il 06/04/21 la società La Perla s.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Fiumicino e dall’Agenzia del Demanio sull'istanza acquisita con prot. n. 112281 del 03/09/2020, con cui la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, la definizione dei canoni demaniali “ con conseguente immediata reimmissione nel possesso materiale dell'area demaniale in concessione e delle strutture ivi insistenti ”, e del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio in merito all’istanza del 30/11/2020, con cui la ricorrente ha richiesto all’ente di esercitare il potere sostitutivo ai fini della restituzione dell'area demaniale, e la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle predette istanze e al pagamento dell'indennizzo da ritardo ai sensi dell'art. 2 bis l. n. 241/90.

L’Agenzia del demanio ed il Comune di Fiumicino, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 18/04/21 e 28/05/21, hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 7318/21 il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione, da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, della questione di giurisdizione relativa alle controversie ex art. 100 comma 7 d.l. n. 104/2020, pendente presso altro giudizio.

Con istanza depositata il 10/06/22 la ricorrente ha richiesto la prosecuzione del giudizio in quanto con ordinanza n. 8475/2022 la Corte di Cassazione aveva deciso la questione di giurisdizione.

Alla pubblica udienza del 28/02/23 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a, ha dato avviso dell’esistenza di possibili profili di improcedibilità del gravame; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in parte, improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, e, per il resto, infondato.

La società La Perla s.r.l. agisce per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Fiumicino e dall’Agenzia del Demanio sull'istanza acquisita con prot. n. 112281 del 03/09/2020, con cui la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, la definizione dei canoni demaniali “ con conseguente immediata reimmissione nel possesso materiale dell'area demaniale in concessione e delle strutture ivi insistenti ”, e del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio in merito all’istanza del 30/11/2020, con cui la ricorrente ha richiesto all’ente di esercitare il potere sostitutivo ai fini della restituzione dell'area demaniale, e la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle predette istanze e al pagamento dell'indennizzo da ritardo ai sensi dell'art. 2 bis l. n. 241/90.

La domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Fiumicino e dall’Agenzia del Demanio sull'istanza acquisita con prot. n. 112281 del 03/09/2020, con cui la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, la definizione dei canoni demaniali, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 100 comma 7 d.l. n.104/2020 stabilisce che, “ al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1,

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